Superbonus 110% e il requisito dei locali riscaldati

15 Marzo 2021 | Incentivi

Il Superbonus 110% è ammesso solo negli edifici già dotati di climatizzazione invernale, ma quali impianti sono accettati? Il caminetto come viene considerato? Quali problematiche si possono verificare?

Uno dei requisiti fondamentali per accedere al Superbonus 110% è la dotazione dell’impianto di riscaldamento in tutti gli ambienti oggetto d’intervento.

Può sembrare un aspetto banale per la maggior parte degli appartamenti in città ma lo stesso vale per i terratetti o per le vecchie case di campagna?

In questi casi, infatti, è molto più probabile trovare ad esempio taverne o mansarde sprovviste di riscaldamento oppure dotate di stufe fisse o caminetti, per cui nasce spontanea la domanda: cosa prevede la norma in merito?

In questo articolo analizzeremo cosa intende la norma per “ambienti riscaldati”, analizzeremo alcune casistiche particolari e faremo il punto sui principali requisiti necessari per accedere al Superbonus 110%. Buona lettura!

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Cosa si intende per locali riscaldati e cosa per impianto termico?

Per poter usufruire dell’Ecobonus e (Superbonus compreso) l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di un impianto di climatizzazione invernale.

La suddetta disposizione è presente dalla Circolare dell’Entrate delle Entrate n. 36/E del 31 maggio 2007, quando l’aliquota della detrazione vigente era del 55% e oggi viene confermata.

La ragione di tale requisito coincide con l’obiettivo degli incentivi, ovvero favorire davvero il risanamento energetico degli edifici.

Mi spiego meglio: se gli ambienti sono riscaldati significa che questi sono realmente abitati, quindi generano dei consumi potenzialmente migliorabili, inoltre, è più probabile che l’immobile sia conforme alle normative urbanistiche edilizie.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni per le quali la mancanza dell’impianto di riscaldamento è tollerata ai fini dell’incentivo. Si tratta dell’installazione dei pannelli solari termici, delle caldaie a biomasse e delle schermature solari.

Per quanto concerne la definizione di impianto termico, il Decreto Legislativo 48 del 2020 stabilisce che “l’impianto termico è un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria”.

Sono quindi escluse le stufette elettriche mobili e i generatori di sola acqua sanitaria.

In questa aggiornata definizione di impianto, è cessato il requisito relativo alla potenza minima dell’impianto e resta solo la prerogativa di funzionalità dell’impianto (anche se solo riattivabile a seguito di un intervento di manutenzione).

Caminetto stufa, sono impianti termici?

Inizialmente sulla questione dei caminetti o stufe e sulla loro relativa ammissibilità al Superbonus 110% abbiamo vissuto un forte momento di perplessità.

Questo perché la vecchia definizione contenuta all’interno dell’Art. 2 del D. Lgs. 192/05, poi modificato dal Decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, escludeva le stufe, i caminetti e i dispositivi per il riscaldamento localizzato a energia radiante dalla tipologia di impianti termici.

La Supercircolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate ha invece modificato i termini disponendo: “per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati impianto di riscaldamento”.

Ma come si dimostra la presenza di un camino?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente produrre una corposa documentazione fotografica e una dichiarazione da parte di un termotecnico che riporti la potenza erogata dal camino.

Superbonus 110% per sottotetto e cantine senza riscaldamento

Come citato nelle prime righe dell’articolo, soprattutto nelle vecchie case di campagna o nei terra tetti, è più probabile trovare ambienti sprovvisti di riscaldamento, pensiamo alle taverne, cantine, garage, sottotetti e mansarde.

Ma come influiscono questi ambienti sulla realizzazione dell’isolamento termico dell’edificio?

Dal punto di vista tecnico, se pur sprovvisti di riscaldamento e meno vissuti rispetto agli altri ambienti, anche su queste superfici è fortemente consigliabile realizzare il cappotto.

Infatti, l’interruzione dell’isolamento potrebbe comportare un abbassamento complessivo delle prestazioni termiche dell’edificio e il verificarsi di dannosi ponti termici, oltre ad un evidente problema estetico dovuto dalla discrepanza di volume tra locale isolato e no.

Dal punto di vista dell’incentivo invece, la norma precedentemente citata, ci ricorda che per accedere Superbonus 110% occorre che le superficie degli ambienti da isolare siano riscaldati, quindi tali porzioni perimetrali sono escluse dal contributo.

Pertanto, occorrerà contabilizzare separatamente le porzioni ammesse al Superbonus 110% e quelle escluse, che potrebbero però godere di latri contributi come il bonus facciate.

Nel caso specifico del tetto, l’art. 119 del Dl Rilancio specifica che: “il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili”, ma per quanto concerne le parti come vuoti tecnici o mansarde senza riscaldamento?

Ai fini del Superbonus 110%, la coibentazione del tetto rientra nella disciplina agevolata senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Quindi anche il tetto è inserito nel complesso delle pareti orizzontali, verticali e inclinate sulle quali intervenire, nei casi in cui il sottotetto sia riscaldato o no. Solo escluse solamente eventuali porzioni di perimetrali adiacenti alle zone sprovviste del riscaldamento.

Altri requisiti necessari per accedere al Superbonus 110%

La presenza dell’impianto di riscaldamento è delle molte condizioni da rispettare per accedere al Superbonus 110%, vediamo le principali.

Come forse saprai, la norma distingue gli interventi ammissibili al Superbonus 110% in due categorie: interventi trainati e trainati, definiti così per la realizzazione di un intervento del primo tipo traina i benefici del 110% agli interventi appartenenti alla seconda tipologia, purché realizzati congiuntamente.

Gli interventi devono inoltre rispettare i seguenti requisiti:

Il miglioramento delle classi energetiche è il requisito principe, su cui si basa il Superbonus 110%: gli interventi devono generare il salto di minimo due classi (se non possibile il conseguimento della classa più alta) e deve essere accertato tramite APE, di cui necessita l’asseverazione.

Il rispetto dei requisiti minimi, previsti dal comma 3-tre dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, indicano le condizioni necessarie per realizzare gli interventi di efficienza energetica massimizzando le prestazioni ambientali. Tali interventi devono essere asseverati e trasmessi all’ENEA.

I limiti di spesa invece sono differenziati a seconda del tipo di intervento e dal numero di immobili facenti parte dell’edificio. Nel caso in cui vengano effettuati più interventi nello stesso immobile, il limite di spesa è da considerarsi la somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

Infine, la conformità urbanistica è essenziale perché, come recita l’articolo 49 del DPR 380/01 “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali (…)”.

