Edifici aziendali, la guida agli incentivi per l’efficienza energetica

22 Settembre 2021 | Incentivi

In questa guida trovi spiegate, passo per passo, tutte le possibilità d’incentivazione dedicate alle aziende che decidono investire nella riqualificazione energetica dei propri edifici.

Sei un imprenditore attento alle prestazioni energetiche dei tuoi ambienti di lavoro?

Ciò significa che conosci bene lo stretto legame tra benessere e consumo di energia e per questo, magari, valuti nuove soluzioni per riqualificare energeticamente la tua sede di lavoro.

D’altronde oggi, sempre più imprenditori, gestori e investitori, nel valutare nuovi interventi per la propria impresa, analizzano nel lungo periodo i fattori di efficienza e sostenibilità, consapevoli di quanto questi possano essere determinanti sui bilanci, sugli standard lavorativi e sull’impatto ambientale.

Sebbene questa consapevolezza vada sempre più diffondendosi, la comunicazione divulgativa sugli incentivi rivolti agli imprenditori che desiderano investire nell’efficienza energetica, è ancora piuttosto debole.

Le grandi manovre “a tempo limitato” rivolte al settore residenziale, come il recente avvento del Superbonus 110%, appaiono, sul piano comunicativo, molto più appetibili al punto da togliere visibilità alle altrettanto vantaggiose misure disposte a favore delle aziende.

Per questo ho deciso di scrivere questa guida: per aiutare gli imprenditori accorti, come te, a valutare gli interventi di efficienza energetica più efficaci per la propria azienda, consapevoli del grande aiuto che gli incentivi possono dare.

Dunque, se vuoi essere certo di conoscere tutte le principali agevolazioni previste per l’efficientamento degli edifici aziendali, continua la lettura di questo articolo fino alla fine.

Buona lettura!

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Conto Termico 2.0

Il Conto Termico 2.0 è stato introdotto dal D.M. 28/12/2012 con la finalità di premiare gli interventi di efficientamento energetico e di installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, eseguiti sia su edifici privati (cittadini e imprese) che appartenenti alla pubblica amministrazione.

In particolare, gli interventi incentivati per le imprese riguardano la sostituzione dell’impianto esistente con l’installazione di: pompe di calore, caldaie e stufe a biomasse, solare termico, scalda acqua a pompe di calore e impianti ibridi a pompa di calore.

Tutti questi interventi vengono incentivati fino al 65%, semplicemente tramite bonifico e in tempi brevi (massimo due mesi).

Per accedere all’incentivo l’imprenditore deve presentare la pratica necessaria sul portale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A, oppure, rivolgersi ad una Energy Service Company-ESCo che si farà carico dell’intera operazione.

Il Conto Termico 2.0, sotto molti aspetti, rappresenta l’incentivo più vantaggioso perché permette di recuperare in tempi brevi gran parte dell’investimento necessario e attraverso un semplice bonifico.

Tuttavia, la pratica necessaria è piuttosto complessa, per questo il nostro consiglio è quello di rivolgersi agli specialisti del settore, ovvero le ESCo, piuttosto che intraprendere da soli o con il proprio commercialista tale iniziativa.

Decreto FER1

Il Decreto FER1 o Decreto Rinnovabili è stato introdotto con il D.M. 4 luglio 2019 e incentiva la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabili, in particolare: impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.

Per quanto concerne gli edifici aziendali è dunque applicabile alla sola l’installazione di impianti fotovoltaici, i quali possono essere di due fattispecie:

  • il fotovoltaico di nuova costruzione, integrale ricostruzione, e in caso di riattivazione o potenziamento (Gruppo A);
  • il fotovoltaico di nuova costruzione, installato in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (Gruppo A-2).

Per accedere al meccanismo d’incentivazione sono perseguibili due strade:

  1. l’iscrizione ai Registri, per impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 20 kW e 1 MW;
  2. la partecipazione a procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante per impianti di potenza maggiore o uguale a 1 MW. A parità di ribasso, vengono applicati ulteriori criteri di priorità (possono partecipare alle Aste gli aggregati di più impianti di potenza superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW).

Per quanto riguarda specificatamente gli edifici al di là del residenziale, per la posizione utile nelle graduatorie, viene data priorità, agli impianti realizzati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici, in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.

Sul portale del GSE S.p.A. è riportata la guida per accedere al FER-E, comprensiva di tutte le modalità di presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, oltre a tutte le informazioni necessarie per presentare correttamente la richiesta nei tempi di apertura dei bandi.

Fondo Nazionale Efficienza Energetica

Il Fondo Nazionale Efficienza Energetica è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (art. 15, comma1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) ed è disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017.

La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’obiettivo di questo contributo è quello di favorire gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.

In questo contesto gli edifici aziendali possono beneficiarne per la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali, la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento, la riqualificazione energetica degli edifici.

