Ecobonus 110%, conformità e requisiti tecnici

25 Novembre 2020 | Incentivi

L’Ecobonus 110% rappresenta un’incredibile opportunità per efficientare la propria abitazione a condizioni estremamente vantaggiose, ma occorre conoscere i requisiti tecnici e le conformità necessarie per poter beneficiare dell’incentivo senza incorrere in brutte soprese. Scopriamo di cosa di tratta.

Grazie alle novità introdotte dall’Ecobonus 110%, riqualificare energeticamente il proprio immobile sarà più conveniente che mai.

Infatti, attraverso le modalità previste per la cessione del credito il contribuente può realizzare gli interventi di efficienza senza dover sostenere alcun investimento, assicurandosi frattanto, grandi risparmi energetici nel tempo.

Questa grande convenienza spinge molti a chiedersi “sarà forse troppo bello per essere vero?” Fra questi ci sei anche tu?

La risposta è sì, ma solo se rispettati precisi requisiti e condizioni, viceversa l’Agenzia dell’Entrate potrebbe revocare l’incentivo al soggetto responsabile, ovvero al contribuente che ha sostenuto i lavori.

Per scoprire questi aspetti, fondamentali per la buona riuscita dell’operazione, continua la lettura di questo articolo, scopriremo insieme le condizioni tecniche ed economiche necessarie per accedere all’Ecobonus 110%.

Buona lettura!

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Ecobonus 110%, contesto e finalità

Da anni in Italia sono presenti forme d’incentivazione a sostegno degli interventi di efficientamento energetico negli edifici.

La più famosa è la detrazione fiscale, altrimenti nota come Ecobonus che permette di detrarre fino al 65% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica negli edifici.

Questa ha prodotto nel tempo numeri positivi ma insufficienti per incentivare concretamente gli investimenti di riqualificazione energetica del parco edilizio italiano.

Per questo, complice anche la gravissima emergenza Covis-19, si è reso necessario l’Ecobonus 110%: una versione aggiornata della precedente versione di Ecobonus, potenziata per aliquota, tipologia d’interventi ammessi e opzioni fiscali a disposizione del contribuente.

Questa versione potenziata incentiva le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 attraverso tre modalità:

  • detrazione fiscale, mediante la dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali (anziché 10);
  • Cessione del credito: il contribuente cede il proprio bonus a terzi (banche o intermediari finanziari);
  • Sconto in fattura: il contribuente cede il proprio bonus direttamente all’impresa incaricata dei lavori.

Scegliendo la cessione del credito alle banche o lo sconto in fattura all’impresa incaricata il contribuente potrà realmente sostenere la riqualificazione energetica del proprio immobile a costo zero.

Ecobonus 110%, occorre il miglioramento di due classi energetiche

Per accedere all’Ecobonus 110% occorre dimostrare l’effettivo miglioramento di due classi energetiche dell’edifico, generato attraverso gli interventi di efficienza energetica.

Per verificare questa condizione occorre essere in possesso dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE): documento che riassume il fabbisogno energetico, la quantità di energia primaria non rinnovabile, consumi per climatizzazione, illuminazione, produzione acqua calda sanitaria e altri servizi.

L’insieme di tali caratteristiche definisce la classe energetica di appartenenza su una scala di 10 classi che sono A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G, dove la prima è la più efficiente.

Possiamo definirlo quindi una sorta di “termometro” del livello di efficienza energetica dell’appartamento o edificio in questione.

Questo documento ha anche lo scopo di suggerire gli specifici interventi di efficientamento (dove necessario) al fine di migliorare il comfort e le prestazioni dell’immobile, e nel caso dell’accesso all’Ecobonus 110%, le soluzioni necessarie per concretizzare il miglioramento di due classi energetiche.

Una volta realizzati gli interventi necessari occorre redigere nuovamente l’APE per dimostrare l’effettivo salto delle classi.

Teniamo presente che realizzare il salto di due classi energetiche nella maggior parte dei casi è piuttosto semplice: anche gli edifici di recente costruzione, risalenti a 10 anni fa, non tenevano conto delle leggi in materia energetica, quindi anche solo attraverso un ottimo cappotto termico già è possibile, in molti casi, effettuare il salto di 2 classi.

Ecobonus 110% e il rispetto dei requisiti minimi

Per quanto la scelta dei materiali, in particolare quelli destinati all’isolamento termico, il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, stabilisce che gli interventi che accedono all’Ecobonus del 110% devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Questi consentono di realizzare gli interventi di efficienza massimizzando le prestazioni ambientali. Ogni criterio è puntualmente riproposto con annessa verifica dei requisiti previsti dalla vigente.

Ecobonus 110%, requisiti tecnici

Relativamente all’Ecobonus 110%, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo col MISE, ha redatto Il Decreto Requisiti Tecnici.

All’interno sono definiti tutti i requisiti che devono rispettare gli interventi oggetto dell’Ecobonus, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia d’intervento, oltre che le procedure di controllo che potrebbero verificarsi a campione da parte dell’ENEA.

In particolare, i requisiti tecnici forniscono le informazioni necessarie per la scelta dei materiali e delle soluzioni di efficienza in base alla fascia climatica di provenienza.

Ecobonus 110%, requisiti economici

Come accennato sopra, il Decreto prevede dei massimali di costo, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
  • in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

Inoltre, sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE)nonché per l’asseverazione.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

Il Decreto Prezzi contiene anche un’utilissima tabella di sintesi dove si evincono le detrazioni fiscali per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

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