Ecobonus: la guida aggiornata

18 Agosto 2021 | Incentivi

Cappotto termico, efficientamento dell’impianto di climatizzazione invernale, sistemi di building automation, sono solo alcuni degli interventi incentivati dall’Ecobonus. Scopriamoli meglio!

Se sei incappato in questa rapida guida sull’Ecobonus è perché, probabilmente, stai valutando delle soluzioni per migliorare il comfort di casa tua e contestualmente, risparmiare in bolletta.

Fai bene a valutare questi tipi di interventi perché considerate le odierne soluzioni tecnologiche e il grave stato di inefficienza in cui verte la maggior parte del parco immobiliare italiano,generalmenteè piuttosto semplice ottenere tanto con poco.

Pensa, la sola realizzazione del cappotto termico può apportare fino al 50% di risparmio annuo, oltre che una migliore termoregolazione degli ambienti. Così come la sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione in classe energetica A+: fino il 30% di risparmio. Oppure pensiamo alla sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti a energia rinnovabile e così via.

Certo, realizzare opere di questo tipo implica dei costi notevoli ma il fornitore di tali interventi o il tuo commercialista, ti avrà certamente accennato alla possibilità di usufruire dell’Ecobonus: l’incentivo che premia la riduzione dei consumi energetici.

Forse ti hanno parlato della possibilità di finanziare con l’Ecobonus una parte, o addirittura la totalità della spesa, e magari scontata subito, senza passare dalla lunga e laboriosa detrazione fiscale.

Ti è apparso così troppo bello per essere vero che adesso vuoi saperne di più: vuoi capire quali interventi vengono realmente incentivati e in quale misura, e soprattutto, come fare per godere del beneficio fiscale godendo delle massime garanzie.

Beh, sei nel posto giusto.

Ti spiegheremo passo per passo come funziona l‘Ecobonus e quali condizioni deve soddisfare sia l’immobile che il beneficiario; analizzeremo inoltre la documentazione che dovranno produrre i professionisti incaricati, così da aiutarti a riconoscere i soggetti realmente affidabili da quelli meno.

Buona lettura!

Ecobonus, contesto e finalità

Come abbiamo trattato in altri precedenti articoli, il parco edilizio italiano è un vero e proprio colabrodo termico.

Quasi 12,5 milioni di edifici, di cui 9,1 milioni (ovvero il 73%) antecedenti al 1980, quindi con più di 40 anni di età. Sono addirittura 7,2 milioni (il 51%) gli edifici con più di 50 anni di età.

Possediamo un parco immobiliare datato, acciaccato dai segni del tempo e sprovvisto di soluzioni mirate al contenimento dei consumi energetici. Di conseguenza, viviamo in ambienti poco confortevoli, talvolta persino poco salubri, e per nulla convenienti dal punto di vista economico.

Il danno poi è doppio se pensiamo che questa inefficienza produce tonnellate di emissioni inquinanti nell’atmosfera.

Al fine di contrastare questo dannoso spreco, da anni in Italia, si sono succedute una serie di misure volte ad incentivare la riqualificazione degli edifici.

La prima fu introdotta con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349) e prevedeva il riconoscimento delle detrazioni d’imposta IRPEF/IRES per le spese sostenute da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

La detrazione era fissata al 55% per interventi come l’isolamento termico dell’edificio, l’aumento dell’efficienza degli impianti presenti, l’efficientamento delle strutture opache e trasparenti dell’edificio (murature, solai, coperture, serramenti), l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha poi incluso fra le spese agevolate anche quelle per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

L’aliquota è stata poi potenziata al 65% con il D.L n 63 del 2014 (articolo 14), il quale ha inoltre aggiunto l’obbligo per gli interventi a parti comuni degli edifici o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito.

La legge di stabilità 2015 ha prorogato quanto sopra e incluso nella detrazione l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Sullo stesso trend è stata la legge di stabilità 2016, la quale oltre a prorogare quanto già esposto, ha previsto lo stesso beneficio fiscale per l’acquisto e la messa in opera di dispositivi per il controllo da remoto di impianti di climatizzazione e per la produzione di acqua calda sanitaria e disposto la possibilità, per i soggetti che si trovano nella no tax area (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incipienti), di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori dei lavori.

La legge di bilancio 2017 ha prorogato l’aliquota al 65% per gli interventi riguardanti le singole unità immobiliari. Mentre per i lavori che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali, con un’incidenza maggiore del 25%, l’aliquota è stata potenziata al 70% e al 75% per gli interventi finalizzati a migliorare le prestazioni invernali ed estive conseguendo determinati standard.

Per tali lavori i condomini possono cedere le detrazioni ai fornitori, nonché a soggetti privati.

La legge di bilancio 2019, oltre ad estendere la proroga per quanto sopra, ha previsto l’agevolazione anche per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti.

Infine, la legge di bilancio 2020 ha previsto la riduzione dell’aliquota al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per l’efficientamento di infissi, schermature solari e sostituzioni di impianti di riscaldamento con caldaia a condensazione almeno di classe energetica A, escludendo invece dalla detrazione le caldaie con classe di efficienza inferiore.

Mentre ha esteso al 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione con sistemi evoluti, impianti dotati di sistemi ibridi, o per i generatori d’aria calda a condensazione e prorogato il 50% per l’installazione di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili.

