Bonus facciate, la guida aggiornata

1 Settembre 2021 | Incentivi

Risanare le superfici verticali opache danneggiate è fondamentale per contrastare il degrado e lo stress termico dei materiali, inoltre, con il bonus facciate e i recenti aggiornamenti delle agevolazioni fiscali è particolarmente conveniente

La facciata del tuo edificio residenziale presenta i segni di alterazioni cromatiche o veri e propri distacchi d’intonaco?

Beh, che si tratti di un edificio datato o di recente costruzione, nessun proprietario vorrebbe vedere sfregiata la parte più esposta della propria casa.

Bisogna tener presente che il degrado della facciata, oltre a rappresentare un evidente problema estetico, può celare delle criticità maggiori…

Soprattutto nel caso di edifici di recente costruzione, il deterioramento della facciata può essere causato da errori progettuali o dal basso livello dei materiali applicati, i quali possono compromettere la sicurezza stessa dell’intero edificio.

Dunque, è sempre bene prendere a cuore il deterioramento della facciata ed intervenire prima che le aggressioni meteorologiche infliggano ulteriori danni.

Certo, l’investimento necessario per risanare la facciata può essere un problema per le tue tasche o per quelle degli altri proprietari (se trattasi di un edificio condominiale), ma proprio per agevolare questo tipo d’intervento, lo Stato ha disposto un succoso incentivo che copre fino il 90% dei costi, ovvero il Bonus Facciate.

Grazie poi ai recenti aggiornamenti introdotti dal Decreto Rilancio, effettuare questo tipo d’interventi è più conveniente che mai: oltre al rifacimento della facciata, puoi realizzare l’isolamento termico delle superficie verticali ed orizzontale scontato subito in fattura del 100%.

Per saperne di più continua la lettura di questo articolo.

Approfondiremo il meccanismo che regola il bonus facciate, vedremo quali sono le ultime novità introdotte dal Decreto Rilancio a tal proposito, quindi capiremo quali condizioni occorre rispettare per godere dei vantaggi dell’agevolazione fiscale senza rischi e con le massime garanzie.

Buona lettura!

Bonus facciate, contesto e finalità

Il Bonus facciate è stato introdotto con la legge di Bilancio 2020, dai commi 219 a 223, e fa parte delle detrazioni Bonus casa.

Nasce come un’agevolazione temporanea, valida infatti solo per il 2020, ma è stata prontamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 con legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 59). limitanti.

Come anticipato nel paragrafo iniziale, consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti, senza un limite massimo di spesa e a disposizione di tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Possono fruire della detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici anche il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il componente dell’unione civile, il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

Come dispone la guida dell’Agenzia delle Entrate “per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali”.

Occorre comunque che gli immobili si trovino nelle zone A e B (come da decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolate le spese per:

  • il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, egli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti cornici;
  • le spese correlate per l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, gli oneri relativi l’Iva, all’imposta di bollo, ai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Per godere di tale beneficio fiscale, il contribuente che ha sostenuto le spese di cui sopra, porterà in detrazione l’imposta irpef o ires in 10 rate annuali, costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Solo in caso di incapienza fiscale, la legge di Bilancio 2020 ha previsto per i contribuenti la possibilità di optare per altre forme opzioni fiscali, ovvero:

  • Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a terzi;
  • Sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Bonus facciate, quali sono le ultime novità?

L’entrata in vigore del Decreto Rilancio il 19 maggio 2020, con l’obiettivo di dare una poderosa spinta al settore dopo la crisi economica causata dal Covid, ha esteso la cessione del credito e lo sconto in fattura a tutti i contribuenti e sempre con l’aliquota al 90% e senza nessun tetto di spesa.

Ricapitolando, grazie a questi aggiornamenti, per i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 2021, tutti contribuenti possono optare per:

  • la detrazione 90% Irpef o Ires 10 anni;
  • la cessione del credito (90%) di imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, banche e istituti di credito;
  • lo sconto in fattura (90%) sul corrispettivo dovuto.

Rifacimento facciata compreso di cappotto termico, gratis con il Superbonus

Il DL. 19/05/2020, n.34 ha introdotto l’ormai famoso Superbonus 110%: l’agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico realizzati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ma già prorogato al 2022), fino al 110% delle spese sostenute.

Il comma 1a specifica la possibilità di accedere al Superbonus 110% per tutti gli interventi di isolamento termico che hanno per oggetto “le superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”.

Di conseguenza, la realizzazione di tale intervento permette di conseguire senza spese il rifacimento della facciata e/o del tetto.

Procedendo in questo modo, il contribuente potrà risolvere i dannosi problemi legati al rigonfiamento e/o al distacco dell’intonaco, ma soprattutto potrà efficientare concretamente le prestazioni termiche del proprio immobile in quanto, questa soluzione, garantirà una temperatura costante in tutti gli ambienti.

Quindi nel periodo invernale il calore accumulato dai muri manterrà invariato il bisogno termico dell’abitazione e d’estate: ridurrà la quantità di energia termica necessaria per abbassare la temperatura, a beneficio della qualità dell’aria e dei consumi elettrici necessari per raffrescare gli ambienti.

Oltre a garantire un ottimale termoregolazione, il cappotto termico elimina la formazione dei dannosi ponti termici, ovvero quelle zone in cui si manifestano delle discontinuità termiche tra il flusso di calore interno e quello esterne, molti comuni ad esempio negli angoli delle stanze.

Per cui grazie all’isolamento termico sarà possibile godere di maggior comfort negli ambienti a beneficio della salubrità ambientale e dell’igiene. Al contempo si otterranno importanti benefici sul piano economico: è dimostrato che un buon isolamento termico sulle murature può ridurre le perdite di calore fino al 70-80% (a seconda del livello di partenza e dell’intervento realizzato).

Gli adempimenti richiesti

Per tutti gli altri adempimenti bisogna far riferimento alle disposizioni del regolamento riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998. Questo specifica che in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate è necessario conservare scrupolosamente i seguenti documenti:

  • preliminare ASL se richiesta;
  • Scia o Permesso di costruire;
  • bonifici parlanti (riportanti l’art. di riferimento, il CF del contribuente, la P.IVA del fornitore e la causale);
  • fatture;
  • ricevute degli oneri di urbanizzazione o dei diritti per le autorizzazioni;
  • copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

Solo per gli interventi di efficienza energetica che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, quindi il contribuente è tenuti a conservare: le asseverazioni e l’attestato di prestazione energetica (APE).

Sempre per gli stessi, deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Se questo articolo ti è piaciuto commentalo o condividilo con chi credi possa ritenerlo di proprio interesse!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share This