CILA e CILAS, cosa sono e quando sono obbligatorie

14 Febbraio 2022 | Incentivi

A cosa servono CILA e CILAS, quali sono le principali differenze, quali sono le loro applicazioni, quale occorre presentare per i lavori relativi al Superbonus 110%?

Il settore edilizio sta vivendo un momento di forte crescita, complice il potenziamento delle varie agevolazioni fiscali come Ecobonus, Superbonus, Bonus Ristrutturazione ecc.

Tutti vogliono approfittarne, contribuenti e addetti del settore.

Quest’ultimi, però, sanno che il lavoro che si cela dietro questo tipo d’interventi è particolarmente complesso e la ragione è la procedura: farraginosa e soggetta a continui aggiornamenti e correzioni.

Uno di questi aggiornamenti riguarda la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), documento essenziale per diversi interventi edilizi, dalle nuove costruzioni ai lavori di restauro. Infatti, con il Decreto Semplificazioni bis è stata introdotta una nuova forma di CILA, dal nome CILAS, specificatamente pensata per i lavori riguardanti il Superbonus 110%.

Per capire meglio di cosa si tratta e in che modo si differenzia dalla più conosciuta CILA, continua la lettura di questo articolo.

Mettiti comodo e buona lettura!

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Cos’è la CILA

La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) normata nel Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R: 380/2001) è un titolo abitativo necessario per sostenere un intervento di manutenzione straordinaria.

Questa deve racchiudere una serie di informazioni e documenti, ovvero: la comunicazione firmata dal proprietario dell’edificio, la relazione tecnica di asseverazione con firma del progettista, gli elaborati di progetto, i documenti di identità in corso d’opera dei firmatari, il versamento dei diritti, gli elaborati fotografici, i dati dell’impresa esecutrice e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice.

Occorre redigerla quando s’intende realizzare interventi di manutenzione straordinaria leggera (ovvero lavori che lasciano immutati i volumi dell’immobile e la sagoma), interventi di restauro, interventi di risanamento conservativo, interventi di rimozione delle barriere architettoniche senza alterare la sagoma dell’edificio e interventi residuali esclusi dall’elenco di cui all’articolo 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.

Invece, sono esclusi dall’obbligo di CILA gli interventi di edilizia libera, quelli che possono essere svolti con la SCIA o con il Permesso di Costruire (PdC).

Chiaramente può essere redatta solo da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra o perito industriale), regolarmente iscritto all’albo.

Questo deve attestare che gli interventi in oggetto rispettano i regolamenti edilizi, la normativa di rendimento energetico, la normativa sismica, il tutto senza intaccare le parti strutturali dell’edificio.

La presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata può avvenire secondo due modalità: il presso il Comune (Sportello Unico Edilizia) oppure tramite PEC; una volta terminati i lavori deve essere presentata la relativa comunicazione corredata di asseverazione del direttore dei lavori attestante, DURC, attestazione di eliminazione delle barriere architettoniche, variazione catastale, documentazione relativa allo smaltimento del materiale, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e l’attestazione per il rispetto dei requisiti acustici passivi.

Per quanto riguarda i costi possiamo dire che, tra i diritti di istruttoria, i diritti di segreteria e l’onorario del professionista, la spesa può variare dai 500 € ai 1500 €.

Laddove vige l’obbligo della CILA, in caso di mancata presentazione la sanzione ammonta a 1000 € (come da art. 6-bis, comma 5 del Testo Unico dell’Edilizia).

Cos’è la CILAS

La CILAS, ovvero la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Semplificata è anch’essa un titolo abitativo necessario per realizzare determinati interventi edilizi, ma prima di spiegare di cosa si tratta, facciamo un piccolo passo indietro per capire le ragioni che l’hanno resa necessaria.

Come forse saprai, gli interventi riguardanti il Superbonus 110% si dividono in due categorie: trainanti e trainati.

I primi, necessari per sbloccare l’accesso ai secondi, si dividono, a loro volta, in: isolamento termico delle superficie verticali e orizzontali ed efficientamento dell’impianto di climatizzazione invernale.

L’isolamento termico(esterno), più conosciuto come “cappotto”, se pur per pochi cm, comporta un aumento della volumetria dell’immobile, pertanto, prima del provvedimento occorreva richiedere al Comune l’autorizzazione necessaria, la quale poteva richiedere mesi di tempo (in media in 3 mesi per ogni immobile oggetto di verifica).

Questo passaggio aggiuntivo finiva dunque per rallentare tutta l’operazione.

Per questa, ed altre ragioni, si è reso necessario il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio  “Decreto Semplificazioni”, che ha semplificato, appunto, la procedura relativa agli interventi del Superbonus 110%.

In particolare, la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Semplificata (CILAS) è stata approvata dalla Conferenza Unificata formata da Governo, Regioni ed Enti Locali che ha siglato l’Accordo del 4 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 agosto successivo. Data la sua urgenza, però, la validità del provvedimento è stata datata 5 agosto 2021.

Il nuovo comma 13-ter dell’art. 119 del DL n. 34 del 2020 qualifica tutti gli interventi elencati all’articolo 119 del DL 34/2020 come manutenzione straordinaria (quindi senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni al Comune), fatta eccezione per quelli di demolizione e ricostruzione, e prevede che la CILAS, a differenza della CILA, debba contenere una descrizione sintetica degli interventi nella quale devono essere riportati gli interventi oggetto del Superbonus 110%, specificando se sono finalizzati all’efficientamento energetico o al miglioramento sismico.

Viene esclusa dall’obbligo la presentazione dell’attestazione dello stato legittimo dell’immobile e l’integrazione degli elaborati grafici (facoltativa).

La stessa dichiarazione di conformità si presenta in maniera semplificata, ovvero senza l’obbligo di presentare lo stato legittimo. Infatti, al tecnico basterà dichiarare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile e che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al primo settembre 1967, oltre che eventuali condoni o sanatorie.

Con questo, occorre specificare che, se sono presenti degli abusi, questi restano tali e pertanto, in seguito ad eventuali controlli, possono essere perseguibili e sanzionati.

A maggior ragione, raccomandiamo massima attenzione se l’intervento contempla anche altri tipi di lavori, diversi dal Superbonus 110%, per i quali è richiesta la relativa procedura.

In parole povere: la CILAS non è una sanatoria!

Ricordiamo, inoltre, che nonostante le semplificazioni, la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Semplificata deve essere redatta da un tecnico qualificato.

Per quanto concerne i costi, devi sapere che la CILAS rientra nelle spese agevolate (sempre rispettando i limiti previsti dalla norma).

CILAS, il modello unificato

All’interno dello stesso accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è possibile trovare il modello unificato di CILAScontenente le indicazioni relative ai soggetti coinvolti, le asseverazioni e le dichiarazioni del progettista, il riepilogo di tutta la documentazione allegata ed infine l’informativa sulla privacy UE 679/2016.

Anche grazie a questo modello semplificato, si è resa più snella la procedura relativa agli interventi del Superbonus 110%, ma ricordiamo ancora una volta che resta la possibilità per gli enti preposti di accertare le irregolarità edilizie, con relative sanzioni, per questo raccomandiamo la massima attenzione.

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