TAR Lazio – Sentenze Certificati Bianchi o TEE del 2018 sulle RVC Standard

22 Febbraio 2018 | Efficienza Energetica

Di recente il GSE s.p.a. ha rigettato alcune RVC. Le recenti sentenze, tutte del 2018 emesse dal TAR Lazio sul riconoscimento dei certificati bianchi o TEE per le RVC standard. Tutte a favore dei ricorrenti ESCo e clienti, dando loro ragione nelle richieste rigettate dal GSE s.p.a.

Di seguito si riportano le sentenze di cui trattasi:

TAR sentenza 07196/2016 RVC-S per TEE a Serre

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7196 del 2016, proposto da:
Sinergica s.r.l., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Velluto, Alberto Nanni, Guido Reggiani e Giacomo F. Zennaro, presso lo studio dei quali in Roma, via delle Quattro Fontane, 20, ha eletto domicilio;

contro

Gse – Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del Direttore degli affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Cesare San Mauro, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Guido d’Arezzo, 2;
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
Rse – Ricerca sul sistema energetico s.p.a.;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. P20160046914 del 29.4.2016, con cui il Gse ha disposto il parziale diniego della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi (n. 0939590001316R069) presentata dalla società ricorrente;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, inclusi in particolare la richiesta di integrazione di RSE del 18.2.2016, prot. 16001706, e il provvedimento del Gestore, non ricevuto e di contenuto ignoto, prot. P20160042836 del 15.4.2016, richiamato nel provv. del 29.4.16 cit.;

nonché per la condanna

della resistente al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 14.6.2016 (dep. il 21.6) la società Sinergica, illustrata la disciplina delle incentivazioni nel settore dell’efficienza energetica di cui al d.m. 28.12.2012, nel premettere di aver realizzato per conto di un proprio cliente un intervento consistente nella sostituzione di un impianto di riscaldamento di serre per produzioni agricole, alimentato a gasolio, con un impianto alimentato a biomasse, e di aver presentato richiesta di verifica e certificazione (RVC) dei risparmi ai sensi della scheda 40E allegata al citato d.m., ha chiesto l’annullamento del provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui il Gse, all’esito dell’interlocuzione procedimentale, ha respinto in parte la domanda riconoscendo un minor numero di titoli di efficienza energetica (TEE o certificati bianchi; 596 anziché gli 893 richiesti, per una differenza di 297 certificati semestrali).

A sostegno del ricorso ha dedotto:

1) Violazione del d.m. 28.12.2012, in particolare art. 12 e scheda tecnica 40E, dell’art. 4 Linee guida di cui all’all. A, delib. Aeeg n. 103/2003, dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto di motivazione; carenza di potere: il Gestore avrebbe respinto l’istanza sulla base di un elemento, il “fabbisogno termico effettivo” della struttura, non previsto dalla disciplina di riferimento e in contrasto con il metodo standardizzato; in tal modo esso avrebbe modificato, senza averne il potere, una norma attualmente valida, con ulteriore lesione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento;

2) Violazione degli artt. 3, 10-bis, 20, 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: il Gse non solo non avrebbe inviato il doveroso preavviso di rigetto, ma nemmeno avrebbe osservato alcunché in ordine alle deduzioni della ricorrente di aver fornito a mero titolo collaborativo i dati poi utilizzati per il diniego; sotto altro profilo, nell’atto impugnato il Gestore, da un lato, affermerebbe di annullare e sostituire il provvedimento del 15.4.2016 (non conosciuto dalla ricorrente) in assenza di alcuno degli elementi propri degli atti di autotutela e, dall’altro, farebbe riferimento a una richiesta di integrazioni del 20.1.2016, non coincidente con quella inviata nel corso del procedimento (datata 18.2 e comunicata il 19.2.2016), a riprova della sussistenza del denunciato difetto d’istruttoria;

3) Violazione degli artt. 20, 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/90 nonché dell’art. 6, co. 3, d.m. 28.12.2012; carenza di potere: il diniego sarebbe stato adottato nonostante l’intervenuta formazione di un provvedimento tacito di assenso ai sensi dell’art. 6 d.m. 28.12.2012.

Tanto esposto, ha avanzato le domande riportate in epigrafe.

Si sono costituiti in resistenza il Gse e il Ministero dell’economia e delle finanze.

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie, anche di replica, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.La ricorrente contesta la determinazione del Gestore di riconoscere solo parte dei TEE richiesti per l’intervento realizzato ai sensi della scheda 40E d.m. 28.12.2012, relativa alla “Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura”.

Il gravato provvedimento è così motivato:

– “la scheda 40E si applica all’installazione di un impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nelle serre, sia nelle nuove realizzazioni serricole, sia in sostituzione di dispositivi esistenti alimentati da fonte non rinnovabile”;

– “il valore di Risparmio Specifico Lordo (RSL – espresso in tep/mq/anno), indicato nella scheda tecnica 40E, rappresenta il risparmio di combustibile fossile derivante dall’impiego di una caldaia alimentata a biomassa, ovverosia il consumo di combustibile che avrebbe avuto una ipotetica caldaia alimentata da fonte fossile utilizzata per soddisfare il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento della serra oggetto dell’intervento”;

– “il valore di RSL richiesto dal proponente […] è pari a 0,0680 tep/mq/anno, corrispondente al consumo di combustibile fossile necessario per soddisfare un fabbisogno termico annuale della serra pari a 0,0612 tep/mq/anno. Tale valore è ottenuto considerando il rendimento medio della caldaia alimentata da fonte fossile pari a 0,9”;

– “dalla documentazione trasmessa dal proponente si evince che il fabbisogno termico della serra […] è pari a 0,0409 tep/mq/anno”;

– “per soddisfare il fabbisogno sopra indicato, una ipotetica caldaia alimentata da fonte fossile, con rendimento pari a 0,9, avrebbe consumato 0,0454 tep/mq/anno di combustibile, risparmiato, invece, grazie alla caldaia a biomassa installata […]”;

– il RSL richiesto dal proponente (0,0680 tep/mq/anno) “è circa il 66% di quello effettivo (0,0454 tep/mq/anno) derivante dall’installazione della caldaia a biomassa […]. Il risparmio di energia richiesto […] è superiore all’effettivo quantitativo di combustibile fossile risparmiato dalla caldaia a biomassa installata per soddisfare il fabbisogno della serra”.

