Superbonus 110% per l’agriturismo, quando è possibile?

4 Marzo 2021 | Incentivi

Il Decreto Rilancio (n.34/2020) prevede la possibilità per i fabbricati rurali di accedere al Superbonus 110%, ma sempre o solo in determinate situazioni? Scopriamolo insieme.

Il Decreto-Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto la forma di agevolazione fiscale più conveniente che mai: il Superbonus 110%.

Si tratta della prima misura che permette al proprietario dell’immobile, di effettuare i lavori di efficientamento energetico e gli interventi antisismici, a costo zero.

Può sembrare troppo bello per essere vero, eppure è così. Ottenere questi incredibili risultati è possibile grazie all’aliquota potenziata al 110% e alle tre opzioni fiscali messe a disposizione del beneficiario: detrazione fiscale, cessione del credito d’imposta e sconto in fattura.

Tutti possono accedere ai benefici del Superbonus 110%? È valido per tutte le tipologie di immobile? Incentiva tutti i tipi di interventi?

Chiaramente per accedere al Superbonus 110% occorre rispettare determinati requisiti e condizioni che variano in relazione alla situazione specifica, come nel caso dell’agriturismo.

In questo articolo scopriremo se e come gli agriturismi possono accedere al Superbonus 110%, per cui mettiti comodo e buona lettura!

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Superbonus 110%, cos’è e a chi è rivolto

L’incentivo riguarda le spese sostenute dal 1° luglio e il 31 dicembre 2022 e a differenza dell’Ecobonus 65% o 50%, prevede la possibilità di detrarre l’aliquota in 5 quote annuali di pari importo, oppure di cedere il proprio credito a banche (o istituti finanziari in genere) o direttamente all’impresa incaricata dei lavori così da essere sollevato dall’intero investimento iniziale (come previsto dall’art. 121 del Decreto Rilancio).

Il meccanismo è atipico perché classifica gli interventi inTrainanti e Trainati, così definiti perché la realizzazione di un intervento appartenente al primo tipo traina l’accessoagli interventi appartenenti al secondo tipo, purché realizzati congiuntamente.

Gli interventi possono riguardare le parti comuni di edifici (es. condominio o edifici plurifamiliari) o le singole unità immobiliari.

Gli interventi trainanti sono:

1. Il cappotto termico, ovvero gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con incidenza pari o maggiore al 25%;

2. Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o impianti di microcogenerazione.

Gli interventi trainati riguardano invece la sostituzione degli infissi, l’installazione dell’impianto fotovoltaico comprensivo d batterie di accumulo e l’installazione di sistemi di building automation.

Il Superbonus 110% è rivolto alle persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (proprietari, nudi proprietari, usufrutterai, affittuari e loro familiari), i condomini, le case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche registrate, queste ultime per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

Sono esenti dal Superbonus 110% le unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per quanto riguarda i fabbricati rurali?

Fabbricati rurali, tipologie e differenze

Il fabbricato rurale definito all’articolo 9 del Decreto-Legge del 30 dicembre 1993, n. 557, deve soddisfare le esigenze connesse all’attività agricola svolta e al contempo, essere utilizzato dal soggetto che conduce il terreno agricolo.

Il fabbricato rurale può essere strumentale, ovvero destinato all’attività agricola e come tale identificato nella categoria catastale D/10 e quindi destinato alla protezione delle piante, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchina/attrezzi agricoli, allevamento e ricovero animali, uso ufficio dell’azienda agricola, e infine, destinato ad uso agrituristico.

Nel caso in cui l’immobile strumentale sia abitato dal soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta si parla di fabbricato rurale ad uso abitativo.

Inoltre, il terreno cui il fabbricato è legato deve avere superficie inferiore a 10.000 metri quadri ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Il volume d’affari derivante dalle attività agricole del soggetto che conduce il terreno deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza considerare i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

Superbonus 110% per l’agriturismo, quando è possibile?

Per capire se l’agriturismo può accedere al Superbonus 110% occorre capire in quale delle due tipologie rientra, se fabbricato rurale strumentale oppure fabbricato rurale ad uso abitativo.

Qual è la differenza?

Il comma 9, lett. b) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce che possono accedere al Superbonus 110%, gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.

Nella circolare n. 24/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che “la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai c.d. beni strumentali all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.

Dunquq, stando a queste indicazioni, chi svolge attività d’impresa, arte o professione può beneficiare del Superbonus 110% solo a fronte di lavori fatti su immobili residenziali posseduti in abito privato.

Mi spiego meglio, se il sig. Mario Rossi che svolge attività di agriturismo abita in un altro immobile, l’agriturismo è escluso dal beneficio fiscale del Superbonus 110%.

Mentre, se il sig. Rossi abita nello stesso immobile in cui svolge l’attività di agriturismo allora ha diritto al Superbonus 110%.

Occorre specificare che ogni caso è a sé, per questo è fortemente raccomandabile interrogare un tecnico circa la fattibilità o meno dell’intervento attraverso il Superbonus 110%.

Lo stesso tecnico dovrà inoltre reperire tutta la documentazione necessaria e soddisfare i seguenti requisiti:

Attenzione: molti tecnici si butteranno sul Superbonus perché ingolositi da questa nuova opportunità di business, senza avere le giuste competenze.

