Conto termico 3.0, le novità in consultazione

12 Aprile 2024 | Incentivi

È stata avviata la consultazione pubblica per il Conto Termico 3.0 e resterà aperta fino al 10 maggio 2024. Cosa aspettarci da questo aggiornamento?

Se operi nel settore dell’efficientamento energetico o, più in generale, ti occupi della realizzazione di impianti termoidraulici, probabilmente avrai già sentito parlare del Conto Termico: l’incentivo a sostegno degli interventi volti all’incremento di efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Questo bonus, entrato in vigore con D.M. 28/12/2012 e D.M. 16/02/2016, permette di abbattere buona parte dei costi in tempi rapidi. Si tratta di un aiuto concreto per privati, aziende e, soprattutto, per le Pubbliche Amministrazioni.

Dopo la burrasca che si è abbattuta sui bonus fiscali (Superbonus, Sconto in fattura ecc.) il Conto Termico, da sempre meno conosciuto e adottato, ha suscitato un interesse sempre più crescente, arrivando a registrare un forte aumento di richieste.

Pochi giorni fa, però, è arrivata la notizia dell’avvio alla consultazione pubblica sul testo del decreto Conto Termico 3.0”. Cosa cambierà? L’incentivo sarà più o meno vantaggioso?

Per conoscere i principali punti riportati all’interno del testo leggi questo articolo fino alla fine!

Conto Termico 3.0, contesto e finalità

L’obiettivo del Conto Termico 3.0 resta lo stesso: incentivare gli interventi di efficientamento energetico e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

Si sono resi necessari degli aggiornamenti -ancora da definire- visto il “contesto normativo complesso e in evoluzione, che tiene conto di diversi fattori quali gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria, la necessità di adeguare il meccanismo nel settore non residenziale, l’espansione degli interventi ammissibili, l’aggiornamento delle politiche di efficienza energetica e la promozione delle fonti rinnovabili” come ha dichiarato la viceministra Vannia Gava.

Il testo è in fase di consultazione pubblica e lo sarà fino al 10 maggio 2024. Come riportato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Mase, le parti interessate possono inviare osservazioni all’indirizzo di posta elettronica PEC cee@pec.mite.gov.it utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato e indicando come oggetto della e-mail “Consultazione DM Conto termico”. 

Conto Termico 3.0, aumenta la platea dei beneficiari

Il testo del Conto Termico 3.0 prevede come beneficiari:

  • Pubbliche Amministrazioni;
  • privati;
  • aziende;
  • enti del terzo settore;
  • le configurazioni di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili.

Quest’ultimi soggetti rappresentano una della novità più succose del nuovo testo.

Interventi e aliquote a confronto con il Conto Termico 2.0

Per quanto riguarda gli interventi previsti dal Conto Termico 3.0 ci sono delle novità, in particolare, la possibilità di accedere al beneficio per l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, con annesse batterie, l’installazione delle colonnine di ricarica, la microgenerazione e il teleriscaldamento.

Per l’installazione di impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo si prevedono i seguenti requisiti:

  • l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale;
  • La potenza dell’impianto minima deve essere pari a 2 kW e inferiore a 1 MW e comunque connessa alle dimensioni della pompa di calore elettrica a cui è abbinato;
  • I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l’impianto devono essere esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;
  • I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%.

Per quanto riguarda le aliquote per gli interventi già previsti dal Conto Termico 2.0, il nuovo testo prevede degli aggiornamenti. Questi sono stati allineati ai costi massimi ammissibili stabiliti dall’allegato I del D.M. 6 agosto 2020 e dal successivo D.M. 14 febbraio 2022, riguardanti i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali e la definizione dei costi massimi agevolabili.

In merito all’installazione dell’impianto a pompe di calore, si prevede un adeguamento alla Normativa Europea Ecodesign, considerando il coefficiente di prestazione stagionale. Per quanto riguarda, invece, l’installazione di scaldacqua a pompa di calore, l’ammissibilità è subordinata all’appartenenza alla classe A di efficienza energetica del prodotto o superiore.

Noi di RiESCo crediamo molto nella bontà del Conto Termico, ritenendolo uno degli incentivi più efficaci soprattutto nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Per questo continueremo ad aggiornare i nostri lettori con tutte le ultime novità!

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