Muovendo da tali rilievi, il Gestore ha pertanto riconosciuto un numero di TEE “pari all’effettivo fabbisogno della serra […] ed al reale risparmio di combustibile fossile” (596 titoli di tipo II, determinato applicando all’“unità fisica di riferimento”, ossia alla “superficie di serra riscaldata”, un coefficiente pari al rapporto tra il risparmio indicato e quello effettivo).

2.Con il primo motivo la ricorrente, illustrate nel dettaglio le modalità di computo dei risparmi attraverso il metodo di valutazione c.d. standardizzato adottato dalla scheda 40E, e rimarcata la peculiarità consistente nell’irrilevanza di “misurazioni dirette”, dipendendo il valore del RSL da una serie di parametri prefissati (quali il materiale di copertura, la zona climatica, il rapporto tra superficie del fabbricato e superficie del suolo coltivato), ha dedotto di aver fatto puntuale applicazione dei criteri previsti, dai quali il Gestore si sarebbe illegittimamente discostato mediante l’introduzione di un elemento, il “fabbisogno termico effettivo” della struttura, non contemplato dalla disciplina di riferimento e in contrasto con il metodo standardizzato stesso (differente dai metodi di valutazione “analitica” e “a consuntivo”, nei quali rileverebbero misure dirette o comunque i programmi di misura proposti dagli interessati).

Il Gse avrebbe in tal modo modificato, senza averne il potere (ossia ignorando il meccanismo procedimentalizzato di eventuale revisione e aggiornamento delle schede disciplinato dagli artt. 12 d.m. 28.12.2012 e 4.3 Linee guida Aeeg n. 9/11), una norma attualmente valida, sulla base della quale gli operatori avrebbero basato le proprie scelte d’investimento, con ulteriore lesione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

La sussistenza dei vizi dedotti sarebbe altresì confermata dalla prassi osservata dal Gestore in fattispecie identiche, caratterizzate dall’applicazione dei criteri della scheda 40E, dal chiarimento (poi eliminato) originariamente e per lungo tempo riportato nella relativa sezione “faq” circa l’irrilevanza delle effettive ore di funzionamento della caldaia e dalla procedura informatizzata predisposta per l’inoltro delle domande (all’esito dell’inserimento dei dati richiesti sarebbe lo stesso sistema a dare il valore di RSL).

Il Gse si è difeso soffermandosi sull’“evoluzione applicativa” della scheda e sulle modalità di calcolo dei certificati prima e dopo i mesi di aprile/maggio 2015 (analisi del fabbisogno energetico computato nella prima fase “nelle peggiori condizioni esterne di esercizio” e, nella seconda fase, “in riferimento alle reali condizioni di esercizio”), conformemente all’art. 6, co. 1, d.m. 28.12.2012, che attribuirebbe al Gestore stesso il compito di valutare e certificare la “riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse” (funzione ancora più pregnante alla luce della natura di aiuto di Stato riconosciuta a queste misure, come da regolamenti CE nn. 800/2008 e 651/2014).

Il riferimento alle “reali condizioni di esercizio” individuerebbe quale elemento rilevante la “reale quantità di energia erogata dalla caldaia a biomasse, lasciando impregiudicata la natura standardizzata della valutazione operata, essendo la quantità pur sempre stimata e non misurata”. Sicché, prendere in considerazione i soli risparmi indicati nella scheda porterebbe al paradosso di riconoscere un risparmio energetico maggiore del consumo di gasolio che l’intervento avrebbe permesso di evitare, in spregio allaratiodella normativa di settore (incentivazione degli effettivi risparmi e non di attività meramente speculative).

2.1.Giova dare brevemente conto della disciplina di riferimento.

Il meccanismo incentivante per cui è controversia è stato introdotto dagli artt. 9, co. 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e 16, co. 4, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che hanno previsto, tra gli obblighi connessi, rispettivamente, al servizio di distribuzione dell’energia elettrica e a quello di distribuzione del gas naturale, quelli di perseguire l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali nonché l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

In attuazione di queste disposizioni sono stati emanati i dd.mm. 24.4.2001, che hanno delineato le modalità di funzionamento degli incentivi in argomento.

Sulla base di detti dd.mm. l’Autorità per l’energia elettrica e il gas:i)con deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02, ha approvato le prime 8 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria (relativamente agli interventi di cui agli artt. 5, co. 1, di detti dd.mm.);ii)con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, ha adottato le “linee guida” per “la preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti” nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di rilascio dei TEE (in attuazione dell’art. 5, co. 5, dd.mm. citt.), recanti la disciplina (tra l’altro) dei “metodi di valutazione dei risparmi” e l’individuazione dei “metodi di valutazione standardizzata”, che “consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette” (cfr. artt. 3 e 4).

L’art. 4, co. 4, lett.c), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, attuativo della dir. 2006/32/CE in materia di “efficienza degli usi finali dell’energia” e di “servizi energetici”, ha demandato all’Enea (in particolare, all’Unità di efficienza energetica) il compito di predisporre (conformemente alla dir. 2006/32 cit.) “proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2”, nonché di definire in tale ambito “metodologie specifiche per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2,con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette” (enf. agg.; ai sensi di detto art. 3, co. 2, lett.b, “ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali” si applicano “per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, su proposta di Enea e secondo le modalità di cui all’all. IV dir. 2006/32/CE).