Individuate specialisti in grado, soprattutto, di progettare gli interventi davvero efficaci per migliorare il comfort e i consumi dei vostri edifici, e contestualmente, di sfruttare al meglio l‘incredibile opportunità del Superbonus, senza rischi e preoccupazioni.

Se hai bisogno di approfondire per il tuo caso specifico, noi siamo qua!

  • Gioacchino ha detto:

    Io sono comproprietario di una azienda agricola con agriturismo cat d10 non ho la residenza attualmente in agriturismo, però potrei averla in tempi brevissimi . Ci rientro nel superbonus?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Gioacchino.
      La categoria catastale D10 non è tra quelle che rientrano nel beneficio Superbonus 110%
      Se ci sono le condizioni può rientrare nel Ecobonus 65%

  • Entony ha detto:

    Mia moglie propietaria di un immobile rurale in passato in qualità di coltivatore diretto a ampliato e ristrutturato il su detto immobile con progetto agrituristico dove a esercitato fino all’anno scorso quando a cessato il tutto anche l’iscrizione di coltivatore diretto.Considerato che facciamo residenza nella citata struttura volevamo fare lavori di riqualificazione energetica sulla parte dell’immobile ad uso abitativo accatastata c/3 ove come detto risiediamo volevamo sapere gentilmente se possiamo usufruire del super bonus 110 per cento . Preciso che i vari tecnici interpellati sono di pareri diversi per cui non riusciamo a capire come eventualmente ristrutturare per non rischiare.
    La ringrazio
    L

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Entony
      Indubbiamente la situazione descritta è complessa.
      Ci sono gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate che precisano che le abitazioni usate promiscuamente possono accedere al Super Bonus 110% solo per la metà (uso promiscuo).
      Mi sembra di capire che, forse, l’immobile è parte abitativo e parte altro. Allora per accedere al Supe Bonus per il Trainante (Cappotto ad esempio) bisogna che la superficie abitativa sia maggiore del 50% del totale …
      Il suggerimento è di afidarsi ad un tecnico competente, anche se capisco che ha già risposte controverse.

  • Giuseppe ha detto:

    Salve, mi trovo in questa situazione:
    siamo 2 fratelli con immobile unifamiliare di proprietà al 50% ciascuno. Attualmente vi è un bed and breakfast(in civile abitazione)con impresa individuale di un fratello. Quindi credo possa accedere al bonus 110%.
    Se questo immobile cambiasse la destinazione d’uso in agriturismo (in edificio rurale), potrebbe non avere più i requisiti per accedervi?(visto che nessuno dei fratelli vi abita,ma abita nell’edificio attiguo).
    Inoltre accedendo al bonus come civile abitazione o come abitazione rurale(se rientrasse nel bonus), implica di rimanere vincolato al bonus per un certo tempo senza poter cambiare destinazione d’uso?
    Grazie.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Giuseppe.
      Se l’Unità Immobiliare ha anche l’utilizzo professionale di Bed and Breakfast allora credo che può usare il superbonus 110% solo per il 50% … Ci sono più interpelli in questo senso dell’Agenzia dell’Entrate …
      Per quanto concerne il vincolo di utilizzo per un certo numero di anni, non mi risulta sia scritto da nessuna parte …

  • Cristina ha detto:

    Buongiorno
    La mia è una società agricola con rudere da ristrutturare ( quindi non ha ancora l’abitabilitá), con 5 ettari di terreno e vorremmo ristrutturare pee vivere dove si lavora. È possibile usufruire del bonus 110?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Cristina
      Se trattasi di rudere pre-esistente, dotato di impianto Termico Invernale (anche se non funzionante e ripristinabile anche con manutenzione straordinaria, allora ha diritto al 110%, altrimenti se è un rudere nel senso che deve essere ancora completato, allora non ha diritto.

  • Alessandro Boniforti ha detto:

    buongiorno, io vivo con la mia famiglia in un fabbricato rurale ad uso abitativo, sono coltivatore diretto e svolgo nel predetto fabbricato attività di agriturismo regolarmente iscritto all’albo. Tramite una società avevo già presentato domanda per il 110% con cessione del credito, (misura trainante, pompa di calore, trainata, impianto fotovoltaico). A seguito di una circolare dell’agenzia delle entrate la società che deve eseguire i lavori per allacciare l’impianto fotovoltaico mi chiede un contatore separato da quello che ho attualmente perchè sostiene che il contatore deve essere ad esclusivo uso domestico e non intestato alla ditta individuale con partita IVA. Mi sembra un controsenso poter accedere al 110% svolgendo attività di agriturismo e poi dover mettere un secondo contatore con costi decisamente rilevanti, mi potete chiarire cortesemente questo aspetto ?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Alessandro …
      La situazione del suo caso è simile ad altre e, a parer nostro è controversa.
      Credo che molte banche non compreranno i crediti derivanti da superbonus 110% come casi simili al suo, ne vediamo respingere per incertezze molto minori
      Anche secondo alcune circolari dell’AdE, in caso di uso promiscuo, il superbonus è usufruibile solo al 50% del 110%.
      Altro non so dirle

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