Ecobonus, quali sono le ultime novità?

Arriviamo quindi ad oggi. Come probabilmente avrai sentito, l’Ecobonus, contenuto all’interno del Bonus Casa, si presenta principalmente nelle misure del 50%, 65% e 110%, ma vediamo nel dettaglio tutte le aliquote presenti e per quali interventi:

  • 50% per schermature e infissi, caldaie a biomassa e a condensazione in classe A;
  • 65% per le caldaie a condensazione in classe A+ con sistema di termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore (pdc), scaldacqua a pompa di calore (pcd), coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di biulding automation e microgeneratori;
  • 70% per l’isolamento termico del più del 25% su parti comuni dell’edificio (condominio);
  • 75% per l’isolamento termico del più del 25% su parti comuni dell’edificio (condominio) e interventi che conseguono al raggiungimento della qualità media come previsto dalla tabella tabelle 3 e 4 dell’allegato1 al DM 26/06/2015;
  • 80% per l’isolamento termico del più del 25% su parti comuni dell’edificio (condominio) e interventi volti alla riduzione del rischio sismico di minimo una classe;
  • 85% per l’isolamento termico del più del 25% su parti comuni dell’edificio (condominio) e interventi volti alla riduzione del rischio sismico di minimo due classi;
  • 90% per interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio;
  • 110% per gli interventi di efficienza energetica e per la riduzione del rischio sismico.

Ecobonus e sconto in fattura, come funziona?

Il 110% è stato introdotto con il Decreto Rilancio (per saperne di più leggi il nostro articolo dedicato Cos’è il Superbonus 110%) e con lo stesso sono state disposte tre opzioni fiscali per godere dell’agevolazione: detrazione, cessione del credito d’imposta e sconto in fattura.

Si trattano di tre strade tutte ugualmente percorribili, ognuna con i suoi pro e i suoi contro.

La prima, ovvero la detrazione fiscale, è senza dubbio la più conosciuta ma anche quella meno stimolante per via dei tempi necessari per recuperare l’investimento; le altre due invece, rappresentano l’occasione più vantaggiosa per realizzare l’intervento e godere subito del beneficio fiscale.

In particolare, lo sconto in fattura rappresenta la possibilità per il contribuente di cedere il proprio credito (spettante per l’intervento di efficienza energetica) direttamente all’impresa che realizza i lavori, ottenendo dalla stessa, un ribasso in fattura pari al credito ceduto.

L’impresa potrà poi decidere di cedere a sua volta, per un numero indefinito di volte, la detrazione in favore di altri soggetti (banche, intermediari finanziari, ecc.), con lo scopo di avere subito la liquidità necessaria per coprire i costi vivi del lavoro. 

Ma capiamo meglio come funziona attraverso un esempio pratico.

La signora Maria intende acquistare una caldaia a condensazione in classe energetica A con valvole termostatiche e termostato evoluto, che, come abbiamo visto, hanno diritto all’Ecobonus 65%.

Presupponiamo che l’impianto, comprensivo dell’installazione, costi circa 3.000,00 € + IVA.

Il fornitore dell‘intervento può offrire alla signora Maria lo sconto sul totale in fattura compreso di IVA.

Dunque, se come spesso accade, il valore dell’impianto è inferiore al 50% della spesa complessiva (3.000,00 €) lo sconto viene applicato sull’IVA al 10%, per un ribasso in fattura totale di 2.200,00 €.

In questo modo quindi, la signora Maria otterrà la caldaia subito scontata e senza dover preoccupare della pratica necessaria, il cui onere resta a capo del fornitore dell’intervento.

Una piccola precisazione: come abbiamo approfondito nell’articolo Chi può fornire lo sconto in fattura?, la circolare n°24/2020 specifica la figura del fornitore di beni e servizi come quel soggetto in grado di realizzare l’intervento, quindi gli installatori e coloro che vendono ed installano il prodotto.

Quindi il semplice show-room che vende l’impianto senza installarlo è escluso da tale servizio.

Gli adempimenti richiesti

Le condizioni necessarie per accedere all’Ecobonus sono state recentemente modificate con i nuovi aggiornamenti pubblicati dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Si trattano di due note nella quale l’ENEA chiarisce le caratteristiche, i contenuti e le modalità di caricamento dei computi metrici e fornisce le indicazioni necessarie per le asseverazioni. Più precisamente, per accedere all’Ecobonus viene chiesto al tecnico incaricato di predisporre l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, le asseverazioni, il computo metrico e la scheda informativa degli interventi realizzati (redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo). Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori poi, il professionista incaricato dovrà inviare la comunicazione ad ENEA per formare il credito d’imposta nel proprio cassetto fiscale (cedibile poi a banche, istituti finanziari ecc).

L’ENEA specifica, inoltre, che il computo metrico da allegare deve essere unico e contenere:

  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
  • le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento);
  • le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

Ciascuna voce deve rispettare i massimali di spesa, compresi i costi professionali, i quali devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal DM 17 giugno 2016.

Per quanto concerne invece le asseverazioni per l’accesso all’Ecobonus 50% o 65%, l’ENEA specifica che può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore dell’impianto, il quale assicura la conformità del suo prodotto ai requisiti previsti dall’agevolazione.

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