In materia di “efficienza energetica”, l’art. 30, co. 1, lett.a), d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – richiamata l’“esigenza di procedere in tempi brevi all’attuazione delle attività” previste dal d.lgs. n. 115/08 cit. “ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica” – ha demandato a Enea di effettuare le attività in esso previste, tra cui in particolare, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.c), d.lgs. n. 115/08 cit., quella di redigere e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico “almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi: […]viii. apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica; l’ENEAsviluppa procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con l’applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni dirette” (enf. agg.).

Con deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato le “nuove Linee guida” (in sostituzione di quelle allegate alla delib. n. 103/03) aventi a oggetto, tra l’altro, la “definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica” (per l’ultrattività di dette Linee guida ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.m. 28.12.2012, v. di questa Sezione,ex aliis, la sent. 11 luglio 2017, n. 8204).

L’art. 4 ribadisce la disciplina dei “metodi di valutazione standardizzata”, i quali “consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette” (co. 4.1).

La disposizione precisa, ancora:

– co. 4.2: che “l’UFR, il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per UFR (di seguito: RSL), i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità vengono definiti per ogni tipologia di intervento attraverso apposite schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione pubblica (di seguito: schede tecniche di valutazione standardizzata). […]”;

– co. 4.3: che dette schede “possono essere aggiornate alla luce dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati entro il 28 febbraio ovvero entro il 31 agosto di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore, rispettivamente, al 30 giugno ovvero al 31 dicembre del medesimo anno. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o di standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche”;

– co. 4.4: che “per i progetti standardizzati la quota di risparmio netto integrale riconosciuta nell’ambito della richiesta di verifica e certificazione […] è calcolata come prodotto del numero di UFR oggetto dell’intervento, del RSL di cui al precedente comma 4.2, del coefficiente di addizionalità e del coefficiente di durabilità, a decorrere dall’inizio del semestre nel corso del quale la richiesta stessa è stata presentata (nel seguito: periodo di riferimento della richiesta)”.

Il successivo art. 13, sulla “Documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni”, prevede che per i “progetti standardizzati” i richiedenti inoltrino, tra l’altro:

– lett.f): il “prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione, includendo almeno le seguenti informazioni:

i. data di prima attivazione dell’intervento;

ii. numero di UFR oggetto dell’intervento;

iii. risparmio specifico lordo per UFR così come determinato nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui all’articolo 4, comma 4.2;

iv. risparmio totale lordo attribuibile all’intervento nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

v. quota di risparmio netto integrale attribuibile all’intervento nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione”;

– lett.g): il “risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione”.

L’art. 12, co. 1, d.m. 28.12.2012, “approvazione nuove schede”, dispone che “Ai sensi dell’art. 30, comma 1, letteraa), del decreto legislativo n. 28/2011 sono approvate le schede tecniche predisposte dall’ENEA di cui all’allegato 1 del presente decreto”. I successivi commi 2 e 3 disciplinano le modalità di introduzione di nuove schede.

La scheda tecnica 40E è inclusa in detto all. 1.

Va precisato, da ultimo, che con il d.m. 22.12.2015 (recante “Revoca e aggiornamento delle schede tecniche del meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi”) questa scheda è stata revocata, sulla premessa (tra le altre) che “il meccanismo dei «certificati bianchi» trae le proprie coperture a valere sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas e che si rende necessario evitare il rischio di sovraincentivazione dell’intervento di efficienza energetica, coerentemente con i principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione” e considerata “l’esigenza di garantire il pieno rispetto dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia di energia ed ambiente, la quale espressamente vieta la sovra remunerazione dei costi sostenuti per gli interventi di efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di future procedure di infrazione nei confronti dell’Italia”.

2.2.Dal riportato quadro normativo si evince che il “metodo di valutazione standardizzata”, introdotto nel 2002 e confermato dalla disciplina susseguitasi nel tempo, prescinde totalmente dall’effettuazione di “misurazioni dirette”, non venendo in alcun modo contemplata la rilevanza di dati diversi da quelli contenuti nelle singole “schede tecniche”.

Esso permette di stabilirea prioriil risparmio ottenibile per ciascuna “unità fisica di riferimento”, da intendere come “il prodotto, l’apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata” (v. art. 1.1 delib. Aeeg n. 9/11 cit.), secondo quel che risulta dalla strutturazione del procedimento di calcolo dei risparmi.

Proprio questa è la caratteristica che differenzia il metodo in esame da quello di valutazione analitica, che al contrario prevede la quantificazione del risparmio lordo “sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l’intervento” (v. art. 5 delib. Aeeg n. 9/11 cit.).

Si può allora cogliere l’errore in cui è incorso il Gestore, che ha calcolato il risparmio utilizzando un elemento, vale a dire l’effettivo “fabbisogno termico della serra” (determinato attraverso i dati e la metodologia forniti dal proponente), non contemplato in alcun modo dall’inerente disciplina (come si evince agevolmente dalla lettura della scheda tecnica n. 40E e del relativo “Allegato”, recante per l’appunto la “procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria”).

L’esclusione di “misurazioni dirette” è infatti oggetto di una precisa indicazione di legge: l’art. 12 d.m. 28.12.2012 prevede l’approvazione delle nuove schede ai sensi dell’art. 30, co. 1, lett.a), d.lgs. n. 28/2011, che rinvia (giova ribadire) alla definizione di “procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con l’applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni dirette”. In questa prospettiva, il riferimento all’“applicazione di metodologie statistiche” (per la predisposizione delle schede) fornisce ulteriore conferma del senso dell’intervento legislativo.

Tanto più che, come si è visto, la disciplina in questione non prescrive l’inoltro dei dati poi impiegati dal Gse per il calcolo di tale fabbisogno effettivo, dati forniti dall’interessata solo a seguito della corrispondente richiesta di integrazioni e a mero titolo collaborativo.