Il fondo mette a ispezione 310 milioni di euro, ha una natura rotativa e si articola in due sezioni che operano per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento e sull’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.

Per la prima sezione viene stabilito il 30% del fondo complessivo, mentre per la seconda il restante 70%.

È prevista inoltre la possibilità di cumulare tale contributo con altri previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Per accedere al contributo è necessario che le imprese, in forma singola o associata/aggregata siano costituite al almeno due anni e che siano iscritte al Registro delle Imprese. Posso accedere per conto di queste anche le ESCo.

L’accesso al Fondo Nazionale Efficienza Energetica avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta secondo gli schemi, le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da Invitalia entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto MISE che istituisce il Fondo in oggetto.

Piano Nazionale Transizione 4.0

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è subentrato al piano nazionale impresa 4.0, con lo specifico obiettivo di dare maggiore stimolo agli investimenti dei privati per attuare un modello di industria innovativa ma che tiene conto degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

L’importo complessivo del piano è di circa 24 miliardi di euro con misure a decorrere retroattivamente dal 16 novembre 2020 e valide fino al giugno 2023 e che dovrebbero avere natura strutturale.

Nel nuovo piano vengono eliminati l’iper-ammortamento e super-ammortamento per lasciare spazio ai potenziati crediti di imposta e all’inserimento di due principali azioni:

  • l’anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno;
  • L’aumento dei tetti e delle aliquote.

È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31 dicembre 2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei sei mesi successivi, entro la scadenza ultima, appunto, del giugno 2023.

Per accedere al Piano Transizione 4.0 gli investimenti devono essere sostenuti da aziende che si trovano nel territorio italiano almeno tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020, oppure fino al 30 giugno 2021 ma solo se entro il 31 dicembre 2020 sia stato sostenuto almeno il 20% dei costi.

Il beneficio fiscale è fruibile tramite la compensazione con il modello F24 e, come previsto dal comma 1062, la documentazione commerciale deve riportare la seguente dicitura ”bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all’art. 1 della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016″.

Ecobonus e Sismabonus

Oggi l’Ecobonus rappresenta la forma di agevolazione fiscale più diffusa e si presente nelle misure del 50% o 65% e fino all’85% per interventi condominiali combinati di eco e Sismabonus, sono applicabili, a seconda dei casi, a tutti gli edifici già esistenti, a prescindere dalla destinazione d’uso o dalla categoria catastale, purché gli interventi rientrino tra quelli ammessi dalla normativa.

In particolare, l’aliquota del 65% si applica all’isolamento di strutture opache come pareti, coperture e solai, l’installazione di pompe di calore o di caldaie a condensazione nelle parti comuni degli edifici, o sistemi di microgenerazione e di automazione degli edifici.

Il 50% invece, è destinato all’installazione della caldaia a condensazione, alla sostituzione degli infissi e all’installazione di nuove schermature solari nell’ambito della singola unità immobiliare.

L’Ecobonus può essere goduto attraverso tre opzioni fiscali: detrazione, cessione del credito d’imposta e sconto in fattura.

Si trattano di tre strade tutte ugualmente percorribili, ognuna con i suoi pro e i suoi contro.

Il Sismabonus invece, si applica a tutte le tipologie di edifici purché ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive.

La detrazione spetta nella misura del 50% e nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione viene potenziata al 70 o dell’80% delle spese sostenute.

Bonus Facciate

Il Bonus Facciate è stato introdotto con la legge di Bilancio 2020, dai commi 219 a 223, e fa parte delle detrazioni Bonus casa.

Nasce come un’agevolazione temporanea, valida infatti solo per il 2020, ma è stata prontamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 con legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 59). limitanti.

Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti, senza un limite massimo di spesa e a disposizione di tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e, appunto, imprese.

Sono agevolate le spese per:

  • il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, egli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti cornici;
  • le spese correlate per l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, gli oneri relativi l’Iva, all’imposta di bollo, ai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Come per l’Ecobonus, anche il bonus facciate può essere portato in detrazione in dieci anni, oppure è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Come precisato però dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E del 2020, l’impresa può avvalersi di una sola tra Ecobonus e Bonus Facciate.

Inoltre, il Bonus Facciate è applicabile solo agli edifici collocati nella Zona A e nella Zona B del territorio comunale: rispettivamente, il centro storico e le zone limitrofe. Ciò vuol dire che la maggior parte degli edifici industriali sarà esclusa dal Bonus Facciate, mentre saranno compresi molti edifici con attività commerciali, artigianali, ricettive, di servizi e per uffici che spesso ricadono proprio in queste due aree.

Prima di concludere ecco una piccola nota sul tanto discusso Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio. Al di là dell’ambito residenziale, possono usufruirne solo gli enti del terzo settore, quindi Onlus, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale inscritte nei rispettivi registri.

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