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  • Emilio ha detto:

    Buongiorno
    vivo in un condominio con tre proprietari e parzialmente in costruzione.
    Il condominio è composto da Garage, primo piano in costruzione (F3), secondo piano abitato e terzo piano sottotetto abitabile in costruzione (F3).
    Vi chiedo se posso usufruire del bonus 110% per il secondo piano, l’unico abitato, per fare il cappotto gli infissi e i pannelli fotovoltaici sul tetto.
    Grazie 1000

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Emilio. La situazione è molto complicata. Lei può operare solo con intervento trainante condominiale (Cappotto o Impianto riscaldamento centralizzato). Tra i requisiti c’è che le Unità Immobiliari devono essere in esistenti e accatastate mentre 2 su 3 sono in corso di costruzione quindi non hanno i requisiti.
      La cosa è molto complicata, crederei che Lei non possa accedere al Superbonus 110 ma in ogni caso ci vorrebbe un quesito all’Agenzia delle Entrate.
      Mi dispiace non esserle di aiuto

  • Patrizia ha detto:

    Buonasera
    ho un immobile ereditato che sto vendendo. ho rottamato la caldaia perchè non funzionante con notifica al catasto caldaie della regione.. ho tutti gli estremi della caldaia ed il certificato del tecnico che l’ha rimossa.Esistono termosifoni in ogni stanza e contatore gas disattivato.
    il compratore mi riferisce che non può usufruire del bonus 110% perchè manca la caldaia nell’impianto.
    cosa posso fare?
    Grazie

  • antonio ha detto:

    Buonasera e complementi per le delucidazioni rese.
    Ho un fabbricato composto da un piano terra ed un piano primo appartenenti a differenti proprietari e quindi contraddistinti da due Sub diversi. Il piano terra è accatastato come Stalla C/6 e vi è presente una vecchia stufa a legna; il piano primo è accatastato come A/3 ed è presente un camino. Volendo procedere alla demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso del piano terra (da C/6 ad A/3), volevo sapere se per il piano terra posso usufruire oltre che del Sismabonus (96.000€), anche degli incentivi ecobonus (cappotto termico, infissi, caldaia, ecc.). In attesa di una sua cortese, Ringrazio e saluto

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Antonio … mi scuso del ritardo della risposta.
      Per l’Ecobonus serve la presenza di un impianto termico fisso ai sensi del D.Lgs 48/2020, vedasi anche la FAQ 9.D dell’ENEA https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html
      Se il Camino possa definirsi Impianto Termico è questa la domanda. Per molti si per alcuni no. FAQ di ENEA e AdE non consentono la certezza.
      Se la stalla è un unico vano, con il vecchio camino di dimensioni idonee a riscaldarla, allora per me può usufruire dell’Ecobonus 65% o 50% a seconda del tipo di intervento.
      Per l’Ecobonus, infatti, non è significativa la Categoria Catastale, vedasi anche Guida AdE, che parla solo di “Edifici esistenti

  • Arcangelo ha detto:

    Buonasera
    ho acquistato le quote da i miei fratelli di un vecchio immobile di famiglia, la casa è disabitata da diversi anni ed è dotata di un vecchio impianto termico risalente ai primi anni 90 a gasolio riattivabile con termosifoni in ghisa in tutte le stanze in più è presente un camino. L’impianto non risulta essere censito al catasto termico ed il libretto è stato smarrito. E’ possibile accedere al super bonus 110% ?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Arcangelo. Per noi si, in quanto la norma dice che l’Unità Immobiliare deve essere dotata di Impianto Termico riattivabile, anche con manutenzione straordinaria. Nulla dice che sia denunciato al catasto impianti.
      Pertanto, può usufruire del Superbonus 110% o dell’Eco Bonus 50%-65%

  • Simone ha detto:

    Buongiorno sto acquistando due unità (a3 e c3) all’interno di un condominio dove sono presenti altre due unità abitative.
    Nel c3 è stato già previsto il sismabonus (trovandosi nel piano seminterrato), è possibile usufruire anche dell’ecobonus visto che sarà ristrutturato in abitativo da unire all’a3?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Simone. Si può usufruire anche dell’Ecobonus a condizione che il C3 fosse dotato di Impianto Termico ai sensi del DL 48/2020 o della FAQ 9.D dell’ENEA

  • Stefano ha detto:

    Buongiorno e grazie per l’aiuto che gentilmente fornite.
    La mia abitazione singola è riscaldata a pavimento da una caldaia a condensazione e vorrei sostituire il tetto (non coibentato) con il superbonus 110% e coibentare (almeno) la parete nord dell’edificio, dopo aver verificato l’effettivo incremento di due classi energetiche.
    Il sottotetto, non riscaldato e non abitabile, è raggiungibile solo mediante la classica botola a soffitto.
    Rientro nelli requisiti del superbonus 110% ?
    Vorremmo anche sostituire una vecchia stufa a legna con una nuova a pellet (che manterrebbe una funzione secondaria rispetto alla caldaia principale) con il contributo del conto termico 2.0. La stufa a legna non è accatastata.
    Le due agevolazioni (che riguardano elementi distinti dell’abitazione) sono compatibili o l’una esclude l’altra ?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Stefano
      Per la prima parte, mi sembra che ci siano le condizioni perché lei possa coibentare il tetto e la parete Nord avvalendosi del Superbonus.
      Per la seconda parte, la sostituzione della stufa a legna con una a pellet, se riguarda un’altra parte dell’Unità Immobiliare (non la stessa) può usufruire del Conto Termico, perché le agevolazioni riguardano impianti diversi, di parti diverse.

  • Ruggero ha detto:

    Buona sera, volevo richiedere l’ecobuons 110%, per la mia abitazione con fotovoltaico caldaia a condensazione piu’ pompa di calore.
    Attualmente ho una caldaia a gasolio pero facendo delle verifiche con il mio caldaista mi dice che il locale non è a norma. secondo lei si può richiedere ugualmente l’eco buons visto che andrò a cambiare la caldaia’ ed andro a mettere tutto a norma?

