General Contractor, cos’è a chi è rivolto

14 Aprile 2021 | Incentivi

Il General Contractor ha un ruolo chiave nella progettazione e nell’esecuzione di opere edilizie, soprattutto adesso con l’opzione dello sconto in fattura, vediamo perché

Da qualche tempo ormai, hai iniziato a pianificare dei lavori di ammodernamento per il tuo immobile, richiedendo preventivi e organizzando sopralluoghi tecnici, ma le troppe incognite e l’investimento necessario, ti hanno fatto sempre demordere.

Tuttavia, i nuovi vantaggi introdotti dal Decreto-Legge 34/2020 sembrano sciogliere tutti i tuoi dubbi.

Infatti, con il potenziamento dell’agevolazione fiscale fino al 110% per gli interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza antisismica, e la possibilità di godere di ben tre opzioni fiscali, tra cui lo sconto in fattura, eseguire gli interventi di ristrutturazione è più che conveniente che mai.

L’ampia gamma degli interventi incentivati e la possibilità di godere subito del beneficio fiscale anziché attendere dieci lunghi anni, finalmente rendono possibile realizzare quei lavori tanto rimandati, persino senza spendere nulla (se rispettate determinate condizioni).

C’è ancora un aspetto, però, che ti preoccupa: siccome trattasi di più interventi, quanti professionisti dovrai coinvolgere? Come riuscirai a coordinare tutte le figure coinvolte? Queste riusciranno a far combaciare l’esecuzione dei propri interventi nei tempi e nella modalità giuste? E soprattutto, come dovrai gestire tutti i pagamenti delle varie prestazioni e forniture ai fini dello sconto in fattura?

Queste preoccupazioni potrebbero essere evitate optando per un general contractor: una persona fisica o una società, incaricata di gestire tutti i processi dell’operazione, compresa la coordinazione di tutti i soggetti coinvolti così come l’applicazione del servizio di sconto in fattura. Per scoprire i principali aspetti da conoscere in merito al general contractor continua la lettura di questo articolo!

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General contractor, contesto e finalità

Traducendo letteralmente general contractor si evince l’espressione “contraente generale” e indica colui che ha la responsabilità operativa complessiva di un progetto di costruzione o di impiantistica.

Il general contractor è stato introdotto in Italia con la Legge Obiettivo, nella quale è indicata tale figura come il soggetto che assume su di sé le funzioni del progettista, del costruttore e del finanziatore dell’opera da realizzare.

In quanto tale si assume la responsabilità economica e s’impegna a fornire al committente l’adeguata struttura progettuale e organizzativa utile per il compimento dell’opera.

Inoltre, come recita la legge 21 dicembre 2001 n. 443, per essere validamente operativo il general contractor “dovrà essere in grado di garantire i tempi, i costi e la qualità del suo operare, quale contropartita di una possibile scelta a rischio della committenza a lui affidata in modo globale”.

Nel caso di pubblici appalti, poi, la norma prevede specifici obblighi nei confronti dell’amministrazione comunale:

  • acquisizione delle aree di sedime;
  • progettazione esecutiva;
  • esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e loro direzione;
  • prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare;
  • individuazione (ove richiesto) delle modalità gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;
  • indicazione (al soggetto aggiudicatore) del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite di concerto con gli organi competenti in materia. L’art. 176, comma 2 definisce gli obblighi nei confronti del committente:

I benefici del general contractor

Come si evince dalle leggi sopra citate, il general contractor funge da coordinatore e supervisore di tutti i professionisti coinvolti e di tutti gli interventi necessari, con tangibili benefici per il committente.

Il beneficio maggiore è quello legato alla responsabilità, poiché viene trasferita al general contractor tutta la gestione della parte burocratica e il finanziamento.

Ma anche l’aspetto organizzativo è altrettanto importante: operando con questa modalità è possibile monitorare con più facilità l’avanzamento dei lavori e nelle modalità stabilite in fase progettuale. Anche là dove si verifichino delle problematiche in cantiere, perché affidandosi ad un unico referente sarà più facile comprendere la criticità e risolverla in tempi consoni.

Di conseguenza le tempistiche hanno maggiori probabilità di essere rispettate, evitando così inutili sprechi di tempo e quindi di denaro.

Un aspetto che inizialmente può essere considerato minoritario e che invece ricopre la sua importanza è rappresentato dalla gestione dei pagamenti e delle fatture.