Risulta così non giustificabile la condotta del Gestore, che ha nella sostanza disapplicato lalex specialisdell’incentivazione, disattendendone la finalità (siccome desumibile dalla disciplina, anche di rango legislativo, innanzi riportata) di favoriretout courtla realizzazione degli interventi oggetto delle schede standardizzate.

Va cioè ribadito che la peculiarità del metodo standardizzato risiede proprio nella valutazioneex antecirca il rispetto dei canoni in questione da parte degli interventi considerati nelle schede tecniche e secondo i parametri ivi puntualizzati; parametri tra i quali assume rilievo centrale il numero delle unità tecniche di riferimento, la cui effettiva sussistenza, necessaria per poter erogare gli incentivi, va comunque accertata dal Gestore (anche ai sensi dell’art. 6, co. 1, d.m. 28.12.2012).

Non solo, ma il Gse nulla ha dedotto sull’eventuale applicazione della medesima metodologia di computo (basata sulla rilevanza dei risparmi effettivi) anche per gli altri interventi contemplati dalle vigenti schede standardizzate (di cui alle delibb. Aeeg nn. 243/02, EEN 17/09, 111/04, 70/05, EEN 15/10, EEN 4/11 e al d.m. 28.12.2012); il che induce a ritenere che il meccanismo di riconoscimento dei TEE sia modificabile solo con l’intervento sulla singola scheda standardizzata (c.d. “aggiornamento”exartt. 12 d.m. 28.12.2012 e 4.3 Linee guida Aeeg n. 9/11, fino all’eventuale “ritiro”, come avvenuto col d.m. 22.12.2015).

3.Da quanto sin qui osservato discende che il primo motivo è fondato e va accolto – non occorrendo scrutinare le restanti censure, prospettanti “vizi procedimentali” in via subordinata (giusta la clausola, “ferme ed assorbenti le censure di merito fin qui riferite”) –, con la conseguenza che l’impugnato diniego di riconoscimento dei titoli richiesti dev’essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti del Gestore.

4.La domanda risarcitoria è infondata:

– quella per il ristoro in forma specifica, in ragione della successiva attività provvedimentale che il Gestore è tenuto a porre in essere, in quanto potenzialmente satisfattoria dell’interesse di parte ricorrente;

– quella intesa a ottenere i danni per equivalente economico, in quanto formulata in modo del tutto generico (la riserva di quantificazione in corso di giudizio non è stata sciolta dalla ricorrente).

5.La novità della questione consente di ravvisare i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

– accoglie la domanda caducatoria nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato;

– respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

Fonte: Giustizia Amministrativa

TAR Sentenza 14231/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14231 del 2015, proposto da:
Mirco Bortolotti e SEI Servizi energia impianti s.r.l., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Velluto, Alberto Nanni, Guido Reggiani e Giacomo F. Zennaro, presso lo studio dei quali in Roma, via delle Quattro Fontane, 20, hanno eletto domicilio

contro

Gse – Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del Direttore degli affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma, via G. Antonelli, 4;
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. P20150071206 dell’1.9.2015, con cui il Gse ha disposto il parziale diniego della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi presentata dalla società ricorrente in data 26.3.2015;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, inclusa in particolare la richiesta di integrazione del 14.7.2015, prot. P20150064308;

nonché per la condanna

della resistente al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 24 novembre 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per le notificazioni il 3.11.2015 (dep. il 27.11) i ricorrenti in epigrafe, illustrata la disciplina delle incentivazioni nel settore dell’efficienza energetica di cui al d.m. 28.12.2012, nel premettere di aver realizzato un intervento consistente nella sostituzione di un impianto di riscaldamento di serre per produzioni agricole, alimentato a gasolio, con un impianto alimentato a biomasse, e di aver presentato richiesta di verifica e certificazione (RVC) dei risparmi ai sensi della scheda 40E allegata al citato d.m., hanno chiesto l’annullamento del provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui il Gse, all’esito dell’interlocuzione procedimentale, ha respinto in parte la domanda, riconoscendo un numero di titoli di efficienza energetica (TEE o certificati bianchi) inferiore a quelli richiesti (82 semestrali anziché 450 semestrali, per una differenza di 368 certificati semestrali).

A sostegno del ricorso hanno dedotto:

1) Violazione del d.m. 28.12.2012, in particolare art. 12 e scheda tecnica 40E, dell’art. 4 Linee guida di cui all’all. A, delib. Aeeg n. 103/2003, dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto di motivazione; carenza di potere: il Gestore avrebbe respinto la richiesta degli istanti sulla base di un elemento, il “fabbisogno termico effettivo” della struttura, non previsto dalla disciplina di riferimento e in contrasto con il metodo standardizzato; in tal modo esso avrebbe modificato, senza averne il potere, una norma attualmente valida, con ulteriore lesione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento;

2) Violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: non solo il Gse non avrebbe inviato il doveroso preavviso di rigetto, ma nulla avrebbe osservato a fronte delle deduzioni dei ricorrenti di aver fornito a mero titolo collaborativo i dati poi utilizzati per il diniego.

Tanto esposto, hanno avanzato le domande riportate in epigrafe.

Si sono costituiti in resistenza il Gse e il Ministero dell’economia e delle finanze.

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie, anche di replica, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.I ricorrenti contestano la determinazione del Gestore di riconoscere solo parte dei TEE richiesti per l’intervento realizzato ai sensi della scheda 40E d.m. 28.12.2012, relativa alla “Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura”.

