Cos’è il Superbonus 110%?

9 Dicembre 2020 | Incentivi

Ecobonus, Superbonus, bonus facciate, quali sono le differenze? Scopriamolo qui

Da qualche tempo ormai, si sente un gran parlare di incentivi dedicati agli interventi di riqualificazione energetica: Ecobonus, Superbonus 110%, bonus facciate ecc.

Spesso, per gli stessi incentivi, viene fatto riferimento alla possibilità di realizzare grandi interventi senza spendere neanche un euro.

Questo aspetto ha chiaramente attirato l’attenzioni di molti ma allo stesso ha fatto nascere qualche perplessità perché, parliamoci chiaro, sembra troppo bello per essere vero.

D’altronde, la diffusione di notizie vagliate con scarsa accuratezza dilaga e alimenta dubbi e perplessità.

La verità è che sì, in determinate condizioni è davvero possibile riqualificare il proprio immobile gratis ma occorre conoscere bene le diverse forme d’incentivazione, così da individuare quella che realmente risponde alle proprie esigenze.

Una volta individuato l’incentivo che fa per noi occorre rispettare precisi criteri e requisiti, per essere certi di rispettare la norma. Altrimenti? Il contribuente potrebbe incorrere nella revoca dell’incentivo, quindi potrebbe essere chiamato a rifondere il capitale già speso.

Dunque, il primo passo per riqualificare il proprio immobile godendo delle agevolazioni fiscali, è quello di capire bene le differenze tra uno e l’altro incentivo.

In questo articolo parleremo delle forme d’incentivazione previste per gli interventi di riqualificazione energetica e in particolare, del Superbonus 110%, che rappresenta la grande novità del settore. Mettiti comodo e buona lettura!

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Cos’è l’Ecobonus

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti sono state introdotte con il Decreto-Legge n. 83 del 22 giugno 2012 e vengono genericamente indicate con il termine “Ecobonus”.

Principalmente gli interventi incentivati riguardano:

  • interventi sull’involucro degli edifici;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • l’installazione di pannelli solari per produrre acqua calda per uso domestico o industriale.

L’aliquota della detrazione varia in base all’intervento e alla tipologia di immobile.

Questi aspetti negli anni hanno subito molte modifiche, vediamo quali.

Il Decreto-Legge n. 63 del 2013 (articolo 14) ha previsto l’aliquota del 65% per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 6 giugno 2013, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Lo stesso decreto ha introdotto il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, da parte di ENEA.

Questa attività si basa sull’elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste d’incentivo attraverso la trasmissione telematica di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime.

La legge di stabilità del 2015 ha prorogato la misura della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e ha inoltre previsto due ulteriori tipi di spese agevolabili:

  • l’acquisto e posa in opera delle schermature solari;
  • l’acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La successiva legge di stabilità ha poi prorogato fino al 31 dicembre 2016 l’aliquota al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica inserendo inoltre, altre agevolazioni quali l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti.

Inoltre, è stata prevista la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

La legge di bilancio 2017 ha disposto per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari l’aliquota fino al 70% nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio, e al 75 % in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

La legge di bilancio 2019 ha esteso l’aliquota del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché la detrazione prevista al 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Infine, La legge di bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale in materia di interventi di efficienza energetica, disponendo l’aliquota al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, oppure di impianti ibridi (costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione) e generatori di calore alimentati a biomasse combustibili.

Sono esclusi dall’Ecobonus gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.

Cos’è il Superbonus 110%

L’articolo 119 del Decreto-Legge n.34 del 2020 ha introdotto il famoso Superbonus 110%: una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici.

A differenza dell’Ecobonus, la detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e può essere chiesta per le spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Gli interventi possono riguardare le parti comuni di edifici (es. condominio o edifici plurifamiliari) o le singole unità immobiliari.

Sono esenti dal Superbonus 110% le unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

La norma ha introdotto la classificazione degli interventi in Trainanti e Trainati, così definitivi perché la realizzazione di un intervento appartenente al primo tipo, traina l’accesso al 110% anche per altri interventi, a condizione però, che siano realizzati congiuntamente.

Gli interventi trainanti sono:

1. Il cappotto termico, ovvero gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con incidenza pari o maggiore al 25%;

2. Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o impianti di microcogenerazione.

Mentre gli interventi trainati riguardano l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione degli infissi e delle schermature solari e i sistemi di building automation.

Gli interventi di efficientamento energetico trainanti e gli eventuali trainati devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica APE (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per quanto concerne i beneficiari, possono accedere al Superbonus 110% le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, queste ultime per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

Il Superbonus 110% è concesso a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati, secondo i limiti di spesa previsti, nonché il rispetto dei requisiti tecnici.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio consente inoltre, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la possibilità di optare, per altre forme fiscali. Infatti, oltre alla detrazione è prevista la possibilità di usufruire della cessione del credito alle banche oppure dello sconto in fattura dai fornitori dei beni o servizi.

Bonus facciate

Probabilmente ti sarà capitato anche di sentir parlare del bonus facciate.

Questo è stato introdotto con la Legge di Bilancio per il 2020, D.L. n. 160/2019 ed è previsto per le spese sostenute nel 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (quella maggiormente abitate), ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 e consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 90%.

Questo incentivo ha la finalità di migliorare l’aspetto estetico dell’edificio, per cui esula gli interventi sulle facciate interne dell’edificio eccetto quelle visibili esternamente cioè dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Più precisamente, sono escluse le parti confinanti con i cortili interni, salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Questa detrazione è particolarmente vantaggiosa per aliquota, ben il 90%, e perché è sprovvista di tetti massimi di spesa.

Attenzione, qualora l’intervento interessi l’edifico anche dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, deve soddisfare rispettare il Decreto Requisiti Minimi.

Possono usufruire del Bonus facciata tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. Quindi le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

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