Sconto in fattura: per quali lavori?

1 Aprile 2021 | Incentivi

Dalle ristrutturazioni agli interventi di efficientamento energetico, vediamo tutte le spese agevolate dallo sconto in fattura.

Sempre più aziende stanno promuovendo i propri prodotti, o servizi, con l’opzione dello sconto in fattura.

Probabilmente anche tu ti sarei imbattuto in slogan del tipo “caldaia scontata subito del 50%”, oppure “lavori gratis grazie allo sconto in fattura”.

Questi messaggi stanno catturando l’attenzione di molti, in particolare di chi già stava valutando dei miglioramenti per il proprio immobile ma non disponeva delle risorse necessarie.

Anche tu sei tra questi?

Bene, devi sapere che oggi, grazie allo sconto in fattura, potresti davvero realizzare quei tanto agognati lavori, godendo di uno sconto immediato o addirittura senza spendere nulla.

Forse ti starai chiedendo se proprio tutti i lavori che hai in programma beneficiano di questa opzione fiscale ed eventualmente in che misura… beh sei nel posto giusto!

In questo articolo approfondiremo cos’è lo sconto in fattura, per quali lavori è destinato e cosa occorre sapere per cogliere al meglio questa opportunità.

Se la premessa fa al caso tuo mettiti comodo e continua la lettura di questo articolo!

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Cos’è lo sconto in fattura?

Lo sconto in fattura è stato introdotto con l’articolo 10 del Decreto Crescita, convertito in legge n. 58/2019 e messo in vigore il 30 giugno 2019.

Poco dopo, con la legge di Bilancio 2020, fu subito cancellato, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione in condominio e solo per importi superiori a 200.000,00 €.

Ma grazie all’articolo 121 del Decreto Rilancio lo sconto in fattura è tornato ad essere realtà.

L’ambito ritorno è sopraggiunto in un momento storico molto particolare, ovvero con la crisi pandemica globale COVID-19.

Questa misura ha quindi l’obiettivo da una parte, di dare una poderosa spinta alla ripresa economica del settore edile e dall’altra, di avviare concretamente la riqualificazione del nostro datato parco edilizio.

I presupposti per riuscire in entrambi gli intenti ci sono tutti perché con lo sconto in fattura il contribuente può realizzare gli interventi senza spese, mentre le imprese hanno la possibilità di incrementare il proprio lavoro, nonostante la difficile situazione economica.

Infatti, come recita l’art. 121, c. 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare “per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.

In pratica, è possibile realizzare i lavori liquidando il fornitore con la restante parte esente dallo sconto, oppure senza versare alcunché (a seconda dall’intervento in questione). A sua volta, il fornitore potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari.

Per quali lavori?

Le disposizioni contenute all’interno dell’articolo 121 si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (più comunemente conosciuto come Bonus Ristrutturazione) destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono comprese le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle sole parti comuni condominiali;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 (Superbonus 110%);

c) adozione di misure antisismiche (Sismabonus);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (più conosciuto come Bonus Facciata) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

Sono esclusi dallo sconto in fattura il bonus mobili e il bonus verde.

Chi può fornirlo?

Come visto nelle righe precedenti, l’articolo 121 parla di “fornitore che ha effettuato gli interventi” ma più esattamente quali possono essere i soggetti coinvolti?

Possono essere molteplici: il venditore del prodotto (di caldaie, infissi, piastrelle ecc.), l’installatore del prodotto, oppure un unico soggetto che offre entrambi i servizi.

Chi offre solo il prodotto senza realizzare l’intervento (ovvero il primo elencato) fornisce solamente un bene e per questo gli viene impedito di fornire il servizio di sconto in fattura.

Può quindi offrire il servizio di sconto in fattura solo chi effettua l’intervento, quindi gli installatori e coloro che vendono ed installano il prodotto oggetto d’intervento.

Questo perché solo chi realizza l’intervento può garantire che questo rispetti i requisiti richiesti dall’agevolazione fiscale.

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