Ecobonus 110%: le differenze per prime e seconde case
2 Luglio 2020 | Incentivi
Come funziona l’Ecobonus 110% per i condomini, edifici unifamiliari, villette a schiera, bifamiliari, prime e seconde case?
Da quando è uscita la notizia dell’Ecobonus 110% ha fatto una gran parlare di sé, sia per i gran vantaggi annunciati sia per tutti quegli aspetti poco chiari che ostacolano ancora la piena operatività della norma.
Una delle maggiori zone d’ombra riguarda la tipologia di edificio che può accedere al bonus.
Nel testo si parla infatti di interventi a “parti comuni dell’edificio” e “edifici unifamiliari” quindi è chiaro che riguarda i condomini e le singole unità abitative, ma tipologie immobiliari come le villette a schiera o le bifamiliari come vengono considerate?
E se trattasi di seconda casa? Può accedere all’Ecobonus 110%? Che differenze ci sono tra prime e seconde case?
Per capire meglio come funziona l’Ecobonus 110% e soprattutto a chi spetta, continua la lettura di questo articolo!
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Indice
Ecobonus 110% cos’è e quali interventi incentiva?
L’Ecobonus 110% può essere definito come una versione potenziata della consueta detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica.
Il nuovo bonus ha aumentato l’aliquota al 110%, ampliato la lista degli interventi ammessi e disposto per il contribuente tre diverse opzioni fiscali (detrazione in 5 anni, sconto in fattura, credito d’imposta).
Incentiva le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per gli interventi di:
- Isolamento a cappotto termico dell’involucro dell’edifico a condizione che rivesta più del 25% della superficie dell’edificio;
- Ammodernamento degli impianti di riscaldamento riguardanti le parti comuni dell’edificio con impianti centralizzati a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), a pompa di calore, ibridi o geotermici per fornire il riscaldamento, il raffrescamento o l’acqua calda sanitaria.
A questi impianti è possibile inoltre abbinare il fotovoltaico per la produzione di energia elettrica o la microgenerazione in grado di produrre sia l’energia elettrica che termica.
- Ammodernamento degli impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari con impianti centralizzati a pompa di calore, ibridi o geotermici per fornire il riscaldamento, il raffrescamento o l’acqua calda sanitaria. Anche in questa casistica è possibile abbinare il fotovoltaico o la microgenerazione.
Nota bene: sono esclusi quindi gli impianti a condensazione.
Questi lavori sono definiti, all’interno dell’Art. 119 del Decreto Rilancio, come interventi “trainanti” questo perché la loro realizzazione permette di sbloccare l’aliquota al 110% anche per altri tipi di efficientamento:
- impianti fotovoltaici;
- sistemi di accumulo integrati per gli impianti fotovoltaici;
- colonnine di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici;
- altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013 come l’efficientamento degli infissi e l’installazione di schermature solari
Parti comuni dell’edificio e edifici unifamiliari, cosa sono?
Il Decreto cita “interventi a parti comuni” e “edifici unifamiliari” ma cosa si intende per l’uno e per l’atro?
Il primo fa riferimento essenzialmente ai condomini e il secondo alle unità immobiliari singole, ma vediamo adesso in quale categoria rientrano le villette a schiera e le bifamiliari.
Per quanto riguarda le case o villette a schiera poiché condividono parti comuni come muri, cortili o giardini, sono da ritenersi come un condominio e per questo hanno diritto all’Ecobonus 110% a patto che risulti prima abitazione e che rispettino le condizioni.
Non solo, a fronte di un emendamento al Dl Rilancio potrebbe palesarsi l’accesso all’Ecobonus 110% per le case e villette a schiera registrate come seconde case. Per avere la conferma di ciò occorre aspettare i tempi tecnici perché il decreto si trasformi in legge.
Per lo stesso principio possono accedere all’Ecobonus 110% le ville bifamiliari, quindi hanno diritto di accedere all’Ecobonus 110% a condizione che una delle due unità abitative sia registrata come prima abitazione e che i lavori siano eseguiti su parti comuni dell’edificio.
In ogni caso, sia che i lavori interessino un condominio, un edifico unifamiliare, una villetta a schiera o una bifamiliare, gli interventi devono:
- rispettare i criteri minimi;
- generare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.
Ecobonus 110% differenze tra 1° e 2° casa
Uno dei nodi più importanti da sciogliere per poter avviare concretamente la piena operatività dell’Ecobonus 110% è rappresentato dalla questione “seconda casa”.
Ebbene, per quanto concerne la prima abitazione c’è piena chiarezza: possono godere sempre dell’aliquota al 110% purché siano rispettate le condizioni di cui sopra.
Per la seconda casa invece, l’Ecobonus 110% è previsto se gli interventi di efficienza energertica interessano parti in comune (condomini o non unifamiliari) e mai per le case di lusso.
Anche qui è stato formulato un emendamento che potrebbe estendere i benefici dell’Ecobonus 110% alle seconde case in villette unifamiliari, gli alberghi e gli impianti sportivi. Staremo a vedere…
Soggetti che possono beneficiare dell’Ecobonus 110%
Come cita l’articolo 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- c)dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- 10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Questi ultimi soggetti possono comunque accedere alla detrazione non maggiorata, ovvero quelle del 50 e 65%.
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