Chi può fornire lo sconto in fattura?

26 Marzo 2021 | Incentivi

A proposito dello Sconto in Fattura, la circolare n°24/2020 parla di “fornitore di beni e servizi”, ma esattamente quali sono questi soggetti?

L’articolo 121 del Decreto Rilancio ha introdotto lo sconto in fattura per tutti lavori incentivati dal Superbonus 110% ma anche per quelli promossi dalle altre agevolazioni fiscali (Ecobonus, Bonus e Casa).

L’occasione è particolarmente ghiotta perché grazie a questa misura il contribuente può realizzare l’intervento di efficienza energetica o di messa in sicurezza antisismica, godendo di uno sconto immediato o addirittura senza spendere nulla.

In pratica, scegliendo lo sconto in fattura, il contribuente cede il proprio credito direttamente al fornitore dell’intervento, senza doversi preoccupare di prendere accordi con banche o istituti finanziari.

Ma cosa s’intende per “fornitore”? Colui che vende l’impianto? Chi installa l’impianto? O entrambi i soggetti?

In questo articolo capiremo meglio cos’è lo sconto in fattura, quali condizioni occorrono per poterne usufruire e, soprattutto, approfondiremo quali sono i soggetti che possono fornire questo servizio.

Se ti interessa approfondire questi aspetti, mettiti comodo e buona lettura!

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Sconto in fattura, contesto e finalità

Lo sconto in fattura è stato introdotto con l’articolo 10 del Decreto Crescita, convertito in legge n. 58/2019 e messo in vigore il 30 giugno 2019.

Destinato agli interventi riguardanti l’Ecobonus e il Sismabonus in realtà ha avuto vita breve. Infatti, dopo tante polemiche, fu cancellato con la Legge di Bilancio 2020 della Commissione Bilancio del Senato, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione su parti comuni dell’edificio (in condominio) di importo superiore a 200.000,00 €.

Come anticipato nelle prime righe dell’articolo, grazie all’articolo 121 del Decreto Rilancio lo sconto in fattura è tornato ad essere realtà.

L’obiettivo di questa misura è, da una parte, avviare concretamente la riqualificazione energetica del nostro datato parco edilizio e, dall’altra, incentivare la ripresa economica del settore a seguito della disastrosa emergenza sanitaria. I presupposti per riuscire in entrambi gli intenti ci sono tutti: il contribuente può realizzare gli interventi di efficientamento senza spese e le imprese hanno la possibilità di incrementare il proprio lavoro, nonostante la difficile situazione economica.

Sconto in fattura: quali sono i soggetti coinvolti?

Il contribuente, per beneficiare dello sconto in fattura, deve trovare un fornitore disposto a recuperare tale importo sotto forma di credito d’imposta, che potrà decidere di utilizzare in compensazione in cinque rate annuali o di cedere a sua volta ad altri fornitori di beni e servizi, o anche banche ed istituiti finanziari (che a loro volta possono cedere innumerevoli volte).

Il fornitore, infatti, può opporsi alla richiesta del committente di decurtare il prezzo in fattura. La scelta, in tal caso, è del tutto comprensibile poiché per le imprese rappresenta un immediato problema di liquidità.

Quindi, trovato il fornitore disposto a farlo, il contribuente deve incaricare un buon professionista per redigere la documentazione necessaria.

Nel caso del Superbonus 110% il tecnico incaricato, o la ESCo, ha un ruolo chiave perché deve produrre gli attestati di prestazione energetica APE ante e post intervento, asseverando il miglioramento di due classi energetiche sotto forma di dichiarazione asseverata, dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili, verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, quindi inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate che il proprio cliente intende trasferire il credito alla banca oppure all’impresa.

Come avrai capito si tratta di una procedura piuttosto complessa, per cui ti consiglio di affidarti a figure altamente qualificate onde evitare di essere chiamati dall’Agenzia delle Entrate a rifondere l’intero capitale oggetto dell’incentivo, incrementato della sanzione e degli interessi.

Per quanto riguarda le altre forme di agevolazione fiscale, la procedura è molto più snella, è sufficiente l’asseverazione oppure la dichiarazione del fornitore dell’impianto, il quale assicura la conformità del suo prodotto ai requisiti previsti dall’agevolazione.

Se poi lo sconto in fattura riguarda la sola installazione di impianti come caldaie a condensazione in classe energetica A oppure di pompe di calore la procedura è ancora più semplice.

