Certificatore energetico: chi è e cosa fa

2 Dicembre 2021 | Efficienza Energetica

Di cosa si occupa il certificatore energetico? Perché questa figura è così importante al giorno d’oggi? Quali competenze deve avere? Di quali abilitazioni deve essere in possesso?

Oggi l’efficienza energetica negli edifici ricopre un ruolo centrale nelle politiche di decarbonizzazione, di conseguenza anche le normative nazionali si sono mosse nella medesima direzione, attuando norme sempre più stringenti in merito alle certificazioni energetiche.

Questo ha permesso, negli ultimi di anni, di accrescere una maggiore sensibilità sul rapporto energia-benessere negli edifici, arrivando a formare una comunità sempre più esigente nei confronti delle prestazioni energetiche degli immobili.

Complice la potente macchina d’incentivazione, vanno moltiplicandosi gli interventi di efficientamento sia in ambito residenziale che produttivo, inoltre, in fase di compravendita, sempre più persone sono disposte a sostenere un maggiore investimento inziale pur di assicurarsi l’immobile energeticamente più efficiente.  

Ecco perché le analisi energetiche e le relative certificazioni sono divenute imprescindibili, contribuendo alla formazione di una “nuova” figura professionale, quella del certificatore energetico.

Per conoscere meglio di cosa si occupa il certificatore energetico, di quali abilitazioni deve disporre e quali sono le responsabilità tecniche di questa figura, continua la lettura di questo articolo fino alla fine.

Chi è e cosa fa

Il certificatore energetico è quella figura professionale che svolge la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, consentendone la valutazione rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge.

Il regolamento DPR 16 Aprile 2013, n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013,  riconosce come soggetti certificatori i tecnici abilitati, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con uno o più tecnici abilitati, gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere d’ingegneria civile e impiantistica connessa e le società di servizi energetici (ESCo) che operano anch’esse attraverso uno o più tecnici abilitati.

Le abilitazioni necessarie

Il comma 3 dell’articolo 2 del DPR 75/2013 impone che il professionista sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  • laurea magistrale o specialistica in: architettura e ingegneria edile, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizia, ingegneria della sicurezza, ingegneria elettrica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, scienza ed ingegneria dei materiali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali;
  • laurea in: ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, scienze dell’architettura, scienze e tecniche dell’edilizia, scienze e tecnologie agrarie e forestali, diploma di istruzione tecnica;
  • diploma di istruzione tecnica negli indirizzi di meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia), elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica, costruzioni, ambiente e territorio;
  • diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettronica, meccanica termotecnica, diploma di geometra, diploma di perito agrario o agrotecnico.

Il certificatore energetico deve essere inoltre iscritto all’albo, organizzato e normato dalle leggi attuali, inoltre, deve essere abilitato all’esercizio della professione in relazione alla progettazione di edifici ed impianti.

Senza l’iscrizione all’albo, per poter svolgere le funzioni di certificatore energetico, il soggetto in questione, deve aver frequentato un corso di formazione di Certificazione Energetica ed essere in possesso di uno dei titoli elencati nel comma 4 del DPR 16 Aprile 2013.

Il suddetto corso di formazione è obbligatorio per tutti i tecnici in possesso di lauree e diplomi tecnici diversi dalla progettazione di edifici ed impianti, e prevede un esame finale. È possibile iscriversi ai corsi indetti a livello nazionale, organizzati da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali autorizzati dal ministero dei trasporti; ma anche a livello regionale, quindi indetti da Regioni e Province autonome. L’elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

Le responsabilità

Il certificatore energetico deve occuparsi della redazione, registrazione e consegna dell’attestato di prestazione energetica (APE).

Nel farlo, è responsabilità del certificatore energetico garantire il principio d’indipendenza e d’imparzialità. In particolare, nel momento in cui viene sottoscritto l’attestato di prestazione energetica, il soggetto certificatore deve dichiarare:

  • l’assenza di conflitto di interessi nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, espressa attraverso l’estraneità al processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso deve escludere il coinvolgimento di un coniuge o di un parente fino al quarto grado;
  • l’assenza del conflitto d’interessi nel caso di certificazione di edifici esistenti, ovvero con l’estraneità al coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che, come sopra deve escludere il coinvolgimento di un coniuge o di un parente fino al quarto grado.

Nota bene, come stabilito dall’articolo 481 del Codice penale, l’Attestato di Prestazione Energetica è a tutti gli effetti un atto pubblico, pertanto, vi è una responsabilità diretta del soggetto certificatore che sottoscrive il documento.

Nello specifico, qualora il certificatore energetico presenti una documentazione difforme da quanto previsto dalla norma andrà incontro alle seguenti responsabilità:

  • amministrative e disciplinari: in caso di certificazione energetica errata ma senza volontarietà e consapevolezza. La sanzione prevista è stimata circa il 70% della sua parcella (calcolata secondo la tariffa professionale), oltre alla sospensione dall’Ordine o dal Collegio professionale di riferimento;
  • Responsabilità civile: se il soggetto rilascia una certificazione errata per negligenza, imperizia o per un semplice errore di calcolo è soggetto al risarcimento dei danni causati a terzi;
  • Responsabilità penali: se il soggetto produce una certificazione falsa. In tal caso rischia fino ad un anno di reclusione per falsità ideologica e una multa fino a 516,00 €.

Quando è obbligatorio rivolgersi a un certificatore energetico

Occorre rivolgersi ad un certificatore energetico qualora occorra redigere l’attestato di prestazione energetica (APE).

Quindi nei casi di compravendita, donazione, locazione, edifici di nuova costruzione (al termine dei lavori) e ristrutturazione importante, ovvero quando i lavori riguardano oltre il 25% della superficie dell’involucro.

Inoltre, occorre coinvolgere un certificatore energetico per accedere alle agevolazioni fiscali dell’Ecobonus al 50 e 65% (come previsto dal decreto legge 4 giugno 2013) e del Superbonus, il cui APE è essenziale per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.

Per quanto concerto il settore pubblico è necessario per tutti o contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

Attenzione: l’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio la realizzazione dell’isolamento termico delle superficie, la sostituzione degli infissi o dell’impianto di climatizzazione invernale/estiva e così via.

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