Novità sulla cessione del credito dei bonus edilizi
6 Giugno 2022 | Incentivi
Ancora nuove regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi. Scopriamo di cosa si tratta.
Che tu sia un operatore del sistema o un proprietario di casa con un progetto di efficientamento pronto a partire, sicuramente starai vivendo con forte interesse la questione della cessione del credito.
Sì, perché in molti casi questa opzione fiscale può essere determinante per la concreta realizzazione del progetto: consente di sostenere l’intervento a condizioni mai viste, abbattendo, quasi totalmente, l’investimento necessario.
Ma la sequenza impressionante di modifiche ha reso la situazione troppo incerta, sfiduciando i professionisti del settore, banche comprese (la maggior parte delle quali continua a lavorare solo su impegni presi prima delle varie modifiche) e di conseguenza, i potenziali beneficiari dell’operazione.
Noi di RiESCo conosciamo bene gli effetti di questo clima di incertezza, innanzitutto perché operiamo con l’esercizio della cessione del credito, e in secondo luogo perché ci impegniamo a divulgare informazioni in merito all’efficienza energetica e agli incentivi dedicati.
Infatti, nell’ultimo periodo tantissimi lettori ci hanno scritto per ricevere consigli o chiarimenti circa i reali rischi della cessione del credito, fino a che, evidentemente, la situazione si è fatta così nebulosa da cancellare ogni interesse.
Per arginare questa situazione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, ancora una volta, con una circolare, la n.19/E/2022, contenente nuove regole e svariati chiarimenti.
Per scoprire cosa contiene e in che modo potrebbe favorire la ripartenza del meccanismo, continua la lettura dell’articolo fino alla fine. Buona lettura!
Indice
Cessione del Credito, perché conviene
La cessione del credito, normata all’interno dell’articolo 121, DL 34/2020, è destinata agli interventi che hanno per oggetto il recupero del patrimonio edilizio, l’efficientamento energetico, l’adozione di misure antisismiche, restauro della facciata, l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
In particolare, l’articolo, rubricato come “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”, consente ai titolari della detrazione spettante per gli interventi sopra citati e realizzati negli anni 2020 e 2021, di optare, appunto, per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.
In parole semplici, con questa formula, il contribuente che realizza i lavori oggetto dei bonus edilizi, può cedere a terzi (banche o istituti di credito) la totalità del credito fiscale relativo alle spese sostenute, finanziando così l’operazione.
Quindi, a differenza della più nota detrazione fiscale che ripaga il contribuente attraverso rate annuali di pari importo, la cessione del credito sconta subito l’intervento della quota incentivata dai bonus edilizi.
Le attuali criticità: 5 miliardi di crediti bloccati
Nel paragrafo iniziale abbiamo accennato alla difficile situazione che si è creata a seguito delle innumerevoli modifiche alla norma, ma per capire meglio le conseguenze di questo contesto, avvaliamoci di un dato: oltre 5 miliardi di crediti edilizi bloccati (fonte: Ministero dell’Economia), la gran parte riconducibili al Superbonus 110%.
Questa analisi è contenuta all’interno di un’interrogazione parlamentare in commissione Finanze al Senato, sollevata a seguito degli incessanti correttivi di legge (in particolare per quanto concerne le quattro operazioni possibili ed il frazionamento annuale), in vigore dal primo maggio 2022 e recepiti dalla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
La situazione è estremamente complessa, poiché le imprese hanno anticipato dei soldi senza sapere quando riusciranno a trasformarli in liquidità. Quando avranno delle risposte?
Difficile saperlo: per l’Agenzia delle Entrate, le banche possono rispondere alla domanda di cessione nei tempi che preferiscono, senza rispettare alcuna scadenza imposta.
Le novità contenuti nella circolare n. 19/E/2022
Per uscire da questa impasse, è stata redatta la circolare n.19/E/2022: un unico documento contenente chiarimenti relativi al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, ma anche nuove regole, soprattutto in merito allo sconto in fattura e cessione del credito.
Tra le novità più interessanti troviamo quella riguardante le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021, le quali potranno essere portate in detrazione, anche se riguardanti incentivi diversi dal Superbonus.
Inoltre, per le opzioni di cessione o sconto, sono sollevate dall’obbligo del visto di conformità e asseverazione di congruità tutte le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore inferiore ai 10.000 euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate.
E ancora: cessione del credito e sconto in fattura saranno possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni relative agli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.
Per quanto riguarda le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti, dal 1° maggio 2022 cambiano ancora le modalità.
Come funziona adesso la cessione del credito
Ad oggi la cessione del credito e lo sconto in fattura avviene nelle seguenti modalità:
- la prima cessione è libera (può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche estraneo ai lavori);
- la 2° e la 3°, invece, può avvenire solo nei confronti di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993), oppure a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).
Una volta entrati in possesso del credito, le banche e gli altri soggetti qualificati possono cedere il credito ai propri clienti professionali, ovvero “i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che si assumono” (fonte circolare n.19/E del 27 maggio).
Le cessioni successive alla prima potranno avere ad oggetto anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; dunque, la cessione è ammessa anche per singola rata. Il numero delle rate corrisponde agli anni di detrazione fiscale prevista per il relativo bonus.
Ad esempio, se il credito è collegato al bonus ristrutturazione, il credito sarà composto da 10 rate.
Le rate possono essere cedute anche singolarmente ma senza frazionarle a loro volta.
Infatti, il divieto di cessione parziale riguarda le singole rate.
Ai crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura verrà inoltre attribuito un codice identificativo (ai fini della tracciatura).
Nota bene: tali indicazioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Per quanto riguarda le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, queste sono esonerate dal divieto di cessione parziale e dalla tracciatura.
Queste modifiche si applicano allo stesso modo per lo sconto in fattura: quando il credito viene trasferito dal beneficiario della detrazione al fornitore del bene o del servizio si potrà trasferire anche solo parzialmente i tax crediti, e i fornitori, a loro volta, potranno compravendere le singole rate annuali, purché integralmente.
La circolare n.19/E/2022 ha introdotto delle novità anche per quanto concerne i singoli stati di avanzamento lavori (SAL).
Lo sconto in fattura o cessione del credito possono essere esercitati in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, ma massimo per due volte ad intervento complessivo e che il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.
Il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza che ciò comporti la violazione del divieto di cessione parziale del credito. Per quanto riguarda le cessioni successive delle singole rate annuali, resta il divieto di frazionamento.
È invece possibile cedere tutte le rate residue di detrazione ancora inutilizzate.
La speranza è che questi ulteriori chiarimenti possano finalmente dare la possibilità alle imprese, e di conseguenza ai contribuenti, di monetizzare più agevolmente i crediti derivanti dai lavori effettuati.
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