Il provvedimento è così motivato:

– “la scheda 40E si applica all’installazione di un impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nelle serre, sia nelle nuove realizzazioni serricole, sia in sostituzione di dispositivi esistenti alimentati da fonte non rinnovabile”;

– “il valore di Risparmio Specifico Lordo (RSL – espresso in tep/mq/anno), indicato nella scheda tecnica 40E, rappresenta il risparmio di combustibile fossile derivante dall’impiego di una caldaia alimentata a biomassa, ovverosia il consumo di combustibile che avrebbe avuto una ipotetica caldaia alimentata da fonte fossile utilizzata per soddisfare il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento della serra oggetto dell’intervento”;

– “il valore di RSL richiesto dal proponente […] è pari a 0,0447 tep/mq/anno, corrispondente al consumo di combustibile fossile necessario per soddisfare un fabbisogno termico annuale della serra pari a 0,0402 tep/mq/anno. Tale valore è ottenuto considerando il rendimento medio della caldaia alimentata da fonte fossile pari a 0,9”;

– “dalla documentazione trasmessa dal proponente si evince che il fabbisogno termico della serra […] è pari a 0,0073 tep/mq/anno”;

– “per soddisfare il fabbisogno sopra indicato, una ipotetica caldaia alimentata da fonte fossile, con rendimento pari a 0,9, avrebbe consumato 0,0081 tep/mq/anno di combustibile, risparmiato, invece, grazie alla caldaia a biomassa installata […]”;

– il RSL richiesto dal proponente (0,0447 tep/mq/anno) “è circa il 600% di quello effettivo (0,0081 tep/mq/anno) derivante dall’installazione della caldaia a biomassa […]. Il risparmio di energia richiesto […] è superiore all’effettivo quantitativo di combustibile fossile risparmiato dalla caldaia a biomassa installata per soddisfare il fabbisogno della serra”.

Muovendo da tali rilievi, il Gestore ha pertanto riconosciuto un numero di TEE “pari all’effettivo fabbisogno della serra […] ed al reale risparmio di combustibile fossile” (82 titoli di tipo II, determinato applicando all’“unità fisica di riferimento”, ossia alla “superficie di serra riscaldata”, un coefficiente pari al rapporto tra il risparmio indicato e quello effettivo).

2.Con il primo motivo i ricorrenti, illustrate nel dettaglio le modalità di computo dei risparmi attraverso il metodo di valutazione c.d. standardizzato adottato dalla scheda 40E, e rimarcata la peculiarità consistente nell’irrilevanza di “misurazioni dirette”, dipendendo il valore del RSL da una serie di parametri prefissati (quali il materiale di copertura, la zona climatica, il rapporto tra superficie del fabbricato e superficie del suolo coltivato), hanno dedotto di aver fatto puntuale applicazione dei criteri previsti, dai quali il Gestore si sarebbe illegittimamente discostato mediante l’introduzione di un elemento, il “fabbisogno termico effettivo” della struttura, non contemplato dalla disciplina di riferimento e in contrasto con il metodo standardizzato stesso (differente dai metodi di valutazione “analitica” e “a consuntivo”, nei quali rileverebbero misure dirette o comunque i programmi di misura proposti dagli interessati).

Il Gse avrebbe in tal modo modificato, senza averne il potere (ossia ignorando il meccanismo procedimentalizzato di eventuale revisione e aggiornamento delle schede disciplinato dagli artt. 12 d.m. 28.12.2012 e 4.3 Linee guida Aeeg n. 9/11), una norma attualmente valida, sulla base della quale gli operatori avrebbero basato le proprie scelte d’investimento, con ulteriore lesione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

La sussistenza dei vizi dedotti sarebbe altresì confermata dalla prassi osservata dal Gestore in fattispecie identiche, caratterizzate dall’applicazione dei criteri della scheda 40E, dal chiarimento (poi eliminato) originariamente e per lungo tempo riportato nella relativa sezione “faq” circa l’irrilevanza delle effettive ore di funzionamento della caldaia e dalla procedura informatizzata predisposta per l’inoltro delle domande (all’esito dell’inserimento dei dati richiesti sarebbe lo stesso sistema a dare il valore di RSL).

Il Gse sostiene, in contrario, di aver dato puntuale attuazione alla disciplina dell’incentivazione, siccome delineata dai dd.mm. 20.7.2004 (a loro volta attuativi dei dd.lgss. nn. 79/1999 e 164/2000) e ispirata al canone di fondo della corrispondenza tra i TEE e “il risparmio di energia primaria effettivamente conseguito dall’impianto, da valutare in relazione al consumo evitato di combustibile fossile effettivamente realizzato con l’utilizzo delle fonti rinnovabili” (artt. 2 ss. dd.mm. 20.7.2004 cit., confermati dai dd.mm. 21.12.2007 e 28.12.2012, art. 4). I relativi controlli spetterebbero al Gestore stesso: le “schede tecniche” da esso adottate sarebbero uno “strumento di semplificazione” messo a disposizione degli interessati, i quali sarebbero però comunque tenuti a produrre la documentazione attestante i risparmi energetici prodotti, al fine di consentire l’espletamento delle necessarie verifiche. L’art. 6, co. 1, d.m. 28.12.2012 attribuirebbe infatti al Gse il compito di valutare e certificare la “riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse”, funzione ancora più pregnante alla luce della natura di aiuto di Stato riconosciuta a queste misure (come da regolamenti CE nn. 800/2008 e 651/2014).

Nel caso in esame, il Gestore avrebbe riscontrato una discrasia tra il risparmio di energia indicato nella RVC e quello effettivamente ottenuto (derivante dall’effettuazione dell’intervento), conseguente alla diversità tra il “fabbisogno termico annuale” dichiarato, superiore a quello “effettivo”. Di qui, la riduzione dei titoli riconosciuti, necessaria per evitare la sovraincentivazione dell’impianto e per remunerare l’“effettiva quantità” di energia risparmiata attraverso l’utilizzo della caldaia a biomasse.

2.1.Giova dare brevemente conto della disciplina di riferimento.

Il meccanismo incentivante per cui è controversia è stato introdotto dagli artt. 9, co. 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e 16, co. 4, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che hanno previsto, tra gli obblighi connessi, rispettivamente, al servizio di distribuzione dell’energia elettrica e a quello di distribuzione del gas naturale, quelli di perseguire l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali nonché l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

In attuazione di queste disposizioni sono stati emanati i dd.mm. 24.4.2001, che hanno delineato le modalità di funzionamento degli incentivi in argomento.

