Certificati Bianchi (Titoli Efficienza Energetica, TEE): approvata la guida operativa

21 Aprile 2019 | Incentivi

È stato pubblicato il decreto di approvazione della Guida operativa per i Certificati Bianchi, atteso da maggio 2018, semplificherà il meccanismo? In che modo?

La delicata situazione dei Certificati Bianchi, noti anche come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), tiene gli operatori del settore con il fiato sospeso, sempre in attesa di misure che possano concretamente cambiare le cose. Anche tu fai parte di questi?

Come saprai il DM 11 gennaio 2017 (modificato poi dal DM 10 maggio 2018) prevede una guida operativa per i Certificati Bianchi, bene, finalmente è stata approvata e pubblicata.

Si tratta di una sorta di mappa, stilata dal Ministero delle Sviluppo Economico assieme al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui guidare gli operatori del settore nel complesso meccanismo dei Certificati Bianchi.

Uno strumento fondamentale, atteso da tutti (anche da noi di RiESCo) che ha lo scopo di semplificare le procedure e azionare così un circolo virtuoso in grado far ripartire il meccanismo d’incentivazione.

Quanto potrebbe essere interessante per te conoscere il decreto di approvazione della Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi?

Scoprilo continuando la lettura di questo articolo, approfondiremo i contenuti della guida, facendo il punto su i chiarimenti operativi, le guide settoriali e sulle tipologie progettuali ammissibili aggiornate.

Buona lettura!

Guida operativa dei Certificati Bianchi, contenuti e finalità

Come anticipato sopra, il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha firmato il decreto di approvazione della Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.

La guida prevista dal DM 11 gennaio 2017 (modificato poi dal DM 10 maggio 2018), è una raccolta di chiarimenti e informazioni utili e come ha dichiarato il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Davide Crippa, rappresenta “un primo passo verso un diverso approccio finalizzato a migliorare l’accesso ai Certificati Bianchi frutto di un dialogo costruttivo e continuativo tra il MiSE e il GSE”.

Come saprai infatti, dopo i gravissimi fatti delle truffe ai danni del GSE S.p.A, l’accesso al meccanismo è diventato particolarmente difficoltoso: pratiche solitamente approvate invece rigettate per cavilli di forma, lasciando le ESCo incredule, in molti casi senza riuscire neanche ad ottenere chiarimenti dallo stesso gestore.

Questo ha creato un clima di sfiducia che ha fatto registrare nel 2017, un calo di richieste d’incentivo del 61% (puoi approfondire l’argomento all’articolo Certificati Bianchi, 61% di richieste in meno rispetto al 2017).

Come si legge nello stesso decreto “secondo i dati del GSE sull’andamento delle richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacità di generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione rispetto a quanto preventivato con il DM 11 gennaio 2017”.

Questa guida ha dunque lo scopo di fornire a tutti gli operatori del sistema, informazioni davvero chiare e dettagliate, che permettano di semplificare l’accesso ai Certificati Bianchi e ridare così fiducia l’intero sistema.

Il documento formato da 140 pagine ed è organizzato in tre parti: la prima fornisce chiarimenti operativi in merito alla presentazione dei progetti, la seconda è composta da una serie di allegati relativi agli interventi per i specifici settori produttivi e la terza fornisce un elenco non esaustivo degli interventi non ammissibili.

Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti

La prima parte della guida operativa dei Certificati Bianchi come abbiamo detto, fornisce i chiarimenti e supporto operativo per la presentazione dei progetti (articolo 6, comma 2) e sostituisce il documento pubblicato sul sito GSE S.p.A. a luglio 2017.

“Il documento è organizzato in due sezioni. La prima sezione fornisce chiarimenti in merito a soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti per l’accesso al meccanismo, progetti ammissibili e metodologie di valutazione dei risparmi e procedura di valutazione dei progetti.

Nella seconda sezione si riportano le istruzioni operative per l’invio dell’istanza al GSE, le procedure per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la documentazione minima da inviare in fase di presentazione del Progetto a Consuntivo (PC) e del Progetto Standardizzato (PS)”.

Guide settoriali specifiche per gli ambiti industriali

Le Guide settoriali, ovvero la seconda parte del documento, è composta da sei allegati, specifici per settori produttivi e tecnologie. Le indicazioni hanno lo scopo di individuare:

  • gli interventi di efficienza energetica realizzabili in ciascun settore e riconducibili alle tipologie di intervento di cui alla Tabella 1 del Decreto e s.m.i.;
  • i consumi di baseline, ovvero i valori di consumo di riferimento in caso di nuovi impianti, edifici o siti;
  • le variabili che influenzano il consumo energetico del progetto da realizzare, così come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera t) del Decreto e s.m.i.;
  • le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto da realizzare.

In particolare, i settori trattati nelle Guide Settoriali sono stati individuati dal GSE sulla base:

  • della numerosità delle pratiche presentate al GSE e del volume dei risparmi generati per tipologia di comparto industriale;
  • della conoscenza dei processi produttivi;
  • della disponibilità e affidabilità dei dati di consumo energetico di baseline.

Di seguito i settori produttivi e le tecnologie trattate:

  • processo produttivo della ceramica;
  • processo produttivo del vetro;
  • processo di lavorazione delle materie plastiche;
  • processo produttivo della carta;
  • tecnologie per la produzione di energia termica e frigorifera;
  • il servizio idrico integrato.

Interventi di efficienza energetica non ammissibili.

Questa sezione fornisce “un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all’articolo 6 del Decreto e s.m.i.”.

Per aiutare a comprendere meglio la guida, sono state introdotte dal Decreto s.m.i. le definizioni di:

  • consumo di baseline;
  • consumo di riferimento;
  • risparmio addizionale.

Per consumo di baseline si intende il “consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all’art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all’intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

Per quanto sopra, ai fini del calcolo dei risparmi, nel caso di nuova installazione, è necessario riferirsi al consumo di riferimento, ovvero al consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o l’insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa.

In caso di sostituzione, è necessario riferirsi al consumo ante intervento. Si precisa che, in entrambe le condizioni, un progetto di efficienza energetica ammissibile al meccanismo dei certificati bianchi deve generare un risparmio energetico addizionale inteso come la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP) , fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico. Pertanto, in fase di presentazione di un progetto, risulta fondamentale individuare le variabili che influiscono sul consumo energetico al fine di garantire il confronto a parità di servizio reso”

Se questo articolo ti è piaciuto commentalo o condividilo con chi credi possa trovarlo interessante. Per approfondire invece i documenti citati, puoi farlo attraverso questi link:

Guida Operativa;

Tabella Tipologie Interventi;

Schema Decreto Direttoriale.

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