Il contribuente incarica l’impresa installatrice di eseguire l’intervento con l’iniziativa dello sconto in fattura, al momento della sottoscrizione del contratto consegna tutti i documenti necessari per la pratica (titolo di proprietà, documento d’identità, scheda catastale, mandato e accettazione alla cessione del credito), quindi a conclusione dei lavori il contribuente paga solamente la differenza tra il totale in fattura e il contributo scontato.

Differenza tra fornitore di prodotto e fornitore d’intervento

Fino a qui abbiamo sempre parlato di fornitore, ma esattamente cosa s’intende?

I soggetti, infatti, possono essere molteplici:

  • Venditore del prodotto;
  • Installatore del prodotto;
  • Venditore e installatore del prodotto.

Chi offre solo il prodotto senza realizzare l’intervento (ovvero il primo elencato) fornisce solamente un bene e per questo gli viene impedito di fornire il servizio di sconto in fattura.

Può offrire tale servizio solo chi effettua l’intervento, quindi gli installatori e coloro che vendono ed installano il prodotto oggetto d’intervento.

Avvaliamoci di un esempio pratico per capire meglio.

Il signor Mario Rossi decide sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione in classe energetica A (avente diritto all’agevolazione fiscale). Le opzioni sono due:

  • se acquista l’impianto dalla stessa impresa che si occupa dell’installazione questa potrà applicare lo sconto in fattura;
  • se compra la caldaia presso un punto vendita che fornisce la sola vendita ed incarica un impiantista esterno per l’installazione, nessuno dei due soggetti può fornirgli il servizio di sconto in fattura in quanto la caldaia potrebbe essere acquistata e installata anche la dove mancano i requisiti all’accesso all’agevolazione fiscale (ad esempi in locali privi di riscaldamento).

In quest’ultimo caso, per goder dello sconto in fattura il contribuente deve raccogliere tutta la documentazione relativa alle spese sostenute ed incaricare un professionista che si occuperà del computo, delle asseverazioni necessarie e che invierà la comunicazione ad ENEA per formare il credito d’imposta nel proprio cassetto fiscale (cedibile poi a banche, istituti finanziari ecc).

Se questo articolo ti è piaciuto commentalo o condividilo con chi credi possa trovarlo di proprio interesse!

  • Giambattista Bonaccorsi ha detto:

    Vorrei sostituire il mio vecchio pannello solare con un Ariston da 200 litri.
    Non sono riuscito a capire – anche a causa di risposte contrastanti – se posso usufruire dello sconto in fattura 50% senza alcuna richiesta all’Agenzia delle Entrate.
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Salve Giambattista
      Certo che può usufruirne, bisogna che lo sconto in fattura lo faccia il suo installatore, lo chiede a lui e non all’AdE

  • Angelo ha detto:

    Salve ho una rivendita online di prodotti per il riscaldamento e condizionamento !! Se dovessi avere dei clienti interessati anche all installazione da parte mia posso delegare una ditta installatrice per eseguire il lavoro e fare un unica fattura al cliente con lo sconto in fattura ?
    Cordiali saluti idroclima impianti

    • RiESCo Srl ha detto:

      Salve Angelo certo che si,
      Lei come Appaltatore principale e l’installatore come sub-appaltatore.
      Noi lo facciamo.

  • luigi varvarotto ha detto:

    Salve sono un rivenditore di articoli per il riscaldamento e la climatizzazione, posso effettuare lo sconto lo sconto in fattura con la sola fornitura? Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Luigi.
      La norma noi la interpretiamo che il Credito di Imposta spetterebbe per lavori finiti, e per quelle Unità Immobiliari che soddisfano i requisiti (Con Impianto Termico per l’Eco Bonus e Unità Residenziali per il Bonus Casa).
      Con tale premessa chi vende solo il prodotto, senza installazione, non capisco come può verificare che la caldaia che vende al sig. Mario Rossi sia installata in quella U.I. che soddisfa i requisito o in un’altra che non li soddisfa?
      Detto questo, ci risulta che molti fornitori fanno lo sconto in fattura.

  • luigi varvarotto ha detto:

    Salve ho un negozio di articoli per il riscaldamento e la climatizzazione, posso effettuare lo sconto lo sconto in fattura con la sola fornitura? Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Luigi.
      La norma noi la interpretiamo che il Credito di Imposta spetterebbe per lavori finiti, e per quelle Unità Immobiliari che soddisfano i requisiti (Con Impianto Termico per l’Eco Bonus e Unità Residenziali per il Bonus Casa).
      Con tale premessa chi vende solo il prodotto, senza installazione, non capisco come può verificare che la caldaia che vende al sig. Mario Rossi sia installata in quella U.I. che soddisfa i requisito o in un’altra che non li soddisfa?
      Detto questo, ci risulta che molti fornitori fanno lo sconto in fattura.

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