Sulla base di detti dd.mm. l’Autorità per l’energia elettrica e il gas:i)con deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02, ha approvato le prime 8 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria (relativi agli interventi di cui agli artt. 5, co. 1, di detti dd.mm.);ii)con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, ha adottato le “linee guida” per “la preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti” nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di rilascio dei TEE (in attuazione dell’art. 5, co. 5, dd.mm. citt.), recante la disciplina (tra l’altro) dei “metodi di valutazione dei risparmi” e l’individuazione dei “metodi di valutazione standardizzata”, che “consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette” (cfr. artt. 3 e 4).

L’art. 4, co. 4, lett.c), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, attuativo della dir. 2006/32/CE in materia di “efficienza degli usi finali dell’energia” e di “servizi energetici”, ha demandato all’Enea (Unità di efficienza energetica) il compito di predisporre (conformemente alla dir. 2006/32 cit.) “proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2”, nonché di definire in tale ambito “metodologie specifiche per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2,con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette” (enf. agg.; ai sensi di detto art. 3, co. 2, lett.b, “ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali” si applicano “per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, su proposta di Enea e secondo le modalità di cui all’all. IV dir. 2006/32/CE).

In materia di “efficienza energetica”, l’art. 30, co. 1, lett.a), d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – richiamata l’“esigenza di procedere in tempi brevi all’attuazione delle attività” previste dal d.lgs. n. 115/08 cit. “ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica” – ha demandato a Enea di effettuare le attività in esso previste, tra cui in particolare, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.c), d.lgs. n. 115/08 cit., quella di redigere e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico “almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi: […]viii. apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica; l’ENEAsviluppa procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con l’applicazione di metodologie statistichee senza fare ricorso a misurazioni dirette” (enf. agg.).

Con deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato le “nuove Linee guida” (in sostituzione di quelle allegate alla delib. n. 103/03) aventi a oggetto, tra l’altro, la “definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica” (per l’ultrattività di dette Linee guida ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.m. 28.12.2012, v. di questa Sezione,ex aliis, la sent. 11 luglio 2017, n. 8204).

L’art. 4 ribadisce la disciplina dei “metodi di valutazione standardizzata”, i quali “consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette” (co. 4.1).

La disposizione precisa, ancora:

– co. 4.2: che “l’UFR, il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per UFR (di seguito: RSL), i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità vengono definiti per ogni tipologia di intervento attraverso apposite schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione pubblica (di seguito: schede tecniche di valutazione standardizzata). […]”;

– co. 4.3: che dette schede “possono essere aggiornate alla luce dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati entro il 28 febbraio ovvero entro il 31 agosto di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore, rispettivamente, al 30 giugno ovvero al 31 dicembre del medesimo anno. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o di standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche”;

– co. 4.4: che “per i progetti standardizzati la quota di risparmio netto integrale riconosciuta nell’ambito della richiesta di verifica e certificazione […] è calcolata come prodotto del numero di UFR oggetto dell’intervento, del RSL di cui al precedente comma 4.2, del coefficiente di addizionalità e del coefficiente di durabilità, a decorrere dall’inizio del semestre nel corso del quale la richiesta stessa è stata presentata (nel seguito: periodo di riferimento della richiesta)”.

Il successivo art. 13, sulla “Documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni”, prevede che per i “progetti standardizzati” i richiedenti inoltrino, tra l’altro:

– lett.f): il “prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione, includendo almeno le seguenti informazioni:

i.data di prima attivazione dell’intervento;

ii.numero di UFR oggetto dell’intervento;

iii.risparmio specifico lordo per UFR così come determinato nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui all’articolo 4, comma 4.2;

iv.risparmio totale lordo attribuibile all’intervento nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

v.quota di risparmio netto integrale attribuibile all’intervento nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione”;

– lett.g): il “risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione”.

L’art. 12, co. 1, d.m. 28.12.2012, “approvazione nuove schede”, dispone che “Ai sensi dell’art. 30, comma 1, letteraa), del decreto legislativo n. 28/2011 sono approvate le schede tecniche predisposte dall’ENEA di cui all’allegato 1 del presente decreto”. I successivi commi 2 e 3 disciplinano le modalità di introduzione di nuove schede.

La scheda tecnica 40E è inclusa in detto all. 1.

Va precisato, da ultimo, che con il d.m. 22.12.2015 (recante “Revoca e aggiornamento delle schede tecniche del meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi”) questa scheda è stata revocata, sulla premessa (tra le altre) che “il meccanismo dei «certificati bianchi» trae le proprie coperture a valere sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas e che si rende necessario evitare il rischio di sovraincentivazione dell’intervento di efficienza energetica, coerentemente con i principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione” e considerata “l’esigenza di garantire il pieno rispetto dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia di energia ed ambiente, la quale espressamente vieta la sovra remunerazione dei costi sostenuti per gli interventi di efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di future procedure di infrazione nei confronti dell’Italia”.

2.2.Dal riportato quadro normativo si evince che il “metodo di valutazione standardizzata”, introdotto nel 2002 e confermato dalla disciplina susseguitasi nel tempo, prescinde totalmente dall’effettuazione di “misurazioni dirette”, non venendo in alcun modo contemplata la rilevanza di dati diversi da quelli contenuti nelle singole “schede tecniche”.

Esso permette di stabilire a priori il risparmio ottenibile per ciascuna “unità fisica di riferimento”, da intendere come “il prodotto, l’apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata” (v. art. 1.1 delib. Aeeg n. 9/11 cit.), secondo quel che risulta dalla strutturazione del procedimento di calcolo dei risparmi.