Mi spiego meglio: affidandosi a più professionisti, ognuno incaricato di gestire la propria commessa, il committente dovrà imbattersi in un gran numero di fatture per le spese sostenute, le quali a loro volta essere gestite oculatamente per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Il general contractor, invece, ha il pieno controllo delle spese e delle verifiche necessarie per accedere all’incentivo.

General contractor e sconto in fattura

A proposito della gestione delle spese sostenute per l’accesso all’agevolazione fiscale, ricordiamo che il general contractor è in grado di finanziare, tutta o in parte, l’opera da realizzare anche attraverso lo sconto in fattura.

Come abbiamo approfondito nell’articolo Sconto in fattura: per quali lavori?, occorre tenere conto che tale beneficio fiscale può essere sfruttato solo per le spese relative a determinati lavori ovvero:

  1. spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio ed incentivate dal Bonus Ristrutturazione;
  2. spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, incentivate dall’Ecobonus e dal Superbonus 110%;
  3. spese relative all’adozione di misure antisismiche incentivate dal Sismabonus;
  4. spese sostenute per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, incentivate dal Bonus Facciata;
  5. spese relative all’installazione di impianti fotovoltaici;
  6. spese sostenute per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Condizioni da osservare

Come abbiamo visto, scegliendo un general contractor è possibile realizzare gli interventi di riqualificazione per il proprio immobile con garanzie altrimenti impensabili.

Tuttavia, qualche incognita resta sempre: le ditte a cui il general contractor affiderà i lavori in subappalto saranno affidabili? Possibile che le stime di costo vengano eccessivamente gonfiate?

Sono rischi reali ma evitabili seguendo alcune accortezze.

Per quanto concerne l’aspetto economico c’è da aspettarsi che il general contractor richieda un investimento maggiore vista la complessità del suo ruolo.Ricordiamoci infatti che quest’ultimo avrà il compito di coordinare tutte le figure presenti in campo e che questo, produca in un indiscutibile risparmio di tempo, tale da garantire l’esecuzione dei lavori in tempi ben più rapidi dell’ordinario.

In una certa misura quindi, l’investimento aggiuntivo è ben motivato.

Per evitare che sia ingiustificato la soluzione è una sola: verificare l’affidabilità dell’offerente del general contractor.

Il nostro consiglio è quello di appurare le credenziali dell’impresa edile, o studio di architettura o showroom che sia, innanzitutto indagando il codice Ateco, il quale indica l’attività principale dell’impresa e la possibilità della stessa di operare tramite general contractor.

Verificato ciò, è fondamentale redigere un contratto scritto, con riportate ogni specifica relativa ai servizi e ai costi, in maniera puntuale e dettagliata.

Se questo articolo ti è piaciuto commentalo o condividilo con chi ritieni possa trovarlo di suo interesse. RiESCo da anni opera nel settore dell’efficienza energetica con la formula general contractor, se pensi che potremo fare al caso tuo noi ci siamo!

  • Salvatrice ha detto:

    Buonasera, la mia domanda è: qualsiasi imprenditore edile, anche piccolo imprenditore con 0 dipendenti, può decidere di punto in bianco di essere un “General Contract”? Non serve un’iscrizione alla camera di commercio con un codice Ateco dedicato?
    Se così fosse, è facile per un ingenuo cittadino cadere nella trappola di falsi “general contrct” che in realtà non ne hanno ne le capacità nè le competenze.
    Detto ciò, vi faccio i miei complimenti per l’articolo. Grazie mille

    • RiESCo Srl ha detto:

