Superbonus 110%, solo per privati o anche per aziende?

4 Giugno 2021 | Incentivi

Il Superbonus 110% è stato introdotto con l’articolo 119 del decreto Rilancio e da subito ha catturato l‘attenzione di moltissimi contribuenti, ma le aziende possono beneficiarne?

Sei un imprenditore attento alle prestazioni energetiche della sede della tua azienda?

Come forse saprai, recentemente è stato introdotto il Superbonus 110%: l’incentivo che sostiene fino il 110% delle spese per interventi come l’isolamento termico dell’edificio, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, l’efficientamento degli infissi, la produzione di energia da fonti rinnovabili e così via.

Tutti interventi fondamentali per benessere di coloro che vivono quotidianamente gli ambienti di lavoro, ma anche per le tue tasche perché assicurano, da subito e nel lungo periodo, risparmi energetici consistenti, quindi maggiori guadagni.

L’occasione è ghiotta ma a tempo limitato, per questo vorresti approfittarne prima che sia troppo tardi…

Innanzitutto, però, ti occorre capire se il Superbonus 110% è godibile solo dalle persone fisiche o anche alle aziende.

Per quanto riguarda i primi soggetti le informazioni sono chiare e sono già moltissimi i cantieri avviati, ma per i professionisti e per le aziende è possibile accedere al beneficio fiscale?

In questo articolo troverai tutti i principali aspetti da conoscere in relazione al Superbonus 110% per le aziende, i professionisti a P.IVA e altri soggetti particolari.

Se pensi che queste informazioni possano fare al caso tuo mettiti comodo e leggi questo articolo fino alla fine!

Chi può usufruire del Superbonus 110%?

Secondo la lettera b dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 (comma 9), modificato dalla recente legge di bilancio, il beneficio fiscale del 110% spetta a tutte le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Aspetto successivamente chiarato nell’apposita circolare 24/E del 02.08.2020.

La stessa circolare afferma anche che il Superbonus 110% spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti di professioni e che intendono realizzare gli interventi sui propri immobili solo se appartenenti all’ambito privato.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni, vediamo quali.

Superbonus 110%, le eccezioni per le aziende

Per quanto riguarda l’accesso al Superbonus 110% per le aziende, alla pagina 8 della circolare sopra citata, si legge che “possono usufruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomini”.

L’impatto su ogni singola unità abitativa permette nel suo complesso di migliorare il livello di efficienza energetica dell’intero edificio. Dunque, se le aziende partecipano all’intervento e quindi alle spese, sarebbe insensato escluderle dal beneficio solo perché esercitano l’attività d’impresa.

Per questo, per quanto concerne la condizione di condominio, il beneficio fiscale riguarda anche all’imprenditore/professionista/lavoratore autonomo, a prescindere che l’immobile sia strumentale all’impresa o un immobile merce o un immobile posseduto a semplice titolo patrimoniale.

Riassumendo i soggetti interessati al Superbonus 110% in condominio sono:

  • le persone fisiche;
  • le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo;
  • i soggetti IRES (ad esempio le società).

Per quali periodi le aziende possono beneficiare del Superbonus 110%?

Per quanto riguarda gli esercenti di attività di impresa o di lavoro autonomo e i soggetti IRES, occorre fare un chiarimento sul periodo fiscale nel quale sarà possibile usufruire della detrazione.

Per questi soggetti sarà possibile usufruire del beneficio nei periodi di imposta di “sostenimento delle spese”.

Come definito dalla nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E, per distinguere le spese sostenute nell’anno 2020 da quelle dell’anno 2021, per i soggetti con un periodo di imposta diverso dall’anno solare si considerano i “periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021”.

Ma ulteriore distinzione va fatta in base al tipo di soggetto.

Infratti, per i lavoratori autonomi, i professionisti e gli enti esenti dal commercio, il periodo di imposta in cui imputare le spese, e quindi, quello in cui usufruire del beneficio fiscale è da ricondursi al principio di cassa: dovranno infatti considerare la data di effettivo pagamento delle spese sostenute che danno diritto al beneficio fiscale “indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”;

Per quanto concerne invece le imprese e generale gli enti commerciali, individueranno il periodo di imputazione in base al principio di competenza “indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti”. Quindi saranno oggetto del beneficio fiscale le spese per interventi agevolabili imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Lo stesso vale per le imprese minori (come definite dall’articolo 66 del TUIR) sottoposte ad un regime cosiddetto “improntato alla cassa”, in base al quale alcune componenti di costo, anche in un regime di regola per cassa, vengono imputate per competenza in modo da essere rilevate nel modo più corretto possibile.