Proprio questa è la caratteristica che differenzia il metodo in esame da quello di valutazione analitica, che al contrario prevede la quantificazione del risparmio lordo “sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l’intervento” (v. art. 5 delib. Aeeg n. 9/11 cit.).

Si può così cogliere l’errore in cui è incorso il Gestore, che ha calcolato il risparmio utilizzando un elemento, vale a dire l’effettivo “fabbisogno termico della serra” (determinato attraverso i dati e la metodologia forniti dal proponente), non contemplato in alcun modo dall’inerente disciplina (come si evince agevolmente dalla lettura della scheda tecnica n. 40E e del relativo “Allegato”, recante per l’appunto la “procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria”).

Tanto più che, come si è visto, la disciplina in questione non prescrive l’inoltro dei dati poi impiegati dal Gse per il calcolo di tale fabbisogno effettivo, dati forniti dagli interessati solo a seguito della corrispondente richiesta di integrazioni e a mero titolo collaborativo.

Risulta pertanto non giustificabile la condotta del Gestore, che ha nella sostanza disapplicato lalex specialisdell’incentivazione, disattendendone la finalità (siccome desumibile dalla disciplina, anche di rango legislativo, innanzi riportata) di favoriretout courtla realizzazione degli interventi oggetto delle schede standardizzate.

E si comprende anche perché con specifico riferimento alla fattispecie in esame non giovi alla resistente invocare (oltre che la sentenza della Sezione n. 9907/17, che attiene al diverso tema dell’addizionalità nelle proposte di progetto e di programma di misura, pure) il principio di effettività del risparmio conseguito, con il divieto di sovraremunerazione dei costi.

Va cioè ribadito che la peculiarità del metodo standardizzato risiede proprio nella valutazioneex antecirca il rispetto dei canoni in questione da parte degli interventi considerati nelle schede tecniche e secondo i parametri ivi puntualizzati; parametri tra i quali assume rilievo centrale il numero delle unità tecniche di riferimento, la cui effettiva sussistenza, necessaria per poter erogare gli incentivi, va comunque accertata dal Gestore (anche ai sensi dell’art. 6, co. 1, d.m. 28.12.2012).

Non solo, ma il Gse nulla ha dedotto sull’applicazione della medesima metodologia di computo (basata sulla rilevanza dei risparmi effettivi) anche per gli altri interventi contemplati dalle vigenti schede standardizzate (di cui alle delibb. Aeeg nn. 243/02, EEN 17/09, 111/04, 70/05, EEN 15/10, EEN 4/11 e al d.m. 28.12.2012); il che induce a ritenere che il meccanismo di riconoscimento dei TEE sia modificabile solo con l’intervento sulla singola scheda standardizzata (c.d. “aggiornamento”exartt. 12 d.m. 28.12.2012 e 4.3 Linee guida Aeeg n. 9/11, fino all’eventuale “ritiro”, come avvenuto col d.m. 22.12.2015).

3.Da quanto sin qui osservato discende che il primo motivo è fondato e va accolto – non occorrendo scrutinare le altre censure, prospettanti “vizi procedimentali” in via subordinata (giusta la clausola, “ferme ed assorbenti le censure di merito fin qui riferite”) –, con la conseguenza che l’impugnato diniego di riconoscimento dei titoli richiesti dev’essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti del Gestore.

4.La domanda risarcitoria è infondata:

– quella per il ristoro in forma specifica, in ragione della successiva attività provvedimentale che il Gestore è tenuto a porre in essere, in quanto potenzialmente satisfattoria dell’interesse di parte ricorrente (non risultando infatti allegazioni del Gse circa l’eventuale sopravvenuta impossibilità di procedere al ristoro in forma specifica mediante il riconoscimento dei titoli domandati);

– quella intesa a ottenere i danni per equivalente economico, in quanto formulata in modo del tutto generico (la riserva di quantificazione in corso di giudizio non è stata sciolta dai ricorrenti).

5.La novità della questione consente di ravvisare i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

– accoglie la domanda caducatoria nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato;

– respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

Fonte:Giustizia Amministrativa

TAR SENTENZA 08900/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8900 del 2017, proposto da:
BEAM POWER ENERGY S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Scurria, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via E. Lombardo Pellegrino 103;

contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI– G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Claudio Tuveri, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via Piemonte, 39;

per la declaratoria di illegittimità

del parziale silenzio serbato dal GSE sull’istanza del 5.6.2016, trasmessa a mezzo PEC in data 8.6.2016, tendente alla riapertura del procedimento al fine di riesaminare i provvedimenti di rigetto e/o ritiro delle Richieste di Verifica e di Certificazione (c.d. RVC) dei risparmi energetici derivanti dall’applicazione della scheda tecnica 36E, ancorché la società resistente avesse emesso, in sede di riesame ed autotutela, atti amministrativi parzialmente favorevoli nei confronti di altri operatori;

nonchè per l’accertamento

dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenutoche il ricorso in decisione è stato proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., dalla Beam Power Energy s.r.l. – in qualità di società E.S.CO.-Energy Service Company(ossia di soggetto che, a norma del d.lgs. n. 115 del 2008, fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali di utenti terzi) – la quale, ai fini dell’ottenimento degli incentivi pubblici sotto forma dei c.d. certificati bianchi, ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012 (recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”), aveva avviato una serie di investimenti per l’installazione, presso varie aziende, di gruppi di continuità statici (UPS) di tipologia “line-interactive” 1800 VA;

che la società ricorrente ha domandato a questo TAR la declaratoria di illegittimità del “parziale silenzio” serbato dal Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a. sull’istanza, avanzata in data 8 giugno 2016, con cui si era chiesta la riapertura dei procedimenti di valutazione di alcune Richieste di Verifica e di Certificazione (c.d. RVC) concernenti gli interventi di risparmio energetico avviati e sottoposti a valutazione con metodo analitico, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 (le c.d.Linee Guida AEEG, richiamata dall’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012);