      Grazie per i complimenti Salvatrice.
      E’ possibile per tutti qualsiasi attività imprenditoriale (meno male, siamo in democrazia), tramite l’apertura di una ditta (Società di persone, capitali, ditte individuali etc), iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Nello statuto devono essere riportate tutte le attività che la ditta vuol fare e prendere il relativo codice ATECO. Questo è libero per tutti e regola le capacità formali (impedico solo a pochi soggetti)
      Per fare il General Contractor bisogna che abbia tutte le attività e relativi codici ATECO previsti per i lavori che gestisce, Per alcune sono richieste anche delle certificazioni che bisogna dimostrare nella pratica, oltre che nelle dichiarazioni.
      Come sempre, per verificare poi le capacità pratiche (oltre che formali) bisogna far ricerca sui bilanci, sulle referenze etc …
      Ad esempio, se un’azienda si propone come General Contractor per lavori da 400-500.000 € e i suoi bilanci riportano che il fatturato è meno di 500-700.000 € anni, qualche approfondimento lo farei …
      Poi ho visto società grandi (10 milioni) fare male lavori da 100.000 € e società piccole (100.000 €) far bene lavori grandi da 500-700.000 € …
      NB RiESCo è stata costituita nel 2014, nel 2015 in 3 (a tempo parziale) ha fatturato 45.000 € e nel 2016 abbiamo fatti vari lavori da 60-100.000 € ed uno da 680.000 € più 400.000 € di incentivi, totale 1.040.000 €. Nel 2021 siamo in 28 persone e faremo ca. 8-9.000.000 € di fatturato
      Un po’ di fortuna aiuta …

  • Antonio Camilli ha detto:

    Buonasera,
    ho già seguito i video dell’Ing Falini ma solo oggi, con piacere, ho scoperto in Vs sito.
    Complimenti per la Vs chiarezza e competenza che ha dato risposta a molti interrogativi.
    Mi resta un dubbio che gradirei fosse considerato e nessuno, meglio di Voi, può darne risposta. Riguarda il General Contractor o ditta appaltante.
    Ho un’impresa srl che opera nell’impiantistica e nelle costruzioni dal 2004, ora senza dipendenti.
    Abbiamo in appalto diretto lavori di Superbonus. Subappaltiamo tutta la manodopera ed acquistiamo tutti i materiali.
    I Quesiti:
    1. Può operare da G.C.?
    2. Il GC, risposta AdE 254 e 261, può ricaricare sulle Ditte e sui Fornitori considerando che non può farlo sui professionisti e ne può ricevere altri compensi riconosciuti nei bonus?
    3. Oppure, nel mio caso, giuridicamente, è meglio inquadrarla come Ditta Appaltante?
    4. La mia ditta, per i lavori di Superbonus, può fatturare con utili Vs il proprio amministratore.
    Grazie, Ing Antonio CAMILLI

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Ing. Camilli
      !° Punto) Il fatto che la sua ditta possa fare o meno dei lavori dipende dal codice ATECO (CCIAA) e dalle varie certificazioni richieste (Edilizia, Impianti etc)
      Per quanto mi risulta, che lei abbia o meno operai, poco importa, può avvalersi di subappaltatori, anche loro dotati di iscrizioni e certificazioni se richieste per tipologia ed importo dei lavori.
      Quindi, si, in tali condizioni può operare da Appaltatore o GC che dir si voglia.
      2. Operando come appaltatore, con rischio di impresa (non con mandata con o senza rappresentanza) certo che può, anzi deve, ricaricare sui lavori dei singoli subappaltatori.
      Non sui professionisti, ovviamente. Nella risposta 254 e 261 AdE il GC agisce come un appaltatore, marginando sui lavori e sulle prestazioni eseguite dal GC, mentre per le prestaioni dei professioni fa solo da pagatore e sconto in fattura, senza alcun ricarico.
      3. Si, General Contractor è la ditta Appaltante che si accolla tutta la responsabilità contrattuale.
      4. … Non mi è chiara la domanda … forse lei in qualità di Ingegnere fa la prestazione professionale e poi ricarica come ditta? …
      Se così forse no, perché è di fatto un progettista … se invece presta i servizi alla sua ditta, forse si …

  • SILVESTRO RUBERTO ha detto:

    Buona sera,sono titolare di una società che si occupa di coordinamento tra imprese e professionisti,ho interesse a migliorare se possibile il mio operato nei confronti dei miei clienti
    Mi piacerebbe aver nuove indicazioni per stare meglio nel mercato dei servizi da noi offerti .Chiedo se ricevendo un incarico da un committente privato,possiamo prendere incarico di trovare impresa che effettua i lavori e richiedere la cessione del credito 110% da privato direttamente alla Banca?
    Grazie in anticipo della risposta e con l’occasione,invio Cordiali saluti S.Ruberto

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Silvestro.
      Si può svolgere il servizio di coordinamento che a molti serve, anzi è indispensabile.
      A parer nostro, la norma attuale, non ammette il costo di tale servizio, tra le spese ammissibili al Superbonus. Ciò non influisce, però, sulla bontà del servizio e sul suo riconoscimento economico da parte del committente.

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