Agevolazioni fiscali: cosa cambia con i nuovi aggiornamenti

25 Marzo 2021 | Incentivi

Linee guida per il Computo metrico e le asseverazioni, queste sono le principali novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti. Come cambieranno l’accesso alle agevolazioni fiscali?

Gli addetti del settore sanno bene che dietro alla “febbre da lavori gratis”, esplosa con l’annuncio del Superbonus 110%, si cela un tortuoso labirinto fatto di adempimenti burocratici e specifici requisiti da rispettare.

Un po’ più semplice, fosse solo perché attiva ormai da anni e quindi ben conosciuta dai tecnici, era la procedura per le agevolazioni fiscali di Ecobonus e Bonus ristrutturazioni ecc. Perché mi riferisco al passato?

Perché con i nuovi aggiornamenti pubblicati dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la procedura relativa alle agevolazioni fiscali si arricchisce di nuovi requisiti da rispettare, uniformandoli a quelli del Superbonus 110%.

Con due note riportare sul proprio portale (consultabili a questo link), l’ENEA chiarisce le caratteristiche, i contenuti e le modalità di caricamento dei computi metrici e fornisce le indicazioni necessarie per le asseverazioni necessarie per l’accesso a Ecobonus e Superbonus 110%.

Per scoprire meglio le principali novità introdotte continua la lettura di questo articolo.

Computo metrico

La prima nota pubblicata dall’ENEA definisce nel dettaglio come deve essere redatto il computo metrico, in particolare definisce i requisiti tecnici, i prezzari e le spese da indicare in funzione della data di inizio lavori, la procedura prevista dall’Allegato A, punto 13 di cui al DM 06/08/2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici), il computo metrico da allegare sul portale del Superbonus 110%, le voci del computo metrico e i costi da indicare.

In riferimento alla verifica di congruità dei costi da allegare alla asseverazione, l’Enea ricorda che i prezzi contenuti nei prezzari sono i massimi applicabili e in determinate situazioni, motivo per cui è sempre necessario verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi a riferimento.

L’Enea specifica, inoltre, che il Computo Metrico da allegare alla asseverazione è il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo.

Il consiglio di Enea è quello di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee. Nei SAL successivi (60% e fine lavori), è possibile ad ogni modo aggiornare il documento precedentemente caricato al SAL 30%, qualora siano subentrate delle varianti in corso d’opera. In caso di varianti in corso d’opera, si consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all’interno del computo metrico.

Il Computo Metrico da allegare deve essere unico e contenere:

  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
  • le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento);
  • le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

Attenzione, occorre specificare:

  • Per ciascuna voce, quale sia il prezzario preso a riferimento.
  • per le spese professionali, queste devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal DM 17 giugno 2016.

Secondo il Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020 richiede la giustificazione dei costi nel computo metrico per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119, è invece facoltativo inserire nel computo metrico:

  • l’installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (commi 5 e 6, art. 119);
  • le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8, art. 119).

Per tali costi, Infatti, il Portale del Superbonus 110% effettua la verifica per i relativi limiti di spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo.

Asseverazione

L’altra nota riguarda quindi l’asseverazione per il Superbonus 110% e per l’Ecobonus (50 o 65%).

Per il primo, l’Enea ricorda che l’asseverazione va sempre caricata tramite l’apposito portale ai fini di:

  • Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori);
  • Superbonus cessione del credito (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori);
  • Superbonus sconto in fattura (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori).
  • L’asseverazione per il Superbonus 110% riguarda:
  • Requisiti tecnici;
  • Congruità delle spese.

Importante: sul portale del Superbonus 110% si allega sempre il computo metrico.

Ai fini dell’accesso all’Ecobonus, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore dell’impianto, il quale assicura la conformità del suo prodotto ai requisiti previsti dall’agevolazione.

Impossibile invece per l’accesso al Superbonus 110%.

Attenzione alla idoneità dei materiali isolanti

Oltre alle note relative al computo e all’asseverazione, negli stessi giorni l’ENEA ha pubblicato un chiarimento in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico.

Il suddetto documento si trova sul portale dell’ENEA nella sezione Approfondimenti (a questo link puoi trovare il documento completo)

L’ENEA precisa che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) e il Superbonus 110% bisogna rispettare:

  •  i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
  •  i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.

Inoltre, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010, e per quelli con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.

Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946.

I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

Per quanto riguarda invece i prodotti da costruzione questi devono

[…] essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017. Il regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso Regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014. Si noti che ai sensi dello stesso Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

I prodotti devono essere marcati CE e in caso contrario valgono le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.

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