    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Ruggero.
      Il requisito è che l’Unità Immobiliare disponga di un Impianto Termico, anche ripristinabile con la manutenzione straordinaria.
      Come il suo caso, che deve mettere a norma l’impianto. Quindi anche Lei, stando così i fatti, facendo un lavoro trainante e trainati, con il salto di due classi, ha diritto al Superbonus

  • Roberto Krajcirik ha detto:

    Buongiorno,
    recentemente ho appreso dell’esistenza di riscaldamento elettrico mediante pannelli ad infrarossi che, specie se abbinato a fotovoltaico più accumulo, potrebbe essere molto confortevole e vantaggioso. E’ un impaianto ammesso al superbonus 110%?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Roberto
      I riscaldamento ammessi con gli incentivi Eco Bonus (e poi Super Bonus) riguardano il generatore di calore non il sistema di distribuzione e sono le caldaie a condensazione, le Pompe di Calore e i cogeneratori. Non mi sembra ce ne siano altri.
      Il sistema a infrarossi è un sistema di distribuzione che può essere elettrico o a gas o a acqua/vapore, da solo non mi sembra possa essere incentivato.
      Una domanda, quello a infrarossi è un impianto di riscaldamento tipico di industrie e similari, per grandi e alti ambienti, in casa sarebbe una grande novità, quale azienda ha soluzioni per la casa?
      NB Non trovo letteratura che ne certifichi l’efficienza, però siamo interessati a conoscere le novità e i fatti.

  • Domenico ha detto:

    Buongiorno,
    Ho ultimato la ristrutturazione del mio immobile con chiusura lavori nel mese di novembre. L’immobile è costituito da due livelli il primo unità abitativa principale riscaldata dove l’intervento è stato fatto al 110%, il seminterrati (cantina,taverna,garage) con incentivo al 50 poiché non riscaldati.
    Adesso, posso mettere una stufa a pellet nella taverna e usufruire degli incentivi previsti per tale installazione ?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Domenico.
      Si, secondo il nostro punto di vista … Deve comunque inserire la pratica anche ne portale ENEA essendo un intervento classificabile di Efficienza Energetica, anche se sfrutta il Bonus Casa e non l’Eco Bonus

  • Egidio ha detto:

    Buongiorno
    In un appezzamento di campagna ho due case regolarmente accatastate individualmente ed autorizzate come miglioramento fondiario, la prima è una casa colonica di due piani con appartamento al piano primo e locali cantina e magazzino al seminterrato, la seconda è un ex laboratorio che con cambio di destinazione d’uso è divenuta casa di civile abitazione ed in seguito ampliata con piano casa, hanno entrambe il certificato di agibilità. Un pozzo artesiano fornisce l’acqua alle due abitazioni, un bombolone di gas fornisce il gas alle due abitazioni ed un contatore enel fornisce la corrente alle due abitazioni, è possibile eseguire un intervento di superbonus sulla casa ex laboratorio? nella legge vedo che si deve avere almeno tre forniture individuali, ma in questo caso non è possibile averle a meno chè non mi faccia un altro pozzo, non mi faccia installare un altro bombolone ed un altro contatore… Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Salve Egidio … Secondo la legge, o considera l’intervento condominiale per entrambe le case, o se le vuol fare come funzionalmente indipendenti, serve che 3 impianti su 4, siano indipendenti, tra Impianto elettrico, Termico, Acqua e fogne …

  • vincenzo ha detto:

    Salve, nel condominio dove sono proprietario di un appartamento si è deliberato di effettuare il cappotto termico sulle facciate con le agevolazioni del superbonus 110%. Il mio appartamento attualmente è sprovvisto di impianto di riscaldamento, sono presenti 4 Split ( uno per ogni stanza ) climatizzatori a pompa di calore. Da informazioni avute da alcuni condomini che abitano nel palazzo da tanti anni è emerso che sin dalla data di costruzione del condominio era esistente un impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia alimentata gasolio che parecchi anni addietro i condomini hanno deciso di eliminare. Sicuramente anche il mio appartamento era provvisto di tubi e radiatori ( visto che il Condominio era stato costruito con impianto centralizzato ) rimossi dai precedenti proprietari in fase di ristrutturazione. Alla luce di quanto sopra, posso accedere al super bonus 110% per l’impianto di riscaldamento e per la sostituzione degi infissi e persiane?. Grazie per la cortese risposta.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Vincenzo. Per noi si.
      Infatti, per usufruire del Super Bonus e/o dell’Ecobonus è necessario che l’Unità Immobiliare sia dotata di un impianto Termico. Gli split (pompe di calore) sono classificati come impianto termico …

  • Demetrio Romeo ha detto:

    Buonasera
    Vorrei usufruire del superbonus
    Il mio dubbio è in merito alla sostituzione dell impianto di riscaldamento.
    Tutta la casa ha un impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione incluso il siggiorno in cui è presente un caminetto…
    Vorrei sostituire la caldaia ed i termo con le pompe di calore in tutte le stanze… vorrei pero mantenere il camino pensa potrei essere soggetto a problemi con l agenzia delle emtrate in caso di controllo?
    Oppurw dovrei non omclidere le ppmpre di alire nel soggirno ? Ce qualche interpello normativo a cui potrwi fare riferimenti

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Demetrio.
      A parer mio lo può fare e usufruire del Super Bonus 110% per due motivi:
      1° Perché la norma parla di sostituzione TOTALE o PARZIALE del generatore di calore (quindi il camino può restare)
      2° perché, probabilmente, il generatore di calore primario è la caldaia e il camino è nato come accessorio. E’ il contrario che non potrebbe fare, sostituire il generatore secondario (camino, climatizzatori split etc) e usufruire dell’Eco Bonus e/o del Super Bonus

  • Alessio ha detto:

    Salve, sono proprietaria di una casa che precedentemente era un unica abitazione a due piani; io ho acquistato il piano terra con entrata indipendente.
    Attualmente nella casa sono presenti solo i termosifoni, la caldaia a cui erano collegati é stata usata dall’ex proprietario per il suo appartamento al piano superiore.
    Avendo solo i termosifoni e un camino in cucina, posso usufruire del bonus 110?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Alessio.
      La sua situazione è molto particolare.
      Il diritto o al Super Bonus o all’Eco Bonus, è possibile se l’Unità Immobiliare ha Impianto di Riscaldamento, anche se non funzionante ma ripristinabile con Manutenzione Straordinaria …
      Il problema è che la trasformazione è possibile solo con impianti centralizzati e non autonomi.

      La guida AdE 2019 sull’Eco Bonus, a pag 15 recita: “È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.”
      Nei fatti, mi sembra che, con il frazionamento delle dell’UI sotto sopra, l’impianto di Riscaldamento è stato frazionato, quindi si può configurare come trasformaziona da centralizzato a due impianti autonomi.
      A nostro parere non ci rientra.