che – secondo quanto rappresentato nel ricorso – i procedimenti di valutazione delle RVC, pur avviati dal GSE e giunti alla fase della comunicazione dei motivi ostativi, si erano poi interrotti a seguito di una dichiarazione di “ritiro” presentata dalla Beam Power Energy s.r.l.; i motivi ostativi in quella sede rappresentati dal GSE riguardavano la ritenuta inapplicabilità, rispetto alla tipologialine-interactive, della scheda tecnica n. 36E, ai fini della certificazione dei risparmi energetici con metodo analitico; e tuttavia, successivamente, l’odierna ricorrente veniva a conoscenza del fatto che il GSE aveva cambiato orientamento ed aveva provveduto all’accoglimento, anche in sede di riesame e di autotutela, di RVC del tutto analoghe a quelle presentate dalla Beam Power Energy s.r.l.;

che, in tale contesto, il GSE non avrebbe fornito risposta alle istanze di riapertura dei procedimenti concernenti le RVC della ricorrente ed identificate con i nn. con i nn. R016 ed R019;

che, pertanto, la ricorrente ha, in diritto, qualificato le proprie richieste di riesame alla stregua di altrettante istanze “tendent[i] a riaprire una sequenza procedimentale interrotta in conseguenza dell’improvviso e repentino cambio di posizione sull’applicazione della scheda 36E”, ritenendo pertanto sussistente un obbligo di provvedere;

che si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a., in persona del Direttorepro temporedella Direzione Affari Legali e Societari, chiedendo il rigetto del ricorso e rappresentando, in punto di fatto, che in ordine ad una delle due RVC per cui è causa (la n. R019) era stato comunque adottato un provvedimento definitivo di rigetto, in data 11 settembre 2015, prot. n. 73064 (doc. n. 6 del GSE), rimasto inoppugnato;

che, con memoria di replica depositata il 25 novembre 2017, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

che alla camera di consiglio del 6 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione;

Consideratoche la presente causa deve essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm.;

che il ricorso è fondato, dovendosi in questa sede – anzitutto – ribadire le conclusioni cui la Sezione è recentemente giunta nello specifico precedente, riguardante un’analoga questione, già deciso con la sent. n. 11645 del 2017 di questa Sezione;

che, invero, non è controverso tra le parti che, almeno per una delle due RVC oggetto del presente giudizio, e che erano state “ritirate” dalla società interessata (e cioè, la RVC n. R016), non si era avuta alcuna valutazione (a differenza dell’altra), essendosi il Gestore limitato a prendere atto del suo “ritiro” e, conseguentemente, ad archiviarla (si vd., in proposito, quanto riferito dallo stesso Gestore nelle proprie difese);

che, in questa prospettiva, la menzionata istanza dell’8 giugno 2016, valevole come domanda di riesame per la RVC già oggetto di diniego, può essere intesa anche quale sollecito alla conclusione dell’iteravviato con la RVC n. R016 non ancora definita: dall’avvenuta adozione del menzionato provvedimento espresso di diniego può, infatti, desumersi come il Gestore non abbia attribuito al “ritiro” effetti abdicativi (ciò ostando alla qualificazione in termini di rinuncia);

che può pertanto ritenersi sussistente l’obbligo del GSE di concludere il procedimento relativo alla RVC n. R016 (cfr. art. 16 delleLinee GuidaAEEG; vd. anche, per il pacifico orientamento della Sezione sul punto,ex aliis, la sent. n. 2757 del 2016);

che, in secondo luogo, quanto alla RVC n. R019, come detto già respinta dal GSE con provvedimento dell’11 settembre 2015, assume tuttavia rilevanza la circostanza per cui, successivamente al suo rigetto, il Gestore ha viceversa provveduto ad accogliere altre RVC di analogo tenore, sulla base di un complessivorevirementdelle ragioni ostative in precedenza ritenute valide, sicché, nel caso di specie, veniva a configurarsi una di quelle particolari fattispecie per le quali, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, e nella cornice del novellato art. 2 della legge n. 241 del 1990, ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica cui si contrappone, in capo al privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’amministrazione (cfr., tra le tante, di recente, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3234 del 2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 6597 del 2017);

che, invero, nel caso di specie, l’obbligo di provvedere discendeva direttamente dal principio di imparzialità, posto che era stato bensì domandato il riesame di un atto ormai inoppugnabile, ma in una fattispecie in cui, in ragione del mutato orientamento dell’amministrazione, era già stata modificatain melius, ed all’esito di appositi procedimenti di autotutela, la posizione di altri soggetti che si trovavano in situazioni analoghe e che, come l’odierna ricorrente, avevano in precedenza sofferto dell’adozione di un atto di rigetto (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. n. 10900 del 2010), così sostanzialmente venendo a mutare, nella situazione oggisub iudice, i contorni della situazione di fatto rilevante per la decisione (cfr., analogamente, TAR Emilia-Romagna, Parma, sent. n. 346 del 2016; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. n. 739 del 2015);

che, in conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, sicché, accertata l’illegittimità del silenzio, si deve ordinare al Gestore di provvedere sulle citate RVC, nominando sin d’ora un commissarioad actaper il caso di perdurante inerzia, secondo quanto indicato in dispositivo;

che le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter, definitivamente pronunciando,

– accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al GSE di provvedere sull’istanza della ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza;

– nomina sin d’ora come commissarioad acta, per il caso di persistente inadempimento del GSE, il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Energie Rinnovabili, l’Efficienza Energetica e il Nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà, su sollecitazione di parte ricorrente, nei successivi trenta giorni;

– compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

Fonte:Giustizia Amministrativa

In conclusione

Come si legge nell’articolo di Legal Community “Gop vince al TAR 52 ricorsi per i certificati bianchi delle serre”

In sostanza i ricorsi al TAR sono stati mossi perché il GSE non ha seguito o attuato in parte le sue stesse disposizioni per approvare i certificati bianchi concessi alle suddette ESCo.

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