Superbonus 110% per i forfettari: il chiarimento dell’Agenzia dell’Entrate

Come detto, sono esclusi dal Superbonus 110% i soggetti che hanno redditi a tassazione separata o ad imposta sostitutiva come i contribuenti nell’esercizio d’impresa o di arti o professioni.

Al tal proposito l’Agenzia dell’Entrate ha disposto che “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)”.

Tuttavia, esistono due soluzioni per i contribuenti forfettari che intendono usufruire del Superbonus 110%: la cessione del credito oppure con lo sconto in fattura.

Inoltre, è possibile cedere la detrazione anche a favore di un proprio familiare, poiché come conferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/ E 2018, la cessione può essere effettuata “senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Superbonus 110% per società sportive, cooperative ed enti del terzo settore

Infine, per quanto riguarda l’accesso al Superbonus 110% per gli enti del terzo settore, quindi Onlus, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale inscritte nei rispettivi registri, può essere richiesto anche nel caso in cui l’immobile costituisca la sede di un’attività produttiva, e al contempo, l’abitazione dell’imprenditore o del professionista, sia per gli interventi sulle parti comuni di un edificio condominiale, sia per gli interventi sull’unità immobiliare.

Viceversa, se la suddetta unità immobiliare rappresenta soltanto la sede dell’ente, il proprietario può ottenere il Superbonus solo per gli interventi sulle parti comuni e a condizione che il condominio sia destinato a residenza per oltre il 50% della superficie complessiva.

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che il beneficio fiscale vale per lavori su immobili esclusi dall’ambito residenziali se, al termine dell’intervento, saranno comunque trasformati a uso abitativo (sempre a condizione che siano rispettati tutti i requisiti e i criteri dettati per l’accesso al Superbonus 110%).

Se questo articolo ti è piaciuto commentalo o condividilo con chi credi possa ritenerlo di proprio interesse!

  • vittore ha detto:

    Buongiorno commento molto particolareggiato anche se vorrei che mi rispondeste direttamente al mio quesito: posso in qualità di detentore diritto d’uso di immobile al di fuori di condominio accatastato A/3 in cui a sede legale e operativa una società in comodato uso gratutito della quale detengo la quota dell’1% richiedere i benefici del bonus 110? Si potrebbero richiedere anche a nome del proprietario x non essere immobile considerato struentale. Ringrazio anticipatamente.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buina sera Vittore.
      L’Agenzia delle Entrate si è già espressa più volte, in merito all’accesso al Super Bonus su Unità Residenziali usate promiscuamente con attività strumentali, specificando in tal caso che il Beneficiario può sfruttare solo il 50% (del 110&) del Credito di imposta maturato (magari per il restate 50% sfrutta l’Eco Bonus).
      Puo essere, allora che il Super Bonus 110% sia richiesto dal Proprietario che non lo usa ai fini strumentali? … La domanda è molto particolare, e la nostra è solo un’opinione.
      Forse si, o forse potrebbe essere valutata come procedura elusiva? …
      Non saprei, è possibile entrambe le cose …
      Ha pensato, al contrario, prima dell’inizio dei lavori, di interrompere il comodato d’uso alla società e spostarne la sede?
      Sarebbe un’operazione veloce e economica, che non la espone a contestazioni …

  • vincenzo ha detto:

    buona sera
    anche io avevo una domanda una società che da in comodato d’uso un abitazione unifamiliare può accedere al superbonus ?? dalla risoluzione 34/2020 si..ma alcuni general contractor dicono di no
    grazie in aticipo

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Vincenzo. Per un’abitazione unifamiliare, secondo noi no. Solo se lo richiede una persona fisica, magari il proprietario.

  • marco ha detto:

    Buongiorno,
    Sono un produttore e commerciante di pigiami ditta individuale. Svolgo la mia attività in un capannone in locazione.
    Posso aderire al super bonus 110% ?. per migliorare l’efficenza energetica?
    Saluti
    marco

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Marco
      Il Super Bonus 110% è riservato solo agli immobili residenziali.
      Gli immobili commerciali, uffici etc possono sfruttarlo se sono inseriti in un condominio a prevalenza residenziale (superficie residenziale maggiore del 50% del totale) e il condominio decide di fare il Super Bonus. Allora possono sfruttarlo solo per la quota parte condominiale (Cappotto, Impianto riscaldamento) …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share This