      Purtroppo, a parer mio , perché l’Unita

  • Antonio ha detto:

    Buongiorno,
    la ringrazio anticipatamente dell’attenzione che porrà.
    Sono proprietario di una villetta a schiera che vorremmo ristrutturare sfruttando le agevolazioni fornite dal bonus 110. L’intervento trainante sarebbe la sostituzione della caldaia con pompa di calore. Non potendo realizzare il cappotto sulle pareti esterne, le chiedo se secondo lei è possibile aggiungere al resto degli interventi trainati la coibentazione della copertura/tetto. Faccio presente che sotto la copertura è presente un sottotetto non abitabile.
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Antonio.
      Secondo me si, si affidi ad un Termotecnico per il calcolo del salto delle due classi ante e post, anche con i lavori trainati e corra a fare i lavori, almeno il 30% Entro il 30 giugno

  • Antonio ha detto:

    La ringrazio della risposta, il quesito sulla copertura sorge perchè il termotecnico sostiene che sul tema della coibentazione del tetto si è espressa l’Agenzia delle Entrate con una risposta ad un interpello (n. 956-1242/2021), affermando che, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2021, «potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il tetto non è riscaldato».

    Il termotecnico pertanto sostiene che non intervenendo sulle pareti opache (perchè non possiamo fare il cappotto) non possiamo inserire l’intervento di coibentazione del tetto come intervento trainato.

    Mi piacerebbe sapere il suo parere in merito. Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Antonio.
      Mille persone mille opinioni, altrimenti come sarebbero possibili sentenze di Cassazione, contrarie a sentenze di appello a loro volta, contrarie alle sentenze di 1° grado?
      Ecco la mia opinione.
      L’interpello AdE n. 956-1242/2021, al comma precedente a quello da Lei citato da lei citato, recita: “nell’ambito degli interventi “trainaNti” […]” cioè le Locomotive del Superbonus 110% NON i Trainati (i Vagoni)
      Nel suo caso l’intervento TRAINANTE (locomotiva) è la sostituzione della caldaia con pompa di calore. Questo le da il diritto di richiedere il 110% anche sugli interventi TRAINATI (Vagoni) tra cui il cappotto del sottotetto NON RISCALDATO che è un intervento trainato (Vagone)
      Il 25% minimo della superficie “cappottata” rispetto al 100% disperdente, prevede che dal 25% è da escludere il tetto se non riscaldato, ma vale solo nel caso che il CAPPOTTO sia TRAINANTE (Locomotiva). Non vedo vincoli se il cappotto sul tetto è considerato TRAINATO (Vagone):
      A parer mio, quindi, Lei può usufruire del 110% per isolare il tetto con cappotto TRAINATO.
      Se questa mia interpretazione le sarà utile a usufruire del 110% mi farà piacere.
      Buona serata Antonio …

  • Antonio ha detto:

    La ringrazio molto per avermi fornito la sua interpretazione!

    Cordiali Saluti
    Antonio Vono

  • Lucia Belloni ha detto:

    Se ho i termosifoni in ghisa li devo sostituire con quelli in alluminio per poter accedere al superbonus 110 ,in quanto devo installare un impianto fotovoltaico da 6kw e una caldaia full elettrica?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Lucia.
      Si sostituendo la caldaia con una a condensazione o con pompa di calore (anche ibrida) può sostituire anche i termosifoni e accedere a 110% a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti (salto di 2 classi energetiche etc).
      Non capisco cosa intende per “Caldaia full elettrica” non mi risulta sia tra le tecnologie ammesse.

  • Carlo ha detto:

    Buongiorno,
    la ringrazio anticipatamente dell’attenzione che porrà.
    Sono proprietario di una villetta a schiera che vorremmo usufruire del
    Bonus 110. L’intervento sarebbe cappotto esterno serramenti e caldaia a condensazione e forse anche il fotovoltaico. Chiedo nel seminterrato ho la
    taverna e lavanderia riscaldati con i termosifoni come nei due piani superiori.
    Mi è stato detto che non posso accedere al bonus 110 perché il seminterrato e riscaldato, e per poter accedervi dovrei togliere i termosifoni
    nella taverna e in lavanderia. Grazie per la cortese risposta.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Carlo …
      Avere delle pertinenze riscaldate, non mi risulta che possa inficiare il diritto al Super Bonus nell’Appartamento.
      Inoltre se le pertinenze sono riscaldate e parti integranti dell’appartamento, regolarmente autorizzate, allora, per me, anche queste hanno diritto al Super Bonus 110%.
      A meno che non sia dimostrato il contrario, con interpelli o FAQ ENEA o Agenzia dell’Entrate, questo è il mio parere.

  • Carla ha detto:

    Salve in previsione del cappotto termico sul condominio , volevo chiarimenti sul riscaldamento . Ho un appartamento di 93 metri quadri netti, 3 camere + cucina e bagno. Ho 3 pompe di calore inverter (9000+9000+12000) una in cucina , 1 in salone ed 1 in una delle camere , devo averne uno anche nella camera dove manca ?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Carla …
      Per usufruire del Eco Bonus 5′-65% o del Super Bonus 110% serve che l’U.I. disponga dell’Impianto Termico la cui definizione è stata così modificata dal D.lgs. 48/2020: “Impianto Termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo
      LA sua situazione è incerta …

  • Carlo ha detto:

    Buongiorno, sono proprietario di una villetta a schiera su due piani più interrato formato da box, taverna e lavanderia queste ultime riscaldate con termosifoni. Se è possibile accedere al bonus 110, perché a detta di un mio vicino sostiene che con il riscaldamento nei locali interrati non é possibile accedervi. Ringrazio per vostra risposta Carlo

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Carlo …
      Avere delle pertinenze riscaldate, non mi risulta che possa inficiare il diritto al Super Bonus nell’Appartamento.
      Inoltre se le pertinenze sono riscaldate e parti integranti dell’appartamento, regolarmente autorizzate, allora, per me, anche queste hanno diritto al Super Bonus 110%.
      A meno che non sia dimostrato il contrario, con interpelli o FAQ ENEA o Agenzia dell’Entrate, questo è il mio parere.

  • daniela querci ha detto:

    Buongiorno,
    un collega ha sollevato questa ipotesi che non mi pare corretta, ma vorrei un parere. Vano scala riscaldato di un condominio anni 60. Io sostengo di poter usufruire del 110 per la coibentazione della parete esterna di questo vano scala. Il collega sostiene il contrario. Cosa ne pensa?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Daniela, se il vano scala è regolarmente riscaldato, anche secondo me il Superbonus 110% è applicabile anche per il cappotto delvano scale.

