Ecobonus 110%, è tutto così bello come appare?
9 Giugno 2020 | Incentivi
Il Decreto Rilancio ha potenziato l’Ecobonus per promuovere concretamente l’efficientamento energetico delle abitazioni, ma raggiungere tale obbiettivo potrebbe rivelarsi molto complesso a causa delle troppe zone d’ombra della norma.
Stando a quanto annunciato, l’Ecobonus 110% permettere di riqualificare la propria abitazione a condizioni mai viste, praticamente a costo zero.
Per questo è stato accolto con grande entusiasmo sia dai contribuenti che avevano già in programma gli interventi di riqualificazione, sia dagli addetti del settore che intravedono in questo contributo un probabile nuovo business.
Ma è tutto così bello come appare?
Ci sono tanti aspetti vantaggiosi, alcuni chiari, altri molto meno.
A causa di quest’ultimi potrebbe essere molto facile cadere in errore e di conseguenza perdere l’incentivo.
Ecco il peggiore scenario che si potrebbe presentare: il contribuente realizza gli interventi praticamente a costo zero per poi trovarsi, dopo la verifica delle Agenzie delle Entrate, a rifondere il capitale già speso.
Per questo è fondamentale indagare e riflettere a fondo su tutti quegli aspetti che gettano dubbi sull’interpretazione del Decreto.
In questo articolo faremo quindi maggiore chiarezza sull’Ecobonus 110%, partendo dagli aspetti certi analizzeremo i requisiti e la procedura necessaria, soffermandosi poi su tutte quelle “zone d’ombra” che rendono l’incentivo molto più complesso di quanto appare.
Indice
Cos’è l’Ecobonus 110% e chi ne ha diritto
L’Ecobonus rappresenta una delle principali forme d’incentivazione dedicate agli interventi di efficientamento energetico in Italia.
Presente già da qualche anno, viene erogato sotto forma di detrazione fiscale: i contribuenti che eseguono “interventi attui ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires)” (fonte www.agenziaentrate.gov.it).
Il Decreto Rilancio ha potenziato questa forma d’incentivazione introducendo importanti novità.
Una di queste è la percentuale d’incentivo riconosciuta per gli interventi di efficienza energetica, potenziata appunto rispetto alla versione precedente; l’altra è la possibilità di ottenere il contributo subito sotto forma di sconto anticipato dal fornitore.
Lo scopo di tale strumento non è fare i lavori gratis (come intuito da molti) bensì promuovere con decisione l’abbattimento dello spreco di energia.
Chi ne ha diritto?
- Condòmini
- Abitanti edifici unifamiliari
Condizioni per accedere:
I condòmini possono accedere all’Ecobonus nella misura del 110% per le spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e che hanno realizzato:
- Interventi di isolamento termico dell’edificio (tetto e perimetro) con un’incidenza maggiore del 25% della superficie e per una spesa non superiore a 60.000 € per unità immobiliare;
- Interventi su parti condominiali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza pari almeno alla classe A), a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo e sistemi di microgenerazione. La detrazione è calcolata su l’ammontare massimo di 30.000 € per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e comprendono anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La prerogativa quindi è trasformare la climatizzazione dell’edificio in centralizzata e per lo stesso principio, è possibile abbinare solo l’impianto fotovoltaico centralizzato anziché singolo.
Coloro che abitano negli edifici unifamiliari possono accedere all’Ecobonus 110% (nelle stesse modalità) per:
Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo e sistemi di microgenerazione. Anche qui, l’ammontare previsto è di 30.000 € ed è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
N.B: sono esclusi gli impianti a condensazione.
I soggetti che rispondono a questi criteri e che eseguono tali interventi, possono eseguirne altri e portare così al 110% l’importo dell’incentivo. In pratica, eseguire uno degli interventi di cui sopra, permette di “sbloccarne” altri, quali:
- infissi e serramenti;
- fotovoltaico;
- solare termico:
- accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- colonnine per caricare le auto elettriche;
- tutti gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
Ultima condizione imprescindibile per l’accesso all’Ecobonus 110% è che gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Le zone d’ombra dell’incentivo
Partiamo proprio dalla questione del salto di due classi energetiche: le linee farebbero intuire che debba essere richiesto per l’edificio nel suo complesso e non dalla singola unità immobiliare che lo compone, il che contrasta con quanto indicato per gli immobili in condominio con riscaldamento autonomo.
Per quanto concerne invece gli interventi di sostituzione degli infissi: a cosa si riferisce la norma? Agli infissi delle singole unità immobiliari o a quelle del condominio?
Quando si parla di immobili in condominio, qual è il soggetto fiscale? Il privato o il condominio? Qual è il codice fiscale di riferimento?
Così come per le unità unifamiliari, come vengono considerate? Ad esempio, una villetta a schiera in quale categoria rientra?
Per quanto concerne invece l’ammissibilità dei costi di progettazione e direzione dei lavori delle opere e sull’art. 121 relativo alla cessione del credito: è accessibile a tutti o solo a soggetti con reddito insufficiente?
E poi, la cessione del credito in che modo avviene? Quando viene ceduto e per quanto? Quando è disponibile?
Conseguenti rischi
L’Ecobonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico ha generato grandi aspettative.
Molte aziende si butteranno a capofitto su questa nuova opportunità e per alcune sarà la prima volta in cui avranno a che fare con il complesso mondo dell’incentivi dedicati all’efficienza energetica.
Per verificare il possibile miglioramento di due classi energetiche occorre la Diagnosi Energetica, strumento fondamentale per analizzare gli sprechi energetici ed individuare gli interventi di efficienza energetica necessari, che richiede competenze specifiche e comporta -chiaramente- un costo.
Cosa succede se la Diagnosi Energetica notifica l’impossibilità per l’edificio di raggiungere tale miglioramento energetico (può essere il caso di recenti costruzioni)? Il contribuente (o i contribuenti) dovrà comunque sostenere un costo che può variare dai 500 fino ai 4.000 euro, per la redazione della pratica.
E se invece venisse redatta erroneamente? A fine lavori, verrebbe negata la certificazione del salto delle classi energetiche e quindi verrebbe revocato l’incentivo.
Per cui tra aspetti normativi poco chiari che potrebbero indurre in errore anche gli addetti del settore più esperti e nuovi soggetti che si cimenteranno senza esperienza nell’impresa, la probabilità che si verifichino errori tecnici e o finanziari è altissima.
Questi errori se verificati dall’Agenzia dell’Entrate, decreteranno la revoca dell’incentivo al soggetto responsabile, ovvero colui che ha realizzato gli interventi di efficienza energetica, che sarà chiamato a rifondere il 100% del capitale già speso, senza poter optare per altre forme di agevolazione fiscale (come ad esempio il bonus per la ristrutturazione) perché a quel punto fuori termine.
Tempistiche
Queste zone d’ombra sono ancora molte e troppo fitte per poter comprendere a pieno i criteri e requisiti previsti dalla norma.
Occorre comunque precisare che occorre attendere fino al 19 luglio per la conversione del Decreto in Legge e poi a seguire i provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate (che richiederanno minimo altri 30 giorni).
In questa situazione di stasi una buona iniziativa sarebbe quella di informarsi, presso gli specialisti del settore, in merito alla Diagnosi Energetica, strumento cardine per individuare gli “acciacchi” energetici dell’edificio e per formularne la “cura”.