  • Matteo ha detto:

    Buongiorno,
    la mia abitazione è una villetta a schiera costruita negli anni ottanta. Come molte case costruite allora, ha un caminetto in taverna che non risulta nelle mappe catastali in un locale che dovrebbe essere destinato a cantina. Il mio dubbio è se la presenza del caminetto posso rappresentare un ostacolo nel caso di una ispezione successiva ai lavori per il 110%

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Matteo.
      La sua domanda è relativa ad un eventuale abuso edilizio interno (il caminetto) o al fatto di far passare la taverna come riscaldata, qundi sfruttare il 110% anche per i lavori in taverna?.
      Nel primo caso la risposta è NO perché gli abusi che impediscono il Superbonus sono quelli riguardanti la sagoma esterna, di cui all’art. 49 del D.Lgs 381/2001 cosi come modificato dal DM Semplificazioni di giugno 2021: Abusi per +/-2% di Cubatura, Distanze, Altezze e Superficie Coperta.
      Nel suo caso si tratterebbe di un pseudo-abuso interno, quindi non inficia il suo diritto al Superbonus

  • Matteo ha detto:

    Grazie mille, ed in merito all’altro aspetto, se cioè posso sfruttare il 110% anche per i lavori in taverna? Tenga presente che la taverna è al piano seminterrato e che a fianco alla taverna c’è un box che sul retro della casa da accesso ad una corsia per l’uscita delle auto a cui accedono tutte le villette del complesso. Si può sfruttare il 110% anche sulla parte di facciata che riguarda (sul retro) il piano seminterrato?
    Grazie mille

    Matteo

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Matteo
      A mio parere no, perché quella parte di facciata riguarda una zona non riscaldata. Il cappotto è ammesso per le zone riscaldate.

  • Enrico ha detto:

    Buongiorno,
    sto per iniziare i lavori per il Superbonus, quindi cappotto, rifacimento impianto di riscaldamento e sostituzione caldaia, sostituzione infissi. Nella casa sono presenti anche due condizionatori con un’unità esterna. Il mio geometra mi dice che non possono rientrare nel 110% poichè non hanno libretto di impianto ma ai tempi dell’installazione non era obbligatorio. La sostituzione dei condizionatori senza libretto rientra nel 110?
    Grazie moltissimo per le vostre risposte molto interessanti.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Enrico.
      Ho capito che già dispone di impianto di riscaldamento con caldaia, e il Superbonus lo sfrutta per quella.
      Il superbonus lo può sfruttare per rifare l’impianto termico una sola volta, per quello primario.
      I “condizionatori” sono Pompe di Calore che producono sia il caldo (inverno) che il fresco (estate), ammesse al 110% in sostituzione dell’impianto primario.
      Quindi se la caldaia vecchia (primaria) è sostituita con altra caldaia non può sfruttare il 110% per le Pompe di Calore (condizionatori).
      I presunti libretti di impianto non sarebbero necessari, anche perché di potenza inferiore ai minimi prescritti per per l’obbligo di conduzione.

  • Gianpaolo ha detto:

    Buongiorno,sono proprietario di una villetta a schiera,ho un impianto di riscaldamento tradizionale con caldaia a metano funzionante è una stufa a pellet in sala…posso accedere al 110 ?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Roberto
      Quello descritto, impianto di riscaldamento a metano e stufa a pellet in sala è più che impianto termico, quindi può usufruire del 110%

  • Germano ha detto:

    Buongiorno,
    Abbiamo un condomino al mare di 24 appartamenti, il condominio non dispone di un impianto di riscaldamento centralizzato, circa l 80% degli appartamenti dispongono di climatizzatori inverter (con pompa di calore), vogliamo ottenere il bonus 110% effettuando il cappotto e trainare cambi di finestre e tapparelle. Secondo la Sua esperienza s’ fattibile , oppure ci potrebbero essere dei problemi?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Germano
      Si, secondo me è fattibile, con l’accorgimento che il Superbonus è possibile solo per quegli appartamenti con Pompe di Calore mentre per gli altri è possibile aderire al Bonus Casa.
      Per sicurezza potrebbe essere richiesto l’interpello all’Agenzia delle Entrate.

  • Cristian ha detto:

    Buona sera in una villetta a Schiera la taverna è accatastata come ripostiglio per il discorso altezza soffitto.
    Il locale non è riscaldato al suo interno c’è un camino , per il Superbonus ci potrebbero essere problemi ?
    Come mi dovrei comportare ?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Cristian
      La questione taverna con camino, se ha diritto o meno, è una discussione combattuta, con opinioni diverse.
      A mio parere ne ha diritto, come tutte le pertinenze riscaldata.

  • michele ha detto:

    Buongiorno, sto predisponendo APE per intervento ecobonus 110.
    spiego la situazione: abitazione su due livelli (unica particella unico sub)
    il piano primo si individuano 3 ambienti distinti, 2 dotati di riscaldamento (camino e stufa a legna) ed un ambiente privo di qualsiasi impianto ( realizzato in un secondo momento ma sanato)
    al piano terra non vi è alcun impianto
    Nel redigere APE ante intervento devo considerare tutto l’immobile o solo i locali riscaldati? (ripeto che tutto l’edificio è una particella unica A4)
    e poi nel redigere l’APE post? come devo comportarmi? (ovviamente l’intervento interesserà tutto l’edificio )
    il 110 per quali ambienti si può applicare?
    grazie
    Michele

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Michele
      L’APE può e deve essere redatto per tutto l’immobile.
      Poi, per il Superbonus, lo può richiedere e usufruirne solo proporzionalmente alle parti riscaldata

  • Giuseppe ha detto:

    Buon pomeriggio,
    La ringrazio in anticipo del tempo che mi dedicherà.
    Stiamo valutando di avviare dei lavori con bonus 110% sono già in contatto con ditta(secondo loro è fattibile e stanno avviando le pratiche con cappotto/sostituzione infissi/pompa calore/fotovoltaico/batterie).
    Il mio immobile e stato completato e in parte ristrutturato con chiusura lavori al 07/2021…
    Villetta unifamiliare abbiamo un impianto di riscaldamento a pavimento mai avviato.
    1 condizionatore 9000btu camera matrimoniale
    3 condizionatori 12000btu corridoio-salone-cucina
    L’impiantista sta terminando le pratiche per la denuncia degli stessi…
    C’è realmente la fattibilità del caso?
    Grazie
    Saluti

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Giuseppe.
      Da come esposto, fabbricato ristrutturato nel 2021 (senza superbonus) dotato di impianto termico invernale.
      Se queste sono le premesse, a patto che faccia il salto di 2 classi energetiche e ci sia un intervento trainante, allora anche per me ne ha diritto.

  • Guerino Vito CECERE ha detto:

    Salve. Dovrei proceder con ecobonus 110% per un cliente. L’edificio ha piano terra e primo residenziale e seminterrato garage. Residenza riscaldati con caldaia a metano, seminterrato nulla. Prima di ecobonus 110%, si prevede ristrutturazione per cambio parziale destinazione di uso seminterrato, che metà diventa residenza e meta cantina/deposito, e diversa distribuzione interna agli altri due piani con creazione piu ambienti ma senza aumento superficie. Quindi per ecobous, poi avrei ai piani terra e primo dei nuovi ambienti privi di elementi scaldanti, mentre gli altri avranno quelli esistenti, e la parte residenziale seminterrato sarà priva di elementi scaldanti. Puo passare ecobonis 110 anche per i nuovi ambienti privi elementi scaldanti del piano terra e primo, e della nuova residenza seminetrrato priva di elementi scaldanti?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Vito …
      La casistica esposta è, per me, una novità: Ambienti riscaldati che vengono frazionati, uno riscaldato e l’altro no.
      Vediamo: quando gli interventi sono misti (ristrutturazione e riqualificazione energetica) e sono realizzati contemporaneamente, ci sono diversi interpelli di Agenzia delle Entrate che il Superbonus è sfruttabile per tutte le U.I. così come si trovano nello stato ante …
      Se però, una camera con un unico radiatore, la divide in due, la parte che rimane senza, forse è censurabile.

  • Pietro ha detto:

    Buongiorno,
    È possibile istallare pompe di calore ad alimentazione combinata legna/pellet senza perdere i requisiti per l’erogazione dell’ecobonus?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Pietro.
      Non conosco pompe di calore alimentate da legna/pellet …
      In ogni caso la norma ecobonus elenca tutti i tipi di Pompe di Calore ammesse all’incentivo e i requisiti termici che devono possedere.
      In più il Produttore/Importatore rilascia la certificazione di rispondenza ai requisiti Ecobonus

  • Franco ha detto:

    Salve vorrei accedere al superbonus 110 per un’abitazione su tre livelli: piano terra con caminetto, primo piano e secondo piano sottotetto.
    Considerato che l’unica fonte energetica è il caminetto si può accedere al superbonus?
    Grazie

  • Franco ha detto:

    Salve
    ho un’abitazione che si sviluppa su tre livelli: piano terra, primo piano e secondo piano sottotetto.
    L’unica fonte di riscaldamento è un caminetto presente al piano terra.
    Questa situazione permette di accedere al superbonus 110%?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Franco
      Per la fruizione dell’Ecobonus, e del Superbonus 110%, l’immobile deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (Agenzia dell’entrate n. 36 del 31.05.2007). Il D.lgs. 48/2020 definisce: “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
      La definizione è apertissima anche per il suo caso. Nel contempo contestabilissimo: che dirle?
      Personalmente ho molti dubbi che il 1° e il 2° piano possano essere considerati riscaldati dal camino a piano terra.
      Ma la mia è solo un’opinione

  • Remo ha detto:

    Buongiorno, intervento previsto per un unico appartamento con ambienti riscaldati e ambienti privi di riscaldamento:
    1) sostituzione impianto con pdc che va a servire anche gli ambieti non riscaldati
    2) sostituzione infissi ( anche degli ambiemti non riscldati
    3 ) coibentazione solaio di copertura (<25% superficie lorda disperdente)
    ipotizzando di superare le due classi avrei il seguente quesito:
    Dovendo redigere un APE di un appartamento isolato con alcuni ambienti dotati di impianto di riscaldamento ed altri non dotati, considerato che l'APE deve essere redatto per tutto l'appartamento,
    come si ipotizzano riscaldati gli ambienti privi di impianto?
    si crea un impianto simulato?
    si suppone che non siano riscaldati?
    altra soluzione?
    ovviamente penso che poi il 110 riguarderà solo gli ambienti realmente riscaldati

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Remo.
      Il suo è un caso molto particolare. L’APE per per il superbonus è diverso dal vero APE. Il salto di due classi va verificato (come in un condominio) come APE dell’involucro soggetto al 110% e non come APE delle singole UI.
      Per questo, a mio parere, dovrebbe tener conto solo degli ambienti riscaldati ante e post intervento.
      Certo il 110% riguarda solo gli ambienti riscaldati. Per gli ambienti NON riscaldati, può applicare il Bonus Casa al 50%

  • Carla ha detto:

    Buongiorno,
    sono proprietaria di un appartamento in Liguria in un condominio dove è stato deliberato il 110%
    È una decisione che subisco poiché non sono d’accordo, la mia domanda è questa:
    È corretto se per ottenere il doppio salto energetico, oltre il cappotto termico su facciata posteriore del condominio, si inserisce nel superbonus la coibentazione dei vani scale anche se non riscaldati ?
    Ringrazio in anticipo per la risposta

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Carla.
      Bisogna verificare il caso e credo che il Termotecnico che ha fatto le verifiche e prescritto tale coibentazione sappia il fatto suo.
      In ogni caso, se i vani scala (non riscaldati) confinano con gli appartamenti riscaldati e la coibentazione dei vani scala migliora il “gradiente termico” allora si, le confermo che probabilmente si, è corretto coibentare i vani scala.

  • Stephen Copland ha detto:

    Hi Vito,
    Ciao Vito,

    Il nostro edificio a Conzano è stato costruito nel 1750 ed i precedenti proprietari hanno lasciato una parte ristrutturata la zona degli appartamenti con l’altra parte un vecchio fienile con camino e camino

    L’ha un camino in mattoni incompiuto pronto per un focolare. Ha un camino. Questi sistemi di riscaldamento esistenti potrebbero renderlo idoneo al superbonus del 110%?

    Abbiamo ricoperta l’edificio con un nuovo isolamento e l’APE è 0 energia.
    Hi Vito,

    Our building in Conzano was built in 1750 and the previous owners have left an partly renovated the apartment area with the other section an old barn with a fireplace and chimney

    The has an uncompleted brick fireplace ready for a firebox. It has a chimney. Would these existing heating system could make it eligible for the 110% superbonus?

    We have re roofed the building with new insulation and the APE is 0 energy.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Vito
      Per per la fruizione dell’Ecobonus o del Superbonus 110%, l’immobile deve avere l’impianto di riscaldamento (circolare Agenzia dell’entrate n. 36 del 31.05.2007).
      Il D.lgs. 48/2020 definisce: “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
      Questa definizione lascia molte possibilità perché basta che l’impianto sia fisso, alimentato con qualsiasi energia, senza limiti di potenza minima. L’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
      Bisogna che trovi un termotecnico che verifichi che i suoi camini sono idonei a riscaldare tutta la casa.

  • Eugenio ha detto:

    Buonasera,
    proverei a chiederLe un consiglio pure io sulla mia abitazione e l’eventuale ammissibilità al superbonus 110%. La casa è una vecchia casa disposta su due piani, senza alcun isolamento, nessun vuoto sanitario e/o isolamento del pavimento nei locali al piano terra, disponeva di un impianto termico fino ad anni fa quando fu eliminata la caldaia principale e relativi termosifoni a favore di 5 termoconvettori a gas, un camino con impianto ad aria forzata fisso, una stufa a pellet ed una stufa a legna tipo cucina economica al piano superiore, mentre il piano inferiore è scaldato da una stufa a pellet (oltre ad una stufa elettrica non fissa credo irrilevante per il bonus).
    L’acqua calda è fornita da un boiler a gas installato nel vano dove era presente la centrale termica, con un impianto idraulico talmente vecchio da avere dispersioni molto importanti.
    Inoltre abbiamo un impianto fotovoltaico sul tetto installato anni fa ma che, data la dispersione dell’impianto elettrico obsoleto e dalla mancanza di isolamenti è decisamente insufficiente e spesso nemmeno ripagava in passato le rate del mutuo come avrebbe dovuto.
    Pensa che tale disastrosa situazione possa rientrare nei parametri del superbonus per poter sanare la casa senza finire sul lastrico?
    Grazie per l’attenzione.
    Saluti

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Eugenio …
      Da come lo descrive, pur articolato, sembra che il suo possa rientrare nella definizione di “Impianto Termico” di cui al D.lgs. 48/2020 che ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05.
      Pertanto le direi che dovrebbe avere le carte iniziali in regola per accedere al Superbonus …
      Poi con i suoi tecnici dovrà verificare anche altro

  • Daniela ha detto:

    Buongiorno, abito in un mini condominio composto da due unità immobiliari. Abbiamo iniziato da poco i lavori per il Bonus 110. Abbiamo però un dubbio che riguarda la sostituzione degli infissi nel locale studio che è stato ricavato anni fa dalla realizzazione di una veranda condonata e regolare con forma rettangolare dove due lati sono rappresentati dalle pareti della casa e gli altri due sono composti da serramenti in alluminio con la parte inferiore in pannelli alluminio e la parte sopra con vetrate scorrevoli.
    La domanda è: ” Come dobbiamo fare per sostituire i componenti in alluminio e vetro che compongono la parte verandata ?”
    Sotto quale voce del 110 devono essere classificati?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Daniela …
      Si indubbiamente esiste il dubbio tra parti opache (cappotto) e trasparenti (Infissi) …
      Io le tratterei come parti opache, quindi prevederei il cappotto

  • simone ha detto:

    buongiorno, a breve nel mio condominio partiranno i lavori per la riqualificazione energetica con bonus 110. Sono stati preventivati, oltre il cappotto, per tutti i condomini, il cambio della caldaia, installazione della valvole termostatiche, lavaggio dell’attuale impianto termico, installazione pannelli solari, colonnina elettrica e cambio infissi. Durante la riunione preliminare avevo chiesto come mai l’impianto di riscaldamento ( costituito da termosifoni ) venisse solamente ” lavato ” e non sostituito dato che rientra nel bonus, e mi hanno risposto che non era possibile perchè i nostri termosifoni erano già in alluminio. Purtroppo su internet non ho trovato alcun pregiudizio sui termosifoni già esistenti e il suo legame con la sostituzione, potreste aiutarmi? Anche se esteticamente nuovi i termosifoni hanno già 20 anni e non sappiamo come siano al loro interno. Saluti

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Simone
      La norma consente anche il cambio dei termosifoni.
      Da controllare se rientrano nei massimali. Poi è una scelta e contrattazione tra impresa e cliente …

  • Francesco ha detto:

    Salve vorrei accedere al superbonus 110 per un’abitazione su due livelli: piano terra (ambiente unico) con caminetto, primo piano con una stufa a pellet ad aria.
    Considerato che l’involucro verrà isolato mediante cappotto per oltre il 50%, con quale tipo di impianto posso sostituire l’attuale “ad aria”?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Francesco
      Gli impianti di riscaldamento sono principalmente: Radiatori, Ventilconvettori, Pavimento Radiante. i Generatori di calore sono Caldaia a condensazione, Pompa di Calore, Caldaia a pellet.
      Con un buon cappotto, quindi poco calore per riscaldare e tanto fresco per raffrescare, il sistema da me preferito è Pompa di Calore caldo/freddo e venticonvettori.

  • roberto ha detto:

    Salve,
    vivo in un condominio con 27 appartamenti, di cui 22 con sistema di riscaldamento.
    E’ possibile accedere al superbonus con cappotto termico?
    Grazie.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Roberto …
      Dirrei di si per i 22 appartamenti riscaldati, mentre le quote dei 5 non riscaldate non possono usufruire del Super Bonus 110%

  • Franco ha detto:

    Buongiorno RIESCO Srl
    Ho un appartamento in un condominio al mare senza nessun impianto di riscaldamento.
    E’ stato deliberato di dar corso ai lavori di riqualificazione energetica usufruendo del superbonus 110%.
    Posso usufruire delle detrazioni se “sano”, prima dell’inizio dei lavori, istallando una pompa di calore?
    F.to Franco M.
    P.S.: Complimenti per la Vs. professionalità e messa a disposizione, sempre con risposte mai evasive

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Franco …
      Forse è possibile forse no (elusione della norma?) …
      Noi non conosciamo casi simili o interpretazioni in questo senso da parte dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA …

  • graziella ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei usufruire dell’ecobonus infissi per un appartamento al mare di ca 57 mq, 3,5 vani senza riscaldamento. Dovrei installare prima una pompa di calore/condizionatore fissa di ca 12000 btu che per me potrebbe essere sufficiente, ma non so se è sufficiente per la legge ecobonus, se per la normativa ci vuole una determinata potenza in btu/superficie della pompa,e se ci vuole uno split per ogni vano, calcolando che la zona giorno non ha porte. Non vorrei ordinare gli infissi e poi la pratica Enea non accetta la parte dedicata alla
    pompa di calore. Non riesco a trovare risposte esaustive. Grazie mille

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Graziella.
      Anziché dell’Eco Bonus (50%) le conviene usufruire del Bonus Casa, sempre al 50% … Senza complicare le procedure

  • enzo ha detto:

    Buonasera,
    ho un’abitazione di 3 piani. Sul piano primo è presente una stufa a pellet e un climatizzatore caldo/freddo. Al secondo piano nessun riscaldamento. Al terzo piano un climatizzatore caldo/freddo.
    Posso accedere al superbonus 110 sostituendo i 2 climatizzatori con altri 2 più efficienti? E posso installare unitamente un impianto fotovoltaico con batteria? La stanza al secondo piano rimarrebbe senza riscaldamento. Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Enzo, da come esposto, solo per le parti riscaldate, la risposta sarebbe positiva.
      Trattandosi di un caso particolare le suggerisco di farsi assistere da un tecnico preparato.

  • Manuela ha detto:

    Salve
    Sto ristrutturando un casale in pietra con vincolo paesaggistico formato da 2 unità abitative (precido che siamo un condominio).
    Abbiamo fatto lavori con sismabonus ed ora stiamo procedendo con l’ecobonus. Il cappotto esterno sulle pareti verticali esterne non si può fare e quindi abbiamo provveduto con un isolamento sul tetto.
    Chi ci segue i lavori dice che con il tetto non si arriva a coprire il 25 % della superficie totale . Per raggiungere il 25% posso isolare i solai dei locali del primo piano su locali non riscaldati delle pertinenze al piano terra?
    Preciso che sui solai del piano primo sarà installato il riscaldamento a piavimento.
    Spero di essere stata chiara
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Manuela.
      Va verificata con attenzione da un tecnico esperto, ma le direi di si.
      La norma infatti parla del 25% minimo di cappotto della superficie disperdente, tra queste anche verso ambienti non riscaldati.
      A conferma di ciò, il cappotto tra ultimo piano e sottotetto è computato tra quello che serve a superare il 25%. Di conseguenza anche quello tra piano terra (se freddo) e piano primo

  • Annalisa ha detto:

    Salve,
    Nel caso di unità immobiliare su due livelli, uno con due vani e caminetto, e l’altro sempre due vani ma con stufa a legna; è possibile usufruire del Superbonus 110% come 1 unità familiare?
    Grazie.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Annalisa
      Mi dispiace che ho visto ora il suo commento, perché il termine per usufruire del 110% prescrive il 30% dei lavori al 30 settembre e la fine al 31 dicembre 2022.
      Se nel suo caso avesse diritto, essendo un po’ particolare, dovrebbe sentire un tecnico che le certifichi la presenza di un Impianto Termico preesistente ed efficace.

  • donatella ha detto:

    Salve,
    ho acquistato una casa in zona priva di metano situata ad oltre 500 metri. nell’abitazione si trova un caminerro ed una stufa a legna. La casa è della fine del 900 ed è disabitata dalla fine degli anni 70. E’ possibile fare l’ecobonus 110 con questo tipo di riscaldamento? grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Donatella
      In primis il termine per fare almeno il 30% dei lavori nelle abitazioni indipendenti è scaduto il 30 settembre e i lavori devono essere conclusi entro il 31 dicembre.
      Se fosse in condominio, il termine è il 31 dic 2023.

      Il suo caso dipende dall”interpretazione di Impianto Termico: (D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
      L’impianto deve essere riattivabile con un intervento di manutenzione straordinaria.

  • Luigi ha detto:

    Buongiorno,
    Trovo i suoi contenuti molto interessanti.
    Un cliente ha una villetta su due livelli composta da soggiorno, cucina e camera al piano terra e due camere al piano primo, sono presenti un caminetto in cucina e una pompa di calore aria aria in soggiorno, al piano primo invece una pompa di calore aria aria in una stanza. Quindi una stanza al piano primo e una al piano terra sono attualmente senza PDC.
    Secondo lei, posso rimuovere tutto l’impianto e sostituirlo inserendo una pompa di calore nuova in ogni ambiente? (Compresi quelli che ora ne sono sprovvisti)
    La mia interpretazione è che attualmente se accendo le pompe già esistenti “tutte insieme” e apro le porte, pian piano la casa verrebbe comunque tutta riscaldata.
    Lei che ne pensa?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Luigi, grazie dell’apprezzamento.
      L’interpretazione del requisito “impianto termico” esistente è cambiato più volte e l’ultima è (vedi FAQ n° 9 di ENEA) D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05 che lo definisce: “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
      Poco chiaro è come funziona nei casi particolari come quello del suo cliente.
      Ha provato a valutare le differenze nel fare Eco Bonus 65% per gli ambienti con riscaldamento diretto e Bonus Casa 50% per gli altri?
      Se fosse poca la differenza?
      (NB dove c’è il camino, come fa la sua sostituzione, viene smontato o rimane?)

  • Alessandra ha detto:

    Buongiorno, ho un caso particolare..il mio cliente ha una villetta con piano seminterrato dotato di impianto di riscaldamento (termosifoni). In realtà lui non utilizza tale impianto perchè usa il locale seminterrato come cantina ed ha pertanto i termosifoni spenti. Vorrebbe però coibentare il soffitto comunicante con il piano terra proprio perchè, essendo un locale di fatto non riscaldato, porta al piano superiore dell’aria fredda.
    E’ possibile dichiarare il piano seminterrato non riscaldato pur essendo presenti i termosifoni?
    Grazie per il supporto

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Alessandra.
      Tale dichiarazione sarebbe valida solo se dismette fisicamente o i termosifoni o la tubazione che le alimenta …
      Diversamente tale dichiarazione sarebbe inefficace

  • ida ha detto:

    Salve, abito in un condominio anni 50 composto da 6 appartamenti, due dei quali riscaldati rispettivamente uno con caminetto e uno con stufa a legna e vorremmo usufruire dell’Ecobonus 110% per il cappotto, cambio infissi e cambio caldaie
    La mia domanda è: le U.I. riscaldate semplicemente da stufa a legna (una) e camino(l’altra) posso usufruire dei lavori TRAINATI per ciò che riguarda gli infissi?
    Gli altri appartamenti hanno tutti caldaie e termosifoni.
    Grazie per l’attenzione

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno IDA.
      Tutto discende dal fatto che il Camino e/o la stufa siano ritenuti un impianto termico e deve essere certificato dal Tecnico che deve certificarne l’esistenza.
      C’è la FAQ 9 di ENEA che affronta la questione https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/ecobonus-enea-aggiorna-la-faq-9d-relativa-alla-definizione-di-impianto-termico.html
      La